AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.66
Data decisione, Autorità: 21.12.1999, TRAM
Incarto n. 52.1999.00066
Lugano 21 dicembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 febbraio 1999 di
__________ patrocinata da: avv. __________
contro
la risoluzione 3 febbraio 1999, no. 456, del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso 19 ottobre 1998 delle aziende industriali della città di __________ contro la decisione 1 ottobre 1998 con cui il municipio di __________ aveva negato a quest'ultima il rilascio della licenza edilizia per la costruzione di una cabina di trasformazione dell'energia elettrica al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
3 marzo 1999 del Consiglio di Stato;
29 marzo 1999 del Municipio di __________;
2 aprile 1999 delle
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 26 gennaio 1998 le aziende industriali della città di __________ (__________) hanno inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione concernente una cabina di trasformazione da realizzare al mapp. __________, di proprietà di __________, posto in zona di completazione del nucleo (CN). La domanda é stata pubblicata nel periodo 2 - 16 giugno 1998.
b) Contro il rilascio della licenza edilizia è stata presentata un'opposizione collettiva il 12 giugno 1998. Prima firmataria della stessa era __________, proprietaria del mapp. __________, confinante con l'edificando mapp. __________. Gli opponenti hanno lamentato che le distanze che le nuove costruzioni avrebbero dovuto tenere rispetto alla cabina di trasformazione avrebbero ridotto la superficie edificabile della zona CN. Essi hanno inoltre rilevato che il manufatto incideva negativamente sull'immagine del nucleo. Infine hanno denunciato l'inquinamento elettromagnetico dell'opera.
c) Raccolto l'avviso favorevole del dipartimento del territorio, del 12 agosto 1998, con decisione 1 ottobre 1998 il municipio di __________ ha negato alle __________ il rilascio della licenza edilizia. Esso ha rilevato che l'edificazione nella zona CN doveva tener conto degli obiettivi di salvaguardia delle caratteristiche ambientali e di aspetto di località dell'agglomerato preesistente (art. 33 cpv. 2 NAPR) ed era inoltre subordinata all'esecuzione di un riordino fondiario (art. 33 cpv. 10 NAPR), che non aveva però ancora avuto luogo. La costruzione della controversa cabina era pertanto atta a compromettere uno sfruttamento razionale della zona CN e si poneva pertanto in contrasto con il PR.
B. a) Con ricorso 19 ottobre 1998 le __________ sono insorte contro la decisione del municipio di __________ innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di annullarla e di concedere loro la licenza edilizia. Le ricorrenti hanno sostenuto che la cabina di trasformazione rispettava i parametri edilizi della zona CN, e che la sua costruzione non poteva essere impedita con il pretesto del riordino fondiario.
b) Con risoluzione 31 marzo 1999 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame. Esso ha ritenuto che l'assenza del riordino fondiario prescritto all'art. 33 cpv. 10 NAPR precludesse legittimamente l'approvazione dell'opera. Dal momento tuttavia che tale operazione avrebbe richiesto un lasso di tempo importante e l'edificabilità della zona CN risultava, di conseguenza, puramente teorica, il Governo ha ritenuto "opportuno" di applicare per analogia all'approvazione del manufatto l'art. 24 LPT, che stabilisce le eccezioni alle quali possono essere eretti costruzioni od impianti fuori delle zone edificabili. Dal momento che le condizioni poste dalla detta disposizione legale erano soddisfatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto di annullare il diniego municipale e di rilasciare direttamente la licenza edilizia a favore delle __________.
C. a) Con ricorso 22 febbraio 1999 __________ si é aggravata davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo. L'insorgente sostiene che non sono adempiuti i requisiti di applicazione dell'art. 24 LPT.
Il Consiglio di Stato e le __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il municipio di __________ ha invece postulato il suo accoglimento. Il dipartimento del territorio non ha invece presentato una risposta.
Delle rispettive ragioni, così come dei motivi alla base del giudizio governativo, si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data in applicazione dell'art. 21 cpv. 1 LE. Il ricorso è tempestivo (art. 50 LE, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. La zona di completamento del nucleo (CN) è retta dall'art. 33 NAPR. In questa zona, ove è ammessa la costruzione di abitazioni e aziende non moleste (cpv. 3), l'edificazione deve tener conto degli obiettivi di salvaguardia delle caratteristiche ambientali e di aspetto di località dell'agglomerato preesistente (cpv. 2). L'edificabilità dei fondi assegnati a questa zona è subordinata all'approvazione di un piano di riordino fondiario del comprensorio da allestire a carico dei proprietari interessati (cpv. 10). Tale approvazione non ha ancora avuto luogo.
2.2. Il Consiglio di Stato ha ritenuto di prescindere, nel concreto caso, dell'ossequio del requisito sancito all'art. 33 cpv. 10 NAPR. Il Governo ha ritenuto che l'assenza di un riordino fondiario rispettivamente il tempo necessario per attuarlo rendessero puramente teorica l'edificabilità del mapp. __________ e giustificassero di conseguenza l'applicazione dell'art. 24 LPT. Ora, questo ragionamento non può essere tutelato. In effetti, com'è noto, l'appena menzionata disposizione legale regolamenta il rilascio delle autorizzazioni edilizie eccezionali fuori delle zone edificabili, mentre che il mapp. __________ è ubicato all'interno delle zone edificabili. La necessità di procedere preliminarmente ad una ricomposizione particellare costituisce inoltre una lecita, ulteriore condizione alla quale è assoggettata l'edificabilità dei fondi ubicati nella zona CN (art. 20, 22 cpv. 3 LPT, 28 cpv. 2 lett. c, 67 cpv. 3 e 83 seg. LALPT): diversamente da quanto ha assunto il Governo nel giudizio impugnato, l'istituto della ricomposizione particellare è semmai proprio volto a scongiurare - e non già a provocare - un'edificabilità puramente teorica dei fondi assegnati alla zona edificabile (Jomini, Commentaire LAT, ad art. 20 N. 1). La risoluzione governativa si diparte invece dal principio, errato, secondo cui un fondo assegnato alla zona fabbricabile possa essere immediatamente edificato, quando in realtà l'appartenenza alla zona edificabile costituisce semplicemente un requisito per l'edificazione. Ferma questa premessa, un'eccezione alla necessità di attuare preventivamente un riordino fondiario per poter realizzare il controverso manufatto, che deve essere annoverato tra gli edifici principali (RDAT 1983 N. 48), può risultare solo dal diritto cantonale (art. 23 LPT). Non sussistendo però una deroga in tal senso, il mapp. __________ non può essere edificato sintanto che non sarà stata eseguita una ricomposizione particellare della zona CN: si impone pertanto il diniego del permesso di costruzione, come deciso dal municipio di __________.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge sopraricordati;
dichiara e pronuncia:
§ E' annullata la risoluzione 3 febbraio 1999 (n. 456) del Consiglio di Stato.
§§ E' confermata la decisione 1 ottobre 1998 del municipio di Bruzella di diniego della licenza edilizia per la costruzione di una cabina di trasformazione al mapp. __________ di quel comune.
La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico delle __________, le quali sono condannate a rifondere alla ricorrente fr. 800.-- per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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