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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.90
Data decisione, Autorità: 10.05.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00090
Lugano 10 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 marzo 1998 del
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la risoluzione 18 febbraio 1998 (n. 672) con cui il Consiglio di Stato ha annullato le deliberazioni n. 1.4. e 1.5. apportanti alcune varianti al PR adottate dal consiglio comunale di __________ nella seduta straordinaria del 13 novembre 1997;
viste le risposte:
25 marzo 1998 del Consiglio di Stato;
2 maggio 1998 di __________ - 13 maggio 1998 di __________
richiamata la sentenza 15 marzo 1999 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nella seduta straordinaria del 13 novembre 1997 il consiglio comunale di __________ ha adottato alcune varianti del PR;
che, in applicazione dell'art. 74 LOC, il presidente del consiglio comunale ha pubblicato la relativa deliberazione all'albo comunale il 17 novembre successivo;
che con ricorso 25 novembre 1997 __________ ha impugnato la menzionata deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 32 cpv. 2 (implicitamente) e 3 LALPT, regolamentante l'informazione e la partecipazione della popolazione alla procedura di adozione del PR;
che con risoluzione 18 febbraio 1998 il Consiglio di Stato ha accolto la censura e, di conseguenza, il gravame, disponendo l'annullamento delle avversate deliberazioni;
che con ricorso 10 marzo 1998 il comune di Giornico si é aggravato contro il giudicato governativo in parola innanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo;
che l'insorgente ha sostenuto la legittimità del modo di procedere seguito dalle autorità comunali con riferimento all'art. 32 cpv. 2 e 3 LALPT;
che con sentenza 12 giugno 1998 il Tribunale ha accolto l'impugnativa ed ha modificato il giudicato governativo 18 febbraio 1998 nel senso che il ricorso 25 novembre 1997 veniva respinto in forza delle seguenti motivazioni:
"che, giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC, il presidente pubblica entro cinque giorni all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum;
che inoltre, per quanto concerne specificatamente il PR, l'art. 34 cpv. 2 LALPT dispone che il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni, previo annuncio effettuato almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT);
che la prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal presidente del legislativo, é volta a permettere l'esercizio del diritto di referendum e di quello di ricorso al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale amministrativo successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazione della LOC, ma in particolare della procedura prescritta da quest'ultima per addivenire alla deliberazione del consiglio comunale (STA inedite 11 febbraio 1980 in re comune di Locarno e lc; 20 settembre 1984 in re A. e M.; 28 marzo 1985 in re municipio di Airolo, parzialmente pubbl. in RDAT 1985 N. 6; inoltre Scolari, Commentario, 2.a ed., N. 348 ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza precedente e la precisazione che la seconda STA citata é parzialmente pubblicata in RDAT 1979 N. 5);
che la seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del municipio (preferibilmente dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti nella prima; cfr. Scolari, op. cit., N. 340 ad art. 34 LALPT), é invece volta permettere l'impugnazione innanzi al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale della pianificazione del territorio successivamente del contenuto del PR (art. 35 cpv. 1, 38 cpv. 1 LALPT): é in questa procedura che può essere eccepita - e deve essere esaminata dalle autorità decidenti - tra l'altro la violazione delle disposizioni della LALPT concernenti il PR (cfr. per analogia le sentenze poco sopra citate, prolate quando il PR era ancora regolamentato a livello dell'or abrogata LE 1973);
che la sola censura sollevata dal resistente innanzi al Consiglio di Stato in sede di prima pubblicazione del PR ad opera del presidente del legislativo, di disattenzione dell'art. 32 cpv. 2 e 3 LALPT, doveva pertanto essere dichiarata irricevibile e, di riflesso, il suo gravame respinto;
che, in effetti, l'esame di quella censura poteva essere effettuato solo dietro ricorso contro la seconda pubblicazione del PR, che apriva la via alla contestazione del suo contenuto, da parte del Consiglio di Stato dapprima e del Tribunale della pianificazione del territorio poi (cfr., da ultimo, proprio su questo stesso oggetto, RDAT II-1997 N. 20);
che il ricorso del comune di __________ deve di conseguenza essere accolto e l'impugnata risoluzione modificata nel senso di respingere il ricorso del resistente";
che con sentenza 15 marzo 1999 il Tribunale federale, adito da __________ con ricorso di diritto pubblico 17 agosto 1998, ha annullato il giudizio 12 giugno 1998 di questo Tribunale;
che la Corte federale ha, anzitutto, condiviso l'opinione espressa da questo Tribunale nel menzionato giudizio secondo cui l'esame delle censure sollevate da __________ concernenti l'informazione e la partecipazione dei cittadini al processo pianificatorio dovesse essere effettuato nell'ambito della procedura ricorsuale prevista dalla LALPT (consid. 3);
che la Corte federale ha nondimeno ritenuto che il semplice accoglimento del ricorso del comune e la conseguente modifica della risoluzione governativa nel senso di respingere il gravame di __________ disposti da questo Tribunale costituissero un formalismo eccessivo e violassero inoltre l'art. 4 PAmm: il Tribunale amministrativo avrebbe invece dovuto trasmettere l'impugnativa del comune di __________ all'istanza competente ad esaminare il merito della controversia, ovvero al Tribunale della pianificazione del territorio, perché la esaminasse e decidesse (consid. 4);
considerato, in diritto
che l'irricevibilità, nella presente sede, del tema sottoposto a giudizio è - a questo stadio della lite - assodata;
che l'art. 4 PAmm nonché il divieto del formalismo eccessivo obbligano tuttavia questo Tribunale a trasmettere d'ufficio il gravame al Tribunale della pianificazione del territorio affinché abbia a verificare "se l'art. 4 LPT ed i relativi disposti cantonali sono stati applicati correttamente, rispettivamente se le censure di una loro violazione sono state formulate nei dovuti tempi e modi" (consid. 4b in fine della sentenza 15 marzo 1999 del Tribunale federale);
che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
visti gli art. 74, 208 LOC, 32, 34, 35, 38 LALPT, 3, 4, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso 10 marzo 1998 del comune di __________ è evaso ai sensi dei considerandi della sentenza 15 marzo 1999 del Tribunale federale e trasmesso per competenza al Tribunale della pianificazione del territorio.
Non si preleva una tassa di giudizio.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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