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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.77
Data decisione, Autorità: 05.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.1999.00078
Lugano 19 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 marzo 1999 di
contro
la decisione 24 febbraio 1999, no. 791, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 4 novembre 1998, con la quale il municipio di __________ gli ha negato il rilascio della licenza edilizia per l'ampliamento dell'edificio sito al mappale no. __________ RF di quel comune, fuori zona edificabile;
viste le risposte:
30 marzo 1999 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ è proprietario della particella no. __________ del comune di __________;
che su tale fondo, di complessivi mq 9356 e situato fuori zona edificabile, sorgono due edifici; quello posto al mappale no. __________A dispone di una superficie di mq 127 ed è utilizzato quale abitazione secondaria;
che il 3 settembre 1998 il ricorrente ha chiesto il permesso di ampliare il predetto edificio con l'aggiunta di un locale sotterraneo da adibire a legnaia e deposito attrezzi;
che con preavviso 30 ottobre 1998 il Dipartimento del territorio si è opposto all'intervento prospettato;
che visto il preavviso del Dipartimento del territorio, con decisione 4 novembre 1998 il municipio di __________ ha negato al ricorrente il rilascio della licenza edilizia;
che con ricorso 18 novembre 1998 il ricorrente ha postulato davanti al Consiglio di Stato l'annullamento della decisione impugnata ed il rilascio dell'autorizzazione richiesta; preso conoscenza delle osservazioni inoltrate dall'autorità dipartimentale e da quella municipale, con lettera 21 dicembre 1998 il ricorrente ha chiesto l'esperimento di un sopralluogo;
che con decisione 24 febbraio 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, senza procedere all'assunzione della prova richiesta, in quanto ritenuta superflua ai fini del giudizio;
che secondo l'Esecutivo cantonale l'intervento prospettato disattenderebbe l'art. 29bis della NAPR di __________, in virtù del quale l'ampliamento di rustici già trasformati, è ammesso solo se trattasi d'interventi costruttivi di manutenzione straordinaria, ossia lavori di modesta importanza intesi a conservare lo stato e l'uso della costruzione esistente;
che a detta del Governo l'ampliamento non potrebbe neppure essere approvato ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT, in quanto l'aggiunta del locale auspicato non sarebbe necessaria alla continuazione dell'utilizzazione del rustico già esistente;
che contro tale risoluzione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento; lamenta un accertamento inesatto della fattispecie, non essendo stato esperito il sopralluogo da lui richiesto;
che l'insorgente ha inoltre posto in evidenza come sul mappale no. __________ sorgano due edifici: mentre il rustico che si trova al mappale no. __________ B dispone di una propria legnaia, l'abitazione al mappale no. __________ A ne è priva;
che a detta del ricorrente l'uso indipendente dei due edifici è attuabile, soltanto se verrà autorizzato l'ampliamento richiesto; sarebbe dunque data una necessità oggettiva che giustifica l'intervento;
che il municipio di __________, il Consiglio di Stato e l'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame d'impatto ambientale hanno postulato la reiezione del gravame; delle argomentazioni addotte, si dirà, per quanto necessario nel seguito.
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm;
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che di principio l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti e non è vincolata alle domande di prova della parti (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che tuttavia l'autorità deve accertare in modo esatto e completo tutti quei fatti che sono rilevanti per il giudizio;
che per la valutazione della fattispecie qui in esame, la verifica dell'esatta situazione dei luoghi, con particolare riguardo all'interdipendenza dei due manufatti situati al mappale no. __________, alla disponibilità di spazi o locali già esistenti nel rustico posto sulla particella no. __________ A, si appalesa essenziale;
che il Consiglio di Stato non esperendo il sopralluogo richiesto dal ricorrente, non ha potuto accertare se nel caso in esame è data una necessità oggettiva che giustifichi l'ampliamento prospettato;
che sulla base dell'incartamento non è neppure possibile stabilire qual è l'entità della trasformazione operata in precedenza dal ricorrente al fine di rendere abitabile il rustico che ora sorge al mappale no. __________ A;
che l'autorità inferiore non poteva quindi pronunciarsi con piena cognizione di causa sulla fattispecie, in quanto il sopralluogo ed il richiamo degli atti concernenti l'autorizzazione della trasformazione del rustico in un'abitazione secondaria appaiono fondamentali per il giudizio;
che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;
che verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché, esperita l'istruttoria summenzionata, statuisca nuovamente nel merito del ricorso;
che dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione 24 febbraio 1999, no. 791, del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. Gli atti vengono rinviati al Consiglio di Stato, affinché si pronunci nuovamente previa istruttoria.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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