AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.70
Data decisione, Autorità: 25.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00070
Lugano 25 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 febbraio 1999 di
__________ patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 10 febbraio 1999 (n. 607) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 luglio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione), in materia di rilascio di un permesso di domicilio risp. di rinnovo della dimora;
viste le risposte:
9 marzo 1999 del Consiglio di Stato,
10 marzo 1999 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ (1956), cittadino italiano, è entrato la prima volta in Svizzera il 28 aprile 1987 al beneficio di un permesso di dimora per stagionali valido fino al 31 ottobre 1987. Il 30 settembre 1987 ha trasferito la propria residenza italiana da __________ (prov. di __________) a __________ (prov. di __________). A partire dal 24 maggio 1988, egli ha regolarmente beneficiato di successivi permessi di lavoro per confinanti. Il 7 luglio 1992 è diventato padre di __________, nato da una relazione con la cittadina svizzera __________ (1950). Il 17 novembre 1992, il ricorrente si è sposato con quest'ultima a __________. Per vivere insieme alla moglie, e dopo aver attestato con certificato penale della procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ che a suo carico non risultavano condanne, l'interessato ha ottenuto un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata per il 16 novembre 1997.
b) Durante il suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente ha svolto diverse professioni (giardiniere, ausiliario di fabbrica) alternandole con periodi di inattività. Il 27 dicembre 1993 la Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni è stata informata che __________, nel 1980, è stato condannato in __________ a 12 anni di detenzione, di cui 8 scontati, per rapina con morte di una persona avvenuta il 20 febbraio 1979 e che era conosciuto in Italia per detenzione di armi e sospetto di rapina. Il 13 ottobre 1995, a seguito di questa condanna, il ricorrente è stato ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Il 1° ottobre 1996 il figlio dell'insorgente ha dovuto ricorrere all'assistenza sociale per ottenere l'anticipo di fr. 600.– mensili relativo agli alimenti che il padre non gli versava. Il 3 marzo 1997 la moglie ha promosso un'azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano. La procedura è stata in seguito sospesa fino al 31 marzo 1999. Il 7 luglio 1998 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha comunicato alla Sezione degli stranieri di aver complessivamente versato a __________ fr. 13'200.– e che il ricorrente era stato a carico dell'assistenza nel 1997 per un totale di fr. 5'068.40.
B. Il 30 luglio 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda presentata il 4 novembre 1997 da __________ volta al rilascio di un permesso di domicilio e non gli ha rinnovato nel contempo l'autorizzazione di dimora. L'autorità si è fondata sul fatto che l'interessato era già stato precedentemente ammonito, era parzialmente a carico dello Stato e non versava gli alimenti al figlio. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 10 febbraio 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessato. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non sussistesse più un legame tra la moglie svizzera e lo straniero a decorrere dal novembre 1996 e ha considerato manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio al fine di ottenere il rilascio di un'autorizzazione di domicilio o la proroga della dimora. Il Governo ha in seguito ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme agli art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS e 8 CEDU, segnatamente a seguito della violazione degli obblighi di mantenimento verso il figlio. Inoltre il ricorrente non aveva mai rimborsato il debito contratto con lo Stato. Ha pure accertato che il trasferimento e il reinserimento in __________ dell'interessato era proponibile e ragionevolmente esigibile. La domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria è stata respinta.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone - previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e postulando il rilascio del permesso di domicilio subordinatamente il rinnovo della dimora. Asserisce di aver diritto al domicilio in virtù del vincolo matrimoniale durato oltre 5 anni e contesta di aver abusato di tale diritto, in quanto non sarebbe esclusa una riconciliazione con la moglie. Sostiene che i suoi problemi finanziari non sarebbero dovuti a cattiva volontà e che il suo reddito attuale sarebbe insufficiente per permettergli di versare gli alimenti al figlio. Il permesso sarebbe inoltre necessario per potergli stare vicino. Chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. In sede istruttoria, il Pretore del Distretto di Lugano ha informato il Tribunale che, nel frattempo, la procedura di divorzio tra i coniugi __________ è stata riattivata. L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha comunicato che al 31 luglio 1999 l'anticipo complessivo degli alimenti a __________ è lievitato a fr. 20'400.–, che il ricorrente ha ripresentato la domanda per ottenere nuove prestazioni assistenziali, e che non è mai stato effettuato alcun rimborso del debito contratto finora. Invitato ad esprimersi su queste risultanze, l'insorgente non ha formulato osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Ci si può invero chiedere se il ricorrente possa prevalersi della Dichiarazione conchiusa il 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia (RS 0.142.114.541.3), nonché dell'Accordo relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (art. 11; RS 0.142.114.548), dal momento che egli ha ottenuto il diritto di risiedere nel nostro Paese unicamente per vivere insieme alla moglie e non per motivi di lavoro. La questione può tuttavia rimanere indecisa dal momento che, come si vedrà in seguito, l'insorgente può prevalersi dell'art. 7 LDDS.
1.4. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, benché sia tuttora pendente una procedura di divorzio, l'interessato risulta ancora sposato con la cittadina svizzera __________ con cui è convolato a nozze il 17 novembre 1992. Dato che il suo soggiorno in Svizzera appare inoltre regolare ed ininterrotto da almeno cinque anni, il ricorrente ha dunque, in principio, oltre al rinnovo del permesso di dimora, il diritto al rilascio di un permesso di domicilio. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio o la cittadinanza Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di aver mantenuto un legame intenso e vivo con il figlio __________, cittadino svizzero. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità di tale legame familiare. In effetti, per la ragioni che seguono (cfr. consid. 6), nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (artt. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti predisposti d'ufficio da questo Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. In concreto, a partire dalle nozze, i coniugi __________ hanno vissuto insieme al massimo soltanto durante quattro anni. Dagli atti si evince infatti che essi vivono separati di fatto almeno dal novembre 1996. L'insorgente non invoca nemmeno di aver dovuto ricorrere a misure protettrici dell'unione coniugale. Il 4 novembre 1997 egli ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio, nonostante i coniugi non abbiano mai più ripreso la vita in comune. Il fatto che la procedura di divorzio promossa dalla moglie sia stata sospesa fino al 31 marzo 1999 non dimostra che essi abbiano voluto ripristinare la comunione domestica, tanto che la causa, ancora in fase istruttoria, è stata riattivata con l'imminente interrogatorio formale delle parti e l'audizione di un teste (v. comunicazione 17 agosto 1999 della Pretura del Distretto di Lugano a questo Tribunale). Stante quanto precede, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il matrimonio al fine di poter continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. Il ricorso va pertanto respinto già per questo motivo.
La LDDS dispone che il permesso di dimora è di durata limitata (art. 5 cpv. 1 prima frase). Esso perde ogni validità alla sua scadenza quando non sia stato prorogato (art. 9 cpv. 1 lett a), oppure in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 1 lett. d). Per l'adempimento di quest'ultima premessa, non è necessario che tali provvedimenti siano effettivamente pronunciati. E' sufficiente infatti che vengano soddisfatte le condizioni indispensabili alla loro emanazione, fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 LDDS (cfr. DTF 105 Ib 236 per analogia con il permesso di domicilio). Conformemente a tali norme, l'espulsione o il rimpatrio può essere pronunciato quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). Sono inoltre da evitare dei rigori inutili. In questi casi lo straniero può eventualmente essere anche solo rimpatriato (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS). Per rimpatrio s'intende il trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga conchiuso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza di una simile intesa, la misura di rimpatrio è paragonabile ad una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera.
Nell'evenienza concreta l'autorità di prime cure non ha rilasciato il permesso di domicilio al ricorrente e non gli ha rinnovato la dimora, perché erano adempiuti i requisiti dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS senza tuttavia pronunciarne l'espulsione o il rimpatrio. Occorre accertare pertanto se i motivi alla base del provvedimento impugnato siano fondati, ossia se l'insorgente, o una persona a cui deve provvedere, siano caduti in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Ora, dalla lettera 29 gennaio 1999 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, risulta che a partire dal 1° ottobre 1996 il figlio del ricorrente ha dovuto far capo all'assistenza sociale per un totale di fr. 16'800.– al 31 gennaio 1999: il padre non gli versava infatti l'importo mensile di fr. 600.– a titolo di contributo alimentare. Anche il ricorrente era stato a carico dell'assistenza durante il 1997, beneficiando di sussidi pari a fr. 5'068.40. Con un debito complessivo di fr. 21'868.40 contratto con lo Stato a partire dall'ottobre 1996, __________ è dunque caduto a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante unitamente al padre. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nel proprio gravame, un sensibile miglioramento della situazione non appare realmente pronosticabile. Il 18 agosto 1999 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha comunicato al Tribunale che la situazione debitoria di __________ si è ulteriormente aggravata. Il 23 luglio 1999 egli ha nuovamente chiesto l'assistenza in quanto privo di entrate e percepisce tuttora fr. 500.– mensili per il pagamento della pigione (periodo giugno-settembre 1999) e fr. 1'055.– principalmente per il suo sostentamento (periodo luglio-settembre 1999). Inoltre l'ente assistenziale continua ad anticipare i contributi alimentari al figlio, il cui totale ammontava al 31 luglio 1999 a complessivi fr. 20'400.–. In questo senso risultano chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.
Il provvedimento deve rispettare il principio di proporzionalità. Occorre pertanto tenere conto della durata del soggiorno in Svizzera del ricorrente, del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione, nonché della gravità della colpa dell'interessato. Orbene, __________ è rimasto disoccupato dal 1° febbraio al 1° giugno 1993, nonché dal 7 ottobre 1993 al 23 agosto 1994. Suo figlio ha dovuto ricorrere all'assistenza pubblica, sebbene il padre lavorasse, a quel momento, quale giardiniere indipendente con un salario mensile di almeno fr. 2'800.– (v. domande 18 agosto 1995 di permessino, 20 novembre 1995 di modifica delle condizioni e 17 ottobre 1996 di proroga del permesso di dimora). Il ricorrente non ha versato gli alimenti a __________ nemmeno quando guadagnava fr. 3'600.– mensili a decorrere dal 1° novembre 1997, quale giardiniere e spazzacamino, in aggiunta durante qualche mese alla sua attività di indipendente (v. verbale d'interrogatorio Polizia cantonale del 17 aprile 1998). Egli ha dato dunque prova di grande instabilità sul piano professionale. A questo proposito va in particolare rilevato come egli non abbia minimamente saputo comprovare di avere fatto tutto il possibile per migliorare la sua situazione economica e versare gli alimenti al figlio. Per quanto riguarda il suo breve soggiorno in Svizzera, va osservato che prima di ottenere, nel 1992, il permesso di dimora per vivere con la moglie, egli ha lavorato come frontaliero in Ticino risiedendo in provincia di Varese, dove le condizioni di vita sono essenzialmente simili a quelle esistenti nel nostro cantone. Egli non avrebbe pertanto difficoltà a rientrare nel suo Paese d'origine, dove ha frequentato le scuole, assolto il servizio militare e trascorso gran parte della sua vita (v. curriculum vitae 18 novembre 1992).
Stante quanto precede, l'autorità inferiore ha adottato una decisione che rispetta il principio della proporzionalità. Essa si è infatti limitata a non rinnovare il permesso di dimora al ricorrente a causa del debito assistenziale nei confronti dello Stato senza tuttavia pronunciarne l'espulsione o il rimpatrio. Come ha argomentato il Consiglio di Stato, la misura adottata non gli impedisce di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti, permettendogli in tal modo di mantenere le eventuali relazioni con __________.
L'insorgente sostiene che la decisione impugnata sarebbe lesiva dell'art. 8 CEDU. Un suo allontanamento dalla Svizzera provocherebbe, a suo dire, una rottura del legame con il figlio. In concreto, non occorre esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU nelle relazioni con __________. In particolare non va approfondito se, come asserito, egli intrattenga con il figlio rapporti più che ottimi e se, pertanto, con esso esista un legame stretto, intatto e effettivamente vissuto, che è protetto dalla norma invocata (cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e). Va in effetti osservato che, comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, tra l'altro, per la protezione dell'ordine pubblico e per il benessere economico dal paese (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Orbene, in concreto il rifiuto dell'autorizzazione di soggiorno persegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera, continuando a beneficiare dei sussidi assistenziali e a non versare gli alimenti al figlio anticipati dallo Stato, e l'interesse pubblico contrario. Ne consegue che, anche qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare la disposizione citata, la censura andrebbe respinta. Del resto, come già precedentemente indicato, andando ad abitare nella fascia di confine, potrà valicare la frontiera per rendere visita al figlio senza alcun problema di natura amministrativa.
La decisione impugnata è dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Le autorità inferiori non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. La decisione appare pertanto corretta.
Con l'emanazione del presente giudizio la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 5, 9, 10, 11, 16 LDDS; 8, 10, 11, 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, __________ (18.01.1956), cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 novembre 1999 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono a carico dell'insorgente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster