AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.84
Data decisione, Autorità: 25.08.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00084
Lugano 25 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 17 marzo 1999 di
tutti patrocinati da avv. __________,
contro
la decisione 24 febbraio 1999, no. 775, del Consiglio di Stato che ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso presentato dai ricorrenti avverso la risoluzione 4 settembre 1998, con la quale il municipio di __________ ha loro ordinato di ripristinare la strada realizzata abusivamente al mappale no. __________ RF di __________;
viste le risposte:
31 marzo 1999 del Consiglio di Stato;
2 aprile 1999 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti sono comproprietari della particella no. __________ RF di __________, località __________, situata al di fuori della zona edificabile ed, in parte, in area boschiva. Il fondo è inventariato nel Piano direttore cantonale alla scheda 1.3.41 __________ come zona naturale protetta.
Nel corso dei lavori di sistemazione di due rustici siti al mappale summenzionato i ricorrenti hanno realizzato una strada d'accesso senza alcuna autorizzazione. Constatato l'abuso, il municipio di __________ ha ordinato la sospensione dei lavori.
Il 23 gennaio 1996 il municipio di __________ ha acconsentito al proseguimento dei lavori alla condizione che la larghezza della pista fosse ridotta a m 1.
B. Il 14 ottobre 1996 i ricorrenti hanno inoltrato una domanda di costruzione in sanatoria intesa a mantenere la strada d'accesso larga m 2.5 e lunga m 125, a loro dire necessaria per accedere al fondo con mezzi agricoli per lo sfalcio del prato di circa m2 10'000.
Raccolto il preavviso negativo del Dipartimento del territorio, con decisione 17 dicembre 1996 il municipio ha negato loro il rilascio della licenza edilizia, ordinando di ripristinare un passo carrabile della larghezza massima di m 1.
Adito dagli insorgenti, con risoluzione 26 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza edilizia, dichiarando invece nullo l'ordine di ripristino, in quanto impartito senza preventivamente interpellare il Dipartimento del territorio.
Sentita l'autorità dipartimentale (cfr. avviso 20 maggio 1998 del Dipartimento del territorio), con decisione 4 settembre 1998 il municipio ha intimato ai proprietari il ripristino di un passo pubblico largo m 1.
C. Avverso tale giudicato i ricorrenti si sono aggravati davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'adozione di una misura meno incisiva, onde garantire l'accesso ai veicoli agricoli, nonché la sicurezza dei rustici sottostanti.
Con decisione 24 febbraio 1999 il Governo ha evaso l'impugnativa ai sensi dei considerandi. Facendo proprie le proposte scaturite durante il sopralluogo, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la posa di un paracarro all'imbocco della strada rappresentasse una valida alternativa all'ordine di ripristino, che avrebbe garantito comunque l'accesso pedonale e impedito il transito di veicoli. La natura avrebbe così potuto fare il suo corso, ripristinando un passo della larghezza di m 1, senza tuttavia dover far capo ad interventi più incisivi.
D. Contro tale pronuncia i ricorrenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e la riforma, nel senso di ordinare la posa di un ostacolo amovibile, munito di serratura e con deposito della chiave presso la cancelleria comunale, al fine di permettere il transito di mezzi agricoli necessari per lo sfalcio del prato. A mente dei ricorrenti solo se è possibile raggiungere il fondo con tali mezzi, sarà possibile garantire anche in futuro le falciature del fondo. L'accesso sarebbe dunque dettato da necessità agricole.
E. All'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________, che si sono riconfermati nelle tesi poste a fondamento delle rispettive decisioni e preavvisi.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 cpv. 1 e 45 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente toccati dal provvedimento impugnato, è data (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base delle prove in atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 18 PAmm).
Giusta l’art. 43 cpv. 1 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere edilizie eseguite in contrasto insanabile con il diritto materialmente applicabile. Da un ordine di ripristino di una situazione conforme al diritto può prescindere soltanto nella misura in cui la violazione materiale sia minima e senza importanza per l'interesse pubblico o per i vicini (cfr. Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 43 N. 1 seg.). Qualora si tratti di edifici o impianti fuori delle zone edificabili il Municipio prima di impartire l'ordine di ripristino o di demolizione deve chiedere l'avviso del Dipartimento (art. 47 cpv. 1 1.periodo RLE).
Nell’evenienza concreta, la strada realizzata dai ricorrenti si pone in contrasto insanabile con le norme che regolano l’attività edilizia fuori delle zone edificabili. Come accertato dal Consiglio di Stato (cfr. decisione 26 marzo 1997), la strada realizzata non conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, non può essere autorizzata giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, in quanto non è dato il requisito dell'ubicazione vincolata e poiché interessi pubblici preponderanti si oppongono al suo mantenimento. Il contrasto è dunque grave ed evidente.
La violazione materiale posta in essere dagli insorgenti è pure di rilevanza dal profilo dell’interesse pubblico: il principio generale della pianificazione del territorio vieta infatti d'ipotecarne l'avvenire, concedendo autorizzazioni eccezionali in contrasto con la pianificazione stessa, creando un precedente che giustificherebbe l'ammissione di ulteriori domande in virtù del principio della parità di trattamento. La strada viola inoltre l'interesse della collettività alla salvaguardia del bosco, che prevale su quello soggettivo del privato.
Resta da valutare se l’ordine di ripristino censurato è proporzionale. In prima istanza il municipio ha rinunciato all'ordine di ripristino totale in favore di una misura meno incisiva, ossia la posa di un ostacolo inamovibile all'imbocco della carreggiata, lasciando dunque alla natura di fare il suo corso. La posa di un paracarro inamovibile consentirebbe il transito pedonale, impedendo quello veicolare. Questo tribunale ritiene che la presente soluzione rappresenta una valida alternativa all'ordine originariamente impartito dal municipio. In tal modo si tiene conto degli interessi soggettivi dei ricorrenti, evitando loro ingenti spese di ripristino, il quale potrebbe inoltre comportare la messa in pericolo dei rustici sottostanti. Non può invece essere accreditata la proposta formulata dai ricorrenti di posare un ostacolo movibile, con chiave depositata presso la cancelleria comunale. Infatti anche il solo passaggio saltuario di mezzi agricoli impedirebbe alla natura di ricoprire la strada realizzata abusivamente, rendendo così privo di sostanza l'ordine di ripristino impartito. Infondata è poi la censura sollevata dai ricorrenti, secondo i quali ciò impedirebbe lo sfalcio del prato di m2 10'000. Questa operazione può continuare ad essere eseguita come negli anni passati, ossia prima della creazione della strada in oggetto. Ammettere il contrario significherebbe dover in futuro concedere ad ogni proprietario, che non dispone di un passo veicolare per accedere al proprio fondo e invoca tali necessità, l'autorizzazione di costruire un simile passaggio, vanificando così i principi della pianificazione del territorio.
Sulla scorta di tali considerazioni questo tribunale ritiene che l'ordine di ripristino impugnato regge alle critiche dei ricorrenti e che sia rispettoso del principio di proporzionalità.
Per questi motivi,
visti gli art. 24 cpv. 1 LPT; 21, 43 cpv. 1 e 45 LE; 47 cpv. 1 1. periodo RLE; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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