AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.76
Data decisione, Autorità: 27.04.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00076
Lugano 27 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 marzo 1999 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 24 febbraio 1999, no. 757, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 2 luglio / 7 agosto 1998 con cui il municipio di __________ gli ha imposto il pagamento di un contributo sostitutivo di fr. 25'000.-- / fr. 75'000.-- per posteggi mancanti;
viste le risposte:
25 marzo 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
26 marzo 1999 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 15 marzo 1994 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ una licenza edilizia per insediare un bar con 50 posti all'interno e 60 all'esterno a pianterreno di uno stabile situato nel nucleo di __________ (foglio PPP no. __________, part. no. __________ RFD);
che il 3 febbraio 1998 __________, nuovo proprietario della predetta unità condominiale, ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ampliare l'esercizio pubblico, aggregandovi la superficie (mq 39.30) di un attiguo locale commerciale (PPP no. __________);
che con decisione 2 luglio 1998 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola al pagamento di un contributo sostitutivo di fr. 25'000.-- per 5 posteggi mancanti;
che con scritto non datato, pervenuto al municipio il 17 di quello stesso mese, __________ ha contestato il contributo impostogli, chiedendone la riduzione a fr. 10'000.-- in considerazione del fatto che la superficie aggiunta avrebbe dovuto essere utilizzata soltanto per istallarvi un biliardo;
che con decisione 7 agosto 1998 il municipio non soltanto ha respinto la domanda, ma ha aumentato a fr. 75'000.-- il contributo richiesto, ricalcolandolo sulla base del locale aggiunto e della superficie adibita al servizio esterno, per la quale non sarebbe mai stato prelevato alcun contributo;
che contro la predetta risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo di essere mandato esente da qualsiasi contributo;
che in sede di risposta il municipio ha aderito al ricorso nella misura in cui era riferito al contributo supplementare chiesto per la superficie utilizzata per il servizio esterno;
che con giudizio 24 febbraio 1999 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa, confermando il contributo sostitutivo limitatamente all’importo di fr. 25'000.-- imposto per 5 posteggi mancanti;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'estensione del bar al vicino locale commerciale, configurabile alla stregua di un cambiamento di destinazione, giustificasse l'imposizione di un contributo per posteggi mancanti calcolato sulla base della superficie aggiunta;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che le ripetibili accordategli dal Consiglio di Stato vengano aumentate da fr. 300.-- a fr. 2'000.--;
che l'insorgente allega in sostanza di aver ridotto da 50 a 36 il numero dei posti interni; pretende inoltre che il contributo venga comunque addebitato alla comunione dei condomini;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il municipio di __________ contestando partitamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE; pacifiche sono invero la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell’insorgente;
che date le circostanze, l’impugnativa può essere decisa sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 49 NAPR di __________ per nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti o cambiamenti di destinazione di edifici esistenti è obbligatoria la formazione di un numero di posteggi od autorimesse commisurato al fabbisogno indotto dalla destinazione della costruzione,
che all'interno del perimetro del nucleo tradizionale tale obbligo va soddisfatto mediante versamento di un contributo sostitutivo pari al 25% del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno;
che l’art. 18 delle norme di attuazione del piano particolareggiato del nucleo tradizionale (NAPRNT) dispone che per bar, caffè e ristoranti viene prelevato un contributo sostitutivo corrispondente ad un posteggio ogni 6 mq di SUL aperta al pubblico;
che per i negozi è invece prelevato un contributo sostitutivo in ragione di un posteggio ogni 30 mq di superficie adibita alla vendita;
che nell'evenienza concreta il ricorrente ha ampliato il bar __________, conglobandovi la superficie di 39.30 mq del locale adibito a negozio situato in contiguità;
che l'intervento attuato va configurato alla stregua di un ampliamento, rispettivamente di un cambiamento di destinazione ingenerante l'obbligo sancito dagli art. 49 NAPR e 18 NAPRNT, in quanto suscettibile di determinare un accresciuto fabbisogno di posteggi;
che il cambiamento delle modalità di utilizzazione del locale derivante dalla trasformazione di un negozio in un esercizio pubblico è in effetti significativo, poiché richiama l'applicazione di altri, diversi criteri di calcolo del numero di posteggi obbligatori;
che la superficie aggiunta (mq 39.30) è a disposizione degli avventori; tale circostanza è sufficiente a determinare l'obbligo del contributo;
che il fatto che i posti interni siano ridotti da 50 a 36 è irrilevante: l'art. 18 NAPRNT commisura in effetti il contributo in funzione della superficie aperta al pubblico e non sulla base di un fattore facilmente modificabile qual'è quello riferito ai posti a sedere;
che per lo stesso motivo è privo di rilievo il fatto che nel locale sia stato istallato un gioco del biliardo; l'infrastruttura, paragonabile ad un elemento d’arredo, non riduce invero la superficie aperta al pubblico;
che, non contestando l'insorgente i fattori applicati dal municipio per calcolare il contributo richiesto, sotto questo profilo il ricorso va senz'altro respinto;
che infondata è la richiesta di addebitare il contributo alla comunione dei comproprietari del condominio: il bar è costituito in PPP; va quindi trattato come un fondo a sé stante; l’opposta tesi sviluppata dal Consiglio di Stato nella decisione pubblicata in RDAT 1994 I N. 27 non può essere condivisa;
anche da questo profilo l’impugnativa deve quindi essere disattesa;
che il ricorso va invece parzialmente accolto nella misura in cui è rivolto contro l'indennità di fr. 300.-- accordata dal Consiglio di Stato a titolo di ripetibili;
che una simile indennità non appare infatti adeguatamente commisurata al contributo di fr. 50'000.-- preteso a torto dal municipio con la decisione 7 agosto 1998 parzialmente annullata dal Consiglio di Stato;
che, ponderati i valori in gioco e l'impegno lavorativo richiesto al patrocinatore dell’insorgente, l'indennità va aumentata a fr. 800.-;
che la tassa di giustizia e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza;
visti gli art. 21 LE; 49 NAPR; 18 NAPRNT di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza il dispositivo no. 2 della decisione 24 febbraio 1999, no. 757, è riformato nel senso che il comune di __________ rifonderà a __________ la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili di prima istanza.
La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio sono a carico del ricorrente nella misura di fr. 800.--.
Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 100.-- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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