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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.79
Data decisione, Autorità: 08.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00079
Lugano 8 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa Meuli
statuendo sul ricorso 15 marzo 1999 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la risoluzione 24 febbraio 1999 (n. 798) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 14 gennaio 1999 dell'insorgente avverso la decisione 21 dicembre 1998 con cui la sezione degli stranieri le ha negato il rilascio di autorizzazioni di entrata a favore dei di lei figli __________ (1989) e __________ (1984), entrambi cittadini dominicani;
viste le risposte:
24 marzo 1999 della Sezione degli Stranieri,
25 marzo 1999 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione 24 febbraio 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato il 14 gennaio 1999 dall'insorgente, patrocinata dall'avv. __________, avverso la decisione 21 dicembre 1998 con cui la sezione degli stranieri le aveva negato il rilascio di autorizzazioni di entrata a favore dei di lei figli __________ (1989) e __________ (1984), entrambi cittadini __________.
B. Con ricorso 15 marzo 1999 __________, assistita dallo stesso patrocinatore, è insorta innanzi a questo Tribunale. Dichiara anzitutto di aver ricevuto il giudicato governativo il giorno 2 marzo 1999. Spiega in seguito che il giorno 8 marzo 1999 il suo patrocinatore ha sollecitato via telefax al servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato la trasmissione dell'incarto per valutare la possibilità di inoltrare ricorso a questo Tribunale. L'indomani detto servizio ha informato telefonicamente il patrocinatore che l'incarto avrebbe dovuto essere richiesto all'ufficio giuridico della sezione degli stranieri. Il patrono ha indi indirizzato la sua richiesta in tal senso a questa istanza, sempre via telefax. Non avendo ricevuto quanto sollecitato, mediante il gravame in oggetto é stato domandato al Tribunale: 1: di ordinare all'ufficio giuridico della sezione degli stranieri di trasmettere l'incarto completo concernente la pratica in esame; 2. di fissare alla ricorrente un termine per inoltrare le motivazioni del suo ricorso una volta in possesso dell'incarto.
Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e l'ufficio giuridico della sezione degli stranieri hanno postulato la reiezione del gravame, il primo mettendone in discussione la ricevibilità, il secondo rilevando che, come da prassi, la visione, l'invio degli atti e la pratiche concernenti i ricorsi ai Tribunali vengono gestiti dal servizio di cancelleria.
Considerato, in diritto
Per quanto concerne l'applicazione della legislazione federale in materia di persone straniere, le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili - entro 15 giorni dalla loro notifica - al Tribunale amministrativo solo nella misura in cui è successivamente dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998; LALPS). Per gli aspetti processuali si applica, a titolo sussidiario, la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (PAmm). Giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione. Esso deve contenere (art. 46 cpv. 2 PAmm): la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione, le conclusioni del ricorrente.
La memoria ricorsuale, stesa da un legale, rispetta senz'altro i requisiti posti dall'art. 46 cpv. 2 PAmm: espone i fatti, illustra i motivi del ricorso e, coerentemente con essi, sottopone al giudizio del Tribunale delle precise conclusioni. Affinché il ricorso possa essere considerato ricevibile innanzi all'autorità di ricorso occorre però altresì che le conclusioni siano riferite alla decisione impugnata emessa dall'autorità intimata: il ricorrente deve cioè chiedere il suo annullamento o la sua modifica e, nel caso di reiezione di un'istanza, l'accoglimento di questa (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2.a ed., pag. 196; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2.a ed., N. 601 e 932; Merker, Rechtsmittel, Klage, und Normenkontrollverfahren nach dem aargauischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 9. Juli 1968, tesi, Zurigo 1998, § 39 N. 5 seg.). Nel concreto caso la ricorrente non chiede l'annullamento della decisione del Consiglio di Stato ed il rilascio delle controverse autorizzazioni, ma una proroga del termine per motivare il gravame, censurando l'operato delle unità amministrative cui il suo patrocinatore si era rivolto invano per farsi spedire l'incarto, dopo l'emanazione della decisione governativa. La sua impugnativa deve pertanto essere dichiarata irricevibile, dal momento che le domande ricorsuali non sono rivolte contro il giudicato governativo, il solo atto che poteva essere dedotto innanzi al Tribunale amministrativo in applicazione dell'art. 10 lett. a LALPS (art. 3, 60 cpv. 1 PAmm). La ricorrente, assistita da un avvocato, non poteva nemmeno sperare, sia detto ad abundantiam, di ottenere una proroga dei termini di ricorso, che sono, come noto, perentori (art. 11 PAmm). Gli asseriti disservizi imputabili alle varie autorità amministrative subordinate al Governo, dal cui operato la ricorrente si reputa danneggiata, potevano piuttosto essere denunciati eccependo una violazione del diritto di esaminare gli atti sancito agli art. 20 PAmm e, sussidiariamente, 4 Cost. nel ricorso che questa avrebbe dovuto (e potuto) interporre innanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo entro 15 giorni dalla sua notifica, nel quale essa - se avesse voluto affrontare prudenzialmente anche il merito della controversia - avrebbe altresì dovuto chiedere di poter beneficiare della possibilità di completare la motivazione del ricorso (o, subordinatamente, di replicare) una volta che il Tribunale avesse acquisito agli atti ed avesse trasmesso al suo patrocinatore l'incarto che la concerneva. Sia comecchesia tali asseriti disservizi potevano costituire solo un argomento di diritto, ovvero una (eventualmente ulteriore) censura, da rivolgere in sede di motivazione contro la decisione del Consiglio di Stato: non potevano invece condurre all'annullamento di quest'ultima senza l'appoggio di corrispondenti domande, ovvero conclusioni, formulate in tal senso, che di tutta evidenza fanno difetto nel concreto caso. Dal momento che la memoria ricorsuale adempie, come già è stato spiegato, i requisiti posti dall'art. 46 cpv. 2 PAmm, non ritorna nemmeno applicabile, a favore dell'insorgente, l'art. 9 PAmm. Del pari, assodata la possibilità per la ricorrente di inoltrare tempestivamente ricorso contro la decisione governativa, non entra in linea di conto nemmeno la possibilità, peraltro nemmeno invocata dalla ricorrente, di far capo all'istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 12 PAmm e relativo rinvio agli art. 137 e 139 CPC).
La tassa di giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
viste le norme di legge sopraricordate
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese, di fr. 600.--, sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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