AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.71
Data decisione, Autorità: 24.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00071
Lugano 24 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1 marzo 1999 di
__________ patrocinata da: avv. __________
Contro
la decisione 10 febbraio 1999, no. 612, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 28 ottobre 1998, rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la ristrutturazione di due rustici situati nel nucleo di __________ (part. no .__________ e __________ RFD);
viste le risposte:
10 marzo 1999 del municipio di __________;
10 marzo 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
12 aprile 1999 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 31 luglio 1998 la resistente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare due rustici contigui, situati nel nucleo di __________ (part. n. __________ e __________ RFD). I piani annessi alla domanda prevedono essenzialmente di ricostruire e sopraelevare la stalla diroccata, di cui al subalterno C della part. n. __________ RFD, trasformandola in casa d'abitazione e collegandola allo stabile contiguo (part. n. __________ RFD), che verrebbe a sua volta destinato ad uso abitativo.
Alla domanda si è opposta la vicina , qui ricorrente, proprietaria delle part. no ., __________ e __________ RFD, obiettando in particolare che lo stabile ricostruito, ampliato e trasformato sarebbe da configurare alla stregua di una nuova costruzione: intervento, questo, che non rientra nel novero degli interventi ammessi dall'art. 38 NAPR.
Ottenuto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 28 ottobre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
B. Con giudizio 10 febbraio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'intervento rientrasse nei limiti degli interventi ammessi dall'art. 38 NAPR.
C. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza edilizia.
Dopo aver rimproverato al Consiglio di Stato di essere incorso in un diniego di giustizia formale, omettendo di esperire il sopralluogo richiesto, l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. Contesta in particolare l'ampliamento verticale della vecchia stalla diroccata; intervento, che a suo avviso si porrebbe in contrasto con l'art. 38 NAPR che ammette soltanto aggiunte dettate da bisogni funzionali dello stabile.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la resistente __________, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere alla visita in luogo sollecitata dall'insorgente. La situazione dei luoghi, peraltro nota a questo Tribunale, e quella dell’ oggetto della contestazione emergono chiaramente dai piani e dalle fotografie prodotte. Una visita in luogo non appare quindi atta a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Per lo stesso motivo vanno quindi respinte le eccezioni che la ricorrente solleva con riferimento all'apprezzamento anticipato delle prove operato dal Consiglio di Stato.
Al pari di numerose, analoghe disposizioni, che disciplinano l’attività edilizia all’interno dei nuclei, anche l’art. 38 NAPR di __________ persegue lo scopo di mantenere l’attuale assetto urbanistico, conservando sostanzialmente inalterati gli edifici esistenti. Nuove costruzioni sono quindi escluse. Demolizioni sono ammesse soltanto in caso di edifici accessori non idonei ad essere trasformati (art. 38 cifra 3.1) o pericolanti (art. 38 cifra 3.2). Ampliamenti possono essere autorizzati solo per rispondere ai bisogni funzionali dello stabile.
L’indirizzo conservativo della norma è confermato dalle ulteriori prescrizioni volte a disciplinare la tipologia degli interventi, in particolare per quel che concerne le coperture (art. 38 cifra 2.1), le falde e le pendenze dei tetti (art. 38 cifra 2.2), il carattere delle gronde, dei loggiati, dei balconi e delle scale esterne (art. 38 cifra 2.3) e l’aspetto delle aperture e degli infissi (art. 38 cifra 2.4).
3.1. L’art. 38 NAPR non vieta le demolizioni. Gli edifici pericolanti possono in effetti essere demoliti (cifra 3.2).
Considerato lo stato di deperimento in cui è venuto a trovarsi la stalla in esame dopo il crollo del tetto, verificatosi alcuni anni orsono, la prevista demolizione appare sostanzialmente immune da violazioni di legge.
3.2. Rimosso quanto resta della vecchia stalla, il controverso intervento prevede di costruire sul sedime da questa occupato un edificio con le stesse dimensioni orizzontali, ma più alto di m 1.30 al filo di gronda ed 1.20 al colmo.
Secondo la ricorrente non si tratterebbe di una ricostruzione, ma della costruzione di un nuovo edificio.
A torto.
Per ricostruzione, come giustamente ricorda il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, si intende in effetti un intervento volto a riedificare un’opera edilizia demolita o andata distrutta, riproducendone fedelmente le caratteristiche quantitative (dimensioni), qualitative (forma e funzione) e situazionali (ubicazione). In altri termini un intervento inteso a costruire ex novo un’opera edilizia sostanzialmente identica a quella preesistente (STA 3.1.94 in re Caccia; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 1 LE, N. 643 seg.).
Orbene, la costruzione che verrebbe in concreto a sorgere al posto della vecchia stalla in parte crollata e poi demolita è identica a quella preesistente dal profilo dell’ubicazione, delle dimensioni orizzontali, della forma e dei materiali. Il tetto in tegole, le aperture e la terrazza coperta prevista sulla facciata SE, delle quali si dirà ancora più avanti, rappresentano modifiche tutto sommato secondarie, che non alterano in misura apprezzabile l’identità dell’opera.
Cambia, invero, la destinazione del fabbricato, che diventa abitativa, ed aumenta di poco più di un metro il suo sviluppo verticale. Queste modifiche, di per sé rilevanti ai fini del riconoscimento dell’identità sostanziale fra la vecchia stalla e l’edificio ricostruito, possono tuttavia essere configurati alla stregua di interventi a sé stanti, che l’art. 38 cifra
Riservata la verifica della legittimità del cambiamento di destinazione e della sopraelevazione, ben si può comunque ammettere che l’intervento in esame rientri nei limiti di una ricostruzione ammessa dalla norma succitata.
3.3. Senz’altro conforme all’art. 38 cifra 1. NAPR è il previsto cambiamento di destinazione. Nemmeno la ricorrente contesta che l’edificio ricostruito venga adibito ad uso abitativo.
3.4. Particolarmente controverso è invece l’aggiunta verticale.
Rilasciando la licenza, il municipio ha in sostanza ritenuto che la sopraelevazione rientrasse nei limiti dell’art. 38 cifra 1.1 NAPR, che ammette ampliamenti circoscritti ai bisogni funzionali dello stabile, “a condizione che il carattere dell’edificio circostante non venga deturpato”.
__________. Che la sopraelevazione rispetti quest’ultima condizione è pacifico. Nemmeno la ricorrente sostiene il contrario. Né potrebbe sostenerlo con successo, considerate le caratteristiche dell’aggiunta.
Meno evidente è invece il rispetto dell’altra condizione, ovvero che l’aggiunta rientri nei limiti di un ampliamento dettato dai bisogni funzionali dello stabile. Anche da questo profilo, tuttavia, la violazione del diritto lamentata dall’insorgente non sussiste.
L’aumento della volumetria, contenuto in circa 80 mc (11.32 x 5.60 x 1.30), pari a poco più del 20% della volumetria della costruzione preesistente (350 mc), risponde in effetti all’innegabile esigenza di rendere abitabile il primo piano dell’edificio ricostruito e trasformato. Una sopraelevazione di minore entità pregiudicherebbe invero seriamente le possibilità di trasformare gli spazi del primo piano in locali abitabili, impedendo di realizzare ad un’altezza conveniente dal pavimento le finestre che il progetto prevede di aprire sulle facciate laterali.
Stando così le cose, non si può rimproverare al municipio di aver attribuito al concetto indeterminato di “bisogno funzionale” un’interpretazione insostenibile, lesiva del diritto. Le immissioni d’ombra paventate dalla ricorrente non giustificano una diversa conclusione. Tanto meno quando si consideri che la facciata che le produce, pur sorgendo sul confine, è alta m 4.46 e lunga appena m 5.50, mentre la distanza fra edifici supera i 5 m.
Anche da questo profilo le censure dell’insorgente vanno quindi disattese.
3.5. Giusta l’art. 38 cifra 2.4 gli elementi architettonici dovranno rispettare la tipologia tradizionale sia per quanto riguarda le proporzioni delle aperture che nella scelta e nella lavorazione per gli architravi, davanzali infissi ed ante.
La ricorrente contesta l’ampia vetrata prevista per chiudere la facciata SE verso la terrazza coperta del primo piano. L’obiezione è fondata. Non occorrono invero lunghe considerazioni per dimostrare come un’apertura che occupa tutta la superficie della facciata del primo piano e del timpano sovrastante, travalichi i limiti degli interventi ammissibili in base alla norma succitata. Il fatto che sia arretrata rispetto alla facciata del pianterreno ed al filo delle falde del tetto non permette di valutarla diversamente. La sproporzionata estensione dell’apertura esula manifestamente dai canoni estetici delle costruzioni tradizionali del nucleo.
Il difetto non è comunque tale da giustificare un annullamento del permesso. Esso può in effetti essere facilmente corretto, subordinando la licenza edilizia alla condizione che l’apertura venga limitata alle due fasce centrali e le fasce vetrate laterali vengano sostituite muri analoghi a quelli delle altre facciate.
Le spese, la tassa di giustizia sono suddivise fra le parti in proporzione del grado di soccombenza al pari delle ripetibili nella misura in cui non risultino compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 38 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 10 febbraio 1999 del Consiglio di Stato (n. 612) è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 28 ottobre 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ è confermata alla condizione che la vetrata del primo piano della facciata SE venga ridotta nei limiti indicati al considerando n. 3.5. e che l’edificio di cui al sub C della part. n. __________ RFD venga ricostruito come indicato al consid. n. 4.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.- è a carico della ricorrente nella misura di fr. 800.- e della resistente per il resto.
La ricorrente rifonderà alla resistente fr. 900.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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