AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.88
Data decisione, Autorità: 02.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00088
Lugano 2 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 marzo 1999 di
__________ patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 3 marzo 1999 (n. 955) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 25 novembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di domicilio risp. di rinnovo della dimora;
viste le risposte:
25 marzo 1999 del Consiglio di Stato,
7 aprile 1999 del dipartimento;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1950), cittadina __________, è entrata in Svizzera il 15 luglio 1993 per sposarsi con __________, di nazionalità elvetica, conosciuto nella __________ nel febbraio 1993. Le nozze sono state celebrate a Lugano il 6 agosto 1993. A seguito del matrimonio, essa ha ottenuto un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata al 14 luglio 1998. Il 25 ottobre 1998 la Polizia cantonale ha presentato al Dipartimento delle istituzioni un rapporto informativo, da cui risulta che i coniugi __________, residenti precedentemente a __________, a partire dall'inizio del 1997 vivono separati: il marito a __________ presso l'abitazione coniugale presa in locazione il 1° gennaio 1997, la moglie a __________ presso amici. Il cambiamento di indirizzo non è stato annunciato né all'Ufficio regionale degli stranieri competente né al municipio di __________.
B. Il 25 novembre 1998 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, raccolti i preavvisi negativi della Polizia cantonale e del municipio di __________, ha respinto la domanda di __________ volta al rilascio di un permesso di domicilio. Il dipartimento ha rimproverato alla ricorrente di aver più volte tentato di fuorviare diverse autorità per non aver annunciato loro il cambiamento di località entro 8 giorni continuando a dichiarare di vivere con il coniuge. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 3, 4, 7, 9, 10, 12, 16 LDDS, 7 DERCS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 3 marzo 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessata. In estrema sintesi, il Governo ha ritenuto che non sussistesse più un legame tra il marito svizzero e la straniera almeno a decorrere dal gennaio 1997 e ha considerato manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio per ottenere il permesso di domicilio.
D. Contro la predetta pronunzia, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio. Ritiene che la decisione impugnata violi gli art. 7 LDDS e 8 CEDU in quanto la relazione con il marito sarebbe in tutti i casi stretta, intatta ed effettivamente vissuta. Sostiene di non aver ingannato le autorità perché il soggiorno a __________ sarebbe solo momentaneo, segnatamente per favorire la sua attività presso la __________ a __________. Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini dominicani, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio.
1.4. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, __________ è sposata con un cittadino elvetico dal 6 agosto 1993, quindi da più di cinque anni. Inoltre il suo soggiorno in Svizzera appare regolare ed ininterrotto. In principio essa ha quindi il diritto, oltre al rinnovo dell'autorizzazione di dimora, al rilascio di un permesso di domicilio. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Come già indicato in precedenza, l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora; dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, al domicilio. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
3.1. Interrogata dalla Polizia cantonale in merito alla sua domanda di domicilio, la ricorrente ha tra l'altro dichiarato di abitare con il marito a __________ (v. verbale 5 agosto 1998). L'11 ottobre 1998 essa ha tuttavia modificato la versione precedente:
"Dopo aver conferito con l'agente interrogante dichiaro che attualmente, contrariamente a quanto detto nel precedente verbale d'interrogatorio, abito da una mia connazionale, nonché amica, a __________ in via __________. Quest'ultima si chiama __________ ed è coniugata con un cittadino svizzero. Non abito più con mio marito __________ da circa due anni poiché il nostro rapporto, con il passare del tempo, si è deteriorato sino ad indurmi ad andarmene di casa. In sostanza non ho mai abitato a __________, via __________. Mi reco da lui una volta al mese, per rendergli visita. Tra noi è sempre rimasto un buon rapporto di amicizia. Infatti parliamo spesso dei nostri rapporti. Attualmente non esercito alcuna attività lucrativa. Riesco a vivere grazie all'aiuto dell'amica sopraccitata, la quale mi offre vitto e alloggio. E' mia intenzione, a breve termine, cercarmi un lavoro e diventare così indipendente. A tale proposito, durante il mese di giugno, ho frequentato un corso presso la __________ di __________, ottenendo un attestato quale collaboratrice sanitaria __________. Dopo aver ottenuto tale attestato ho prestato servizio (pratica), sottoforma di volontariato, presso la __________ di __________.
D1: Perché durante il primo verbale d'interrogatorio non ha dichiarato che non abitava più con il marito? R2: Avevo paura di essere sottoposta a troppe domande e non me la sentivo.
D2: Per quale motivo non vive più con il marito? R2: Non vivo più con lui poiché non andiamo d'accordo. L'ho lasciato circa due anni or sono. E' mia intenzione, appena trovo un lavoro sicuro, chiedere la separazione legale(...)".
Le dichiarazioni del marito __________ alla polizia non fanno altro che confermare quanto affermato dall'insorgente:
"Mi sono sposato con __________ il 06.08.1993. Dopo circa 4 anni abbiamo iniziato ad avere alcuni problemi di coppia (incompatibilità di carattere). __________ decideva quindi di trasferirsi da una sua amica a __________ (inizio 1997), dove vive tuttora. A seguito di questo avvenimento mi sono trasferito da __________ a __________ in via __________. All'indirizzo indicato è dal 01.01.1997 che vivo solo. In sostanza ____________________ non ha mai abitato a __________. Comunque abbiamo ancora un buon rapporto di amicizia ed ogni tanto mi rende visita. Quando è stata citata presso i vostri uffici, sono stato io ad invitarla a dichiarare che viveva ancora con me. Ho fatto ciò per evitare eventuali problemi nel rilascio del permesso di domicilio C".
(verbale d'interrogatorio 11 ottobre 1998)
3.2. Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni, si deve dunque ammettere che l'insorgente, almeno a partire dal gennaio 1997, vive separata dal marito e che il vincolo matrimoniale esiste solo formalmente. La ricorrente si è ben guardata inoltre dal voler informare le autorità cantonali e comunali, nonché i servizi di polizia, del suo soggiorno a __________. Essa ha infatti fuorviato le autorità dichiarando e sottoscrivendo più volte di vivere insieme al marito a __________ (cfr. richiesta 4 marzo 1997 di cambiamento di località da __________ a __________; domanda 23 giugno 1997 di proroga del permesso B; comunicazione 31 marzo 1998; istanza 18 maggio 1998 di rilascio del permesso C; verbale d'interrogatorio 5 agosto 1998 Polizia cantonale). Stante tutto quanto precede, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il matrimonio al fine di beneficiare del permesso di soggiorno.
3.3. Le considerazioni espresse nel gravame dalla ricorrente per giustificare il suo modo di agire non sono atte a confutare le emergenze precedentemente esposte, le quali non possono sicuramente essere frutto di un momentaneo sconforto. Va in primo luogo sottolineato che il Governo ha fondato il proprio giudizio sull'abuso del diritto e non sulla natura fittizia del matrimonio (consid. C.2., pag. 6). Poco importa quindi che l'autorità inferiore abbia considerato che non emergono elementi tali da poter affermare con assoluta certezza che, contraendo le nozze, la ricorrente volesse eludere le disposizioni in materia di soggiorno degli stranieri. L'insorgente non è per il resto assolutamente credibile quando asserisce che il trasferimento a __________ era volto al fine di frequentare il corso di collaboratrice sanitaria __________ a __________ e, successivamente, per prestare servizio volontario presso la casa per anziani a __________. L'iscrizione allo stage risale infatti all'estate 1998 (v. anche lo scritto 7 luglio 1998 __________ alla __________), mentre essa risiedeva presso l'amica già da ben un anno e mezzo. L'interessata ammette di vivere una crisi matrimoniale, ma sostiene che sarebbe solo momentanea. Sennonché la separazione dura oramai da circa due anni e mezzo e il marito è praticamente inesistente nella vita sentimentale della ricorrente, la quale deve farsi mantenere dagli amici presso i quali risiede (v. verbale d'interrogatorio 11 agosto 1998). Di fronte ai diversi elementi che indicano l'esistenza di un abuso manifesto, le presunte visite mensili o settimanali al marito, ancorché non corredate da alcun supporto probatorio, non sono sufficienti per dimostrare che i coniugi vogliano ricomporre l'unione coniugale. Viste le false dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nei diversi formulari a partire dalla cessata convivenza, tali incontri, definiti tra l'altro di amicizia (v. verbale di polizia citato), sembrano piuttosto addotti con lo scopo di trarre in inganno le autorità. Il fatto che non vi sia in corso una procedura di separazione o di divorzio, non porta a diversa conclusione. Per di più essa non ha mai preteso che il coniuge si comportasse in maniera scorretta nei suoi confronti tanto da necessitarne la separazione, anche momentanea.
La ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, la straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di mera natura formale che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito.
Sulla scorta di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 7, 9,12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ (16 ottobre 1950), cittadina __________, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31 agosto 1999 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
Tassa e spese di giustizia per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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