AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.92
Data decisione, Autorità: 24.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00092
Lugano 24 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 marzo 1999 di
contro
la decisione 17 marzo 1999 (no. 1176) del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la multa
viste le risposte:
4 maggio 1999 del municipio di __________;
4 maggio 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente __________ è proprietario di una casa di vacanza, situata a __________ in località __________, fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF);
che il 10 novembre 1998 il municipio di __________ gli ha notificato un rapporto di contravvenzione, nel quale gli ha rimproverato di aver costruito senza autorizzazione un muro di sostegno, lungo una ventina di metri ed alto da m 1.60 a m 1.80, destinato a sorreggere il pendio a monte del sedime previsto per l’edificazione di una piccola stalla per asini nani;
che, preso atto delle osservazioni inoltrate, il 1. dicembre 1998 l'autorità comunale ha inflitto a __________ una multa di fr. 3'000.- per l’infrazione contestatagli;
che nella commisurazione della multa il municipio ha considerato che l’opera è posta fuori della zona edificabile e che il ricorrente era recidivo;
che con giudizio 17 marzo 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la sanzione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da __________;
che, dopo aver ritenuto compiutamente perfezionati gli estremi oggettivi e soggettivi dell’infrazione contestata all’insorgente, il Governo ha in sostanza escluso che la sanzione censurata procedesse da un esercizio abusivo del potere discrezionale riservato al municipio nell’ambito della commisurazione delle multe edilizie;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo una riduzione della multa inflittagli;
che l’insorgente rimprovera al municipio di accanirsi nei suoi confronti; pone in evidenza l’importanza, tutto sommato secondaria, dell’opera per rapporto alle dimensioni del suo fondo; sottolinea la necessità del manufatto per sostenere il terreno a monte della stalla per gli asini; fa infine presente come nessuno abbia contestato il muro in occasione del sopralluogo esperito il 20 febbraio 1997 dal servizio dei ricorsi nell’ambito di un’altra vertenza edilizia;
che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che chiedono la conferma della multa senza formulare particolari osservazioni;
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 46 LE; la legittimazione attiva del ricorrente è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); i fatti sono chiarissimi; il sopralluogo chiesto dal ricorrente è del tutto inidoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
che le contravvenzioni alla legge edilizia, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali sono puniti con l’ammonimento o con multe d’importo differenziato a seconda della natura dell’infrazione commessa (art. 46 LE);
che qualora l’autore sia recidivo, abbia agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato agli importi massimi fissati dalla norma in esame;
che la multa deve essere commisurata alla gravità dell’infrazione e, se del caso, alla colpa (art. 46 cpv. 3 LE);
che nell’evenienza concreta il ricorrente non contesta di aver violato l’obbligo di chiedere preventivamente il permesso di costruzione; né potrebbe farlo con successo, considerato che un’opera di queste dimensioni, situata fuori della zona edificabile, non può in nessun caso essere realizzata senza licenza;
che, essendo posta fuori della zona edificabile, l’opera in esame è soggetta alla procedura ordinaria di rilascio della licenza (art. 5 cpv. 3 RLE);
che, non essendo ancora stato stabilito se il muro può essere autorizzato in sanatoria, il municipio si è limitato ad addebitare al ricorrente un’infrazione di natura formale;
che per omessa domanda di costruzione l’art. 46 LE commina la multa sino a fr. 5’000.-; limite valicabile in caso di recidiva;
che il municipio ha fissato la multa in fr. 3’000.-, ritenendo, a giusta ragione, che il ricorrente fosse da considerare recidivo, in quanto già punito con una multa di fr. 1’500.-, inflittagli con decreto 3 settembre 1997 per analoga trasgressione;
che, apprezzando liberamente (ex art. 6 CEDU) e non soltanto nei limiti della violazione del diritto per abuso di potere (ex art. 61 PAmm), tutte le circostanze del caso concreto, in particolare l’importanza dell’opera, l’ubicazione fuori della zona edificabile e la recidiva specifica del ricorrente, questo tribunale ritiene che la multa inflitta dal municipio debba essere confermata siccome conforme ai criteri di commisurazione sanciti dall’art. 46 LE;
che le obiezioni sollevate dal ricorrente non consentono di procedere ad alcuna riduzione; nell’atteggiamento assunto dall’autorità comunale nei suoi confronti non è ravvisabile alcun accanimento; gli interventi del municipio sono provocati soltanto dall’indisciplina di cui ha dato prova l’insorgente in ambito edilizio; la necessità dell’opera, comunque non urgente, è irrilevante dal profilo della commisurazione della sanzione;
che prive di fondamento, già perché del tutto indimostrate, sono pure le contestazioni che l’insorgente solleva con riferimento ad altri abusi commessi da terzi nella zona di __________; fossero anche dimostrati non porterebbero comunque a diversa conclusione, poiché in ambito penale ognuno risponde per le proprie mancanze;
che, stando così le cose, il ricorso va respinto siccome palesemente infondato;
visti gli art. 46 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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