AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.67
Data decisione, Autorità: 10.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00067
Lugano 10 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 febbraio 1999 di
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 3 febbraio 1999 (n. 489) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 dicembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, in materia di rifiuto del permesso di domicilio per il figlio __________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
9 marzo 1999 del Consiglio di Stato;
10 marzo 1999 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1956), cittadina dominicana, è entrata la prima volta in Svizzera nel 1988 per lavorare in qualità di artista. Il 12 giugno 1992 si è sposata a __________ con __________ (1941), cittadino italiano titolare di un permesso di domicilio, ottenendo un permesso di dimora per vivere con il marito. Dal 12 giugno 1997 è anch'essa domiciliata in __________. La ricorrente è madre di __________ (16 aprile 1979) e di __________ (5 agosto 1981), nati da precedenti relazioni con il connazionale __________. Il 14 dicembre 1992 __________ ha raggiunto la madre in Svizzera ed è attualmente al beneficio di un permesso di dimora con prossima scadenza fissata al 12 giugno 1999.
B. Con decisione 14 dicembre 1998, l'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di entrata in Svizzera presentata da __________ volta a ricongiungersi con la madre e la sorella. L'autorità ha ritenuto che non vi fossero rapporti stretti e duraturi con la madre da quando quest'ultima risiede in Svizzera. Inoltre essa non aveva mai indicato di avere un figlio residente nel proprio paese d'origine. La risoluzione è stata resa in virtù degli art. 4, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.
C. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 3 febbraio 1999. Il Governo ha in sostanza confermato la decisione dipartimentale, considerando che non fossero adempiuti i requisiti per autorizzare il ricongiungimento famigliare giusta gli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU. Secondo l'Esecutivo cantonale, non è stato apportato alcun elemento oggettivo che potesse giustificare il ricongiungimento. L'autorità ha dato rilievo in particolare alla durata pluriennale della separazione tra madre e figlio, alla mancata notifica fino a quel momento dell'esistenza di quest'ultimo, alla carenza di provate relazioni strette, durature ed effettivamente vissute, nonché al fatto che __________ ha sempre vissuto nella __________ presso il padre e successivamente presso la nonna materna.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che a __________ venga rilasciato un permesso per soggiornare in Svizzera. Sostiene che il legame con il figlio sarebbe intatto ed effettivamente vissuto. Adduce di non averne mai indicato in precedenza l'esistenza e di non averne richiesto il ricongiungimento, in quanto egli viveva con il padre il quale solo recentemente avrebbe acconsentito al suo espatrio.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Confederazione svizzera e la __________ che regoli in modo specifico il soggiorno in __________ dei cittadini dominicani, dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso a titolo di ricongiungimento famigliare.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. In concreto, la ricorrente è domiciliata in __________ dal giugno 1997. Quando __________ ha richiesto un permesso per vivere con la madre, egli aveva 17 anni: conformemente alla norma menzionata, di principio, esso dispone dunque di un diritto al permesso sollecitato. Se quindi la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche avanti al Tribunale cantonale amministrativo. Il quesito di sapere se, in concreto, la pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare, a protezione della propria vita familiare, l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. La legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo straniero a cui è stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli intende ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Nella fattispecie, la ricorrente sostiene di aver mantenuto con __________ un legame intenso e vivo. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega la madre al figlio. In effetti, per le ragioni che seguono (cfr. consid. 4), nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. Per i motivi che saranno precisati in seguito il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere al richiamo dal Consolato della __________ della normativa relativa al consenso paterno all'espatrio di minori, nonché della statistica sulle autorizzazioni ex art. 17 LDDS rilasciate negli ultimi 7 anni in Ticino concernenti i giovani ultra 16enni. Questi atti, come si vedrà in seguito, non appaiono infatti idonei a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di constatare che l'art. 17 cpv. 2 LDDS non è stato pensato per regolare il ricongiungimento familiare nell'ambito delle famiglie monoparentali. Del resto, il testo stesso della norma indica che il citato diritto sussiste unicamente se i figli "vivono con i genitori". Nondimeno, lo scopo del disposto impone di ammettere la sua applicazione anche laddove non è richiesto il ricongiungimento dell'intera famiglia in quanto i genitori sono separati o divorziati. In questo caso i figli hanno però diritto di essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato in Svizzera, solo se è con quest'ultimo che essi hanno le relazioni famigliari più intense. Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle prospettive future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). Va poi osservato che l'art. 17 cpv. 2 LDDS ha come scopo di concedere ai genitori la possibilità di vivere in comunione con i propri figli. Esso può di conseguenza essere invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Va osservato che per giurisprudenza, anche qualora uno dei genitori viva in Svizzera e il figlio sia restato al paese d'origine in cura ad una terza persona o presso un altro famigliare che non sia né il padre né la madre, valgono per analogia i principi testé menzionati (RDAT II-1998 N. 41 pag. 151). Una situazione di questo genere denota di norma una profonda rottura del legami famigliari e dà adito a dubbi circa l'intensità degli stessi (STF 3 dicembre 1997 inedita in re L. consid. 3b).
In concreto, __________ è entrata la prima volta in Svizzera nel 1988 per lavorarvi tramite successivi permessi di soggiorno di breve durata. A seguito del matrimonio contratto con __________ nel 1992, essa ha ottenuto un permesso di dimora. A quel momento __________ e __________ avevano rispettivamente 13 e 11 anni. Nel contempo la ricorrente ha richiesto il ricongiungimento famigliare solo per la figlia, lasciando per contro __________ nel proprio paese d'origine: inizialmente in affidamento al padre naturale, in seguito presso la nonna (v. ricorso ad 2.f) senza mai manifestare l'intenzione di farsi raggiungere dallo stesso. __________ ha quindi sempre vissuto nella __________, dove ha pure frequentato le scuole. E' quindi in questo Paese che esso ha i legami sociali e culturali più stretti. La separazione dalla madre dura da almeno 6 anni. Durante questo lungo lasso di tempo l'insorgente adduce di essersi recata annualmente al proprio Paese d'origine. Sostiene pure di aver mantenuto da sempre i contatti con il figlio tramite lettere, invio di denaro, telefonate e di essere pure titolare del contratto di affitto della casa ove il figlio risiede. Sennonché a prescindere dal fatto che la semplice documentazione prodotta non è ancora atta a rendere verosimile la tesi della ricorrente, va rilevato che è comunque del tutto naturale che madre e figlio mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione e non basta, da solo, a far apparire questa relazione famigliare prevalente su quelle esistenti nel proprio Paese d'origine, segnatamente con la nonna la quale si occupa dal 1994 della sua educazione. Inoltre non si può certo sostenere che la madre abbia dimostrato di essersi assunta la responsabilità dell'educazione del figlio a distanza. Dalle tavole processuali non risulta nemmeno che, per rapporto al momento in cui la nonna si è assunta la cura del nipote, che la situazione famigliare di quest'ultimo sia mutata al punto da rendere necessario il suo trasferimento in Svizzera presso la madre. Quest'ultima si limita del resto ad affermare che la nonna è anziana ma non sostiene che in futuro non possa occuparsi del nipote diciassettenne. La ricorrente giustifica il ritardo del ricongiungimento, adducendo che il padre naturale le avrebbe affidato la tutela del figlio ("vigilanza e custodia") solo il 14 novembre 1998 (v. doc. D: dichiarazione giurata di __________). Sennonché risulta invero difficile credere che ciò abbia potuto effettivamente costituire un impedimento per la venuta in Svizzera del figlio. Il consenso del padre, il quale del resto non si occupa più delle cure e dell'educazione del figlio almeno dal 1994, è infatti successivo alla domanda di autorizzazione di entrata in Svizzera. Come ha pertinentemente osservato il Governo nella risposta al presente ricorso, qualora il legame tra madre e figlio fosse davvero intenso e prioritario su qualsiasi altra relazione, la madre avrebbe dovuto tentare di ottenere in precedenza l'autorità parentale sul figlio quando aveva un'età in cui necessitava maggiormente della presenza della madre. Invece la ricorrente ha voluto privilegiare il ricongiungimento con la figlia __________, limitandosi a sostenere di aver ritenuto prioritaria la sua sorveglianza educativa. Tale scelta denota ulteriormente che il legame della ricorrente con il figlio non è intenso. Va pure tenuto in debita considerazione l'atteggiamento assunto dall'insorgente, la quale ha sottaciuto l'esistenza del figlio alle competenti autorità di polizia degli stranieri, fornendo altresì informazioni inesatte sulla propria prole (art. 3 cpv. 2 LDDS e 8 cpv. 4 ODDS). Tale modo di agire suscita ulteriori dubbi circa l'intensità del legame. In questo senso non si vedono oggettivamente quali siano potuti essere i fattori che hanno impedito alla ricorrente, durante tutti questi anni, di avviare le pratiche per ricongiungersi con il figlio se non, presumibilmente, la volontà che quest'ultimo trascorresse la sua infanzia nella __________ per in seguito venire in __________ al fine di avere un futuro migliore, segnatamente una formazione e un avvenire professionale più favorevoli di quelli ottenibili nel suo paese d'origine. Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato. Il ricorso, su questo punto, va dunque respinto. Di conseguenza non è nemmeno necessario richiamare la statistica sul rilascio dei permessi concessi negli ultimi 7 anni dal dipartimento concernenti i giovani tra i 16 e i 18 anni, dato che siffatte autorizzazioni sono subordinate a precise condizioni che, nel caso in rassegna, non sono state adempiute.
Occorre ora esaminare se la decisione impugnata viola l'art. 8 CEDU.
4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in __________. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera - appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in __________, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem).
4.3. In concreto, è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od anche solo appaia violato. Intanto la ricorrente è partita volontariamente dalla __________ ed altrettanto volontariamente si è separata da __________. L'insorgente non ha inoltre reso verosimile la sussistenza di interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che, come è già stato spiegato dianzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera del figlio non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica, come migliori condizioni d'insegnamento o un futuro professionale più favorevole. Va infine rilevato che nulla impedisce alla madre di continuare a mantenere le relazioni personali come le ha intrattenute con il figlio finora. Non risulta del resto che essa abbia incontrato ostacoli di rilievo recandosi nella __________ per rendergli visita. Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
Tassa e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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