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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.93
Data decisione, Autorità: 25.05.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00093
Lugano 25 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 29 marzo 1999 di
contro
la decisione 10 marzo 1999, no. 1052, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 7 gennaio 1999 dell'insorgente interposto contro la decisione 22 dicembre 1998 del servizio ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Il 29 marzo 1999 __________, ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso, redatto in lingua tedesca, contro una decisione del Consiglio di Stato in materia di violazione di norme sulla legislazione edilizia.
Al ricorso non era allegata la decisione impugnata.
B. Il 30 marzo 1999 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:
"In possesso del vostro scritto citato a margine, vi comunichiamo che, conformemente alle norme stabilite dall'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative, il ricorso deve essere redatto in lingua italiana, firmato dalle parti o dai loro procuratori.
Allo stesso deve essere allegata la decisione impugnata.
Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.
Richiamato l'art. 9 della legge citata, con la presente le assegnamo un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il suo ricorso in lingua italiana, allegandovi la decisione impugnata, con la comminatoria che trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
C. a) Giusta l'art. 8 PAmm i ricorsi devono essere scritti in lingua italiana. L'art. 9 PAmm precisa poi che i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.
b) I cittadini coinvolti in un procedimento amministrativo o giudiziale devono dunque rivolgersi alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 102 Ia 3 ss.). In effetti il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura amministrativa o giudiziaria non è contrario né all'art. 116 Cost., che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57), né al diritto costituzionale libertà della lingua, né all'art. 6 no. 3 lett. a ed e CEDU (cfr. RDAT II-1993 no. 78). Considerato che in Ticino la lingua ufficiale è l'italiano, i ricorrenti devono utilizzare tale lingua per rivolgersi alle autorità cantonali.
D. Nella fattispecie il ricorrente non ha redatto il ricorso in lingua italiana nel termine assegnatogli e non ha prodotto la decisione impugnata.
Sulla scorta delle motivazioni di cui sopra, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 9, 28, 43, 48 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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