AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.54
Data decisione, Autorità: 30.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00191 52.99.00054
Lugano 30 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 7 luglio 1998 (a) e 12 febbraio 1999 (b) della
__________ patrocinata da: avv. __________
contro
a) la decisione di radiazione dall'albo delle imprese per difetto di dirigenti in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge pronunciata il 18 giugno 1998 dalla Commissione di vigilanza per l'applicazione della Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC);
b) la decisione di radiazione dall'albo delle imprese e di multa per mancato pagamento dei contributi sociali previsti dalla legge pronunciata il 3 febbraio 1999 dalla stessa Commissione di vigilanza;
viste
ad a)
la risposta 28 luglio 1998 della Commissione di vigilanza LEPIC
la replica 31 agosto 1998 della ricorrente
la duplica 17 settembre della Commissione di vigilanza LEPIC
la lettera 2 dicembre 1998 dell'arch. __________.
ad b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. All’inizio del 1998 la Commissione di vigilanza (CV) per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 1.12.1997 (LEPIC) ha constatato che la __________ di __________ non disponeva di dirigenti in possesso dei requisiti professionali prescritti dall’art. 3 cpv.2 lett. a) LEPIC e titolari di un’autorizzazione all’esercizio della professione di impresario costruttore. Il 26 febbraio 1998 l'ha perciò sollecitata a regolarizzare la sua posizione entro il termine di 15 giorni, sotto comminatoria della radiazione dall'albo delle imprese. La __________ non ha dato seguito all’invito.
Con decisione 18 giugno 1998 la Commissione di vigilanza ha pertanto disposto la sua cancellazione dall'albo delle imprese.
B. Avverso la predetta decisione, con ricorso 7 luglio 1998, la __________ è insorta avanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Ha addotto che soltanto poco prima dell'emanazione della decisione impugnata le è stato possibile trovare una persona con i requisiti previsti dalla legge, disposta ad assumere la carica.
Siccome il difetto sarebbe stato sanato nel frattempo, la decisione di radiazione sarebbe stata eccessivamente severa.
C. Nella sua risposta 28 luglio 1998 la CV ha dichiarato di avere preso atto che con decisione assembleare 17 luglio 1998 era stata nominata nel Consiglio di Amministrazione della __________ l'arch. __________. La stessa però, pur avendo un diploma riconosciuto dalla legge, non ha assolto un periodo di pratica quale dirigente di cantiere come richiede la legge.
In quella sede la CV ha inoltre segnalato a questo Tribunale che la __________ non ha presentato alcuna documentazione comprovante il pagamento dei contributi sociali e dei tributi dal 1995 in avanti.
D. Con la replica la ricorrente ha comunicato che nel frattempo è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione anche l'arch. __________, iscritto nel Reg. A.
Questi, il 2 dicembre 1998, ha tuttavia precisato direttamente alla CV di essere stato richiesto dalla ricorrente di mettere a disposizione il suo diploma al fine di adempiere ad una semplice formalità di legge con l'indicazione che non doveva assumersi responsabilità particolari, fintanto che fosse stato reperito un tecnico a tempo pieno.
A seguito di questa comunicazione, il 14 dicembre 1998, il Tribunale cantonale amministrativo ha invitato la ricorrente a formulare le sue osservazioni. Nel termine fissatole non è pervenuta alcuna presa di posizione.
F. Il 3 febbraio 1999 la CV ha emesso una nuova decisione di radiazione della __________ dall'albo delle imprese per mancata presentazione della documentazione comprovante il pagamento dei contributi sociali e tributi per gli anni 1995, 1996 e 1997, malgrado un ammonimento e diversi richiami. Le ha inoltre inflitto una multa di fr. 2'000.--.
G. Anche avverso la predetta pronuncia, con ricorso 12 febbraio 1999, la __________ è insorta avanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento sia della multa che del provvedimento di radiazione.
Ha sostenuto che i contributi per il 1995 sono stati pagati, mentre quelli per il 1996 stanno per esserlo. Per tali motivi la misura della radiazione non sarebbe giustificata e proporzionata alla situazione, poiché non terrebbe conto delle difficoltà che tutte le imprese hanno nell'attuale congiuntura. Neppure sarebbe giustificata la multa, poiché i soldi che saranno utilizzati per saldarla, mancheranno per pagare i contributi ancora scoperti
H. Nella sua risposta 3 marzo 1999 la CV ha chiesto di respingere il ricorso, sottolineando che la radiazione dall'albo delle imprese è dovuta alla mancata presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e tributi per gli anni 1995, 1996 e 1997, più precisamente
· contributi AVS/AI/IPG/AD dal 1995
· contributi SUVA per il 1995, 1996, 1997
· premi cassa malattia 1995, 1996 e 1997
· contributi LPP per il 1997
· contributi paritetici per gli anni 1995, 1996 e 1997
· imposte alla fonte per gli anni 1996 e 1997
Considerato, in diritto
I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine. Siccome hanno lo stesso fondamento di fatto vengono congiunti in applicazione dell'art 51 PAmm.
a) nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla LEPIC ed è in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore (art. 3 cpv. 2 lett. a) LEPIC).
b) il cui titolare o membro dirigente effettivo, pur non essendo in possesso dei requisiti richiesti, sono in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, ritenuto comunque l'obbligo di conformarsi in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo (art. 3 cpv. 2 lett. b) LEPIC).
Il titolare o membro dirigente deve partecipare effettivamente alla gestione dell'impresa, dedicandovi la propria attività in modo prevalente, godere di buona reputazione e garantire l'adempimento degli obblighi dell'impresa di cui all'art. 6. (art. 3 cpv. 3 LEPIC).
Dispongono dei requisiti professionali di impresario costruttore il titolare di un diploma:
a) di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate o riconosciute, oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, architetti e dei tecnici;
b) di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate o riconosciute, oppure iscritti nel registro Reg B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
c) federale di impresario costruttore;
d) rilasciato dalla ex scuola cantonale dei capomastri, __________;
e) rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici dell'edilizia (art. 5 cpv. 1 LEPIC).
2.2. E' fatto particolarmente obbligo all'impresa, rispettivamente al suo titolare o membro dirigente effettivo ai sensi dell'art. 3 di essere adempiente in ordine al pagamento di contributi all'AVS/AI/IPG, all'AD, alla LAINF e alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro e di fornirne le prove (art. 6 lett. e) LEPIC).
Ogni iscritto all'albo è tenuto a presentare alla Commissione di vigilanza, nel corso del 1° trimestre di ogni anno, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei seguenti contributi e tributi, relativi all'anno precedente.
a) AVS/AI/IPG/AD
b) LAINF (Suva o altra assicurazione infortuni).
c) Cassa malati
d) Cassa pensioni (LPP)
e) Contributi professionali
f) Imposte alla fonte (art. 4 cpv. 1 RLEPIC).
2.3. Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni (art. 13 LEPIC).
La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni:
a) l'ammonimento,
b) la multa fino a fr. 100'000.--
c) la radiazione dall'albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b) (art. 16 cpv. 1 LEPIC).
Dall'altro è pacifica, e peraltro nemmeno contestata, la sua inadempienza in ordine al pagamento di contributi sociali e di legge, alcuni scoperti da oltre tre anni.
In tale stato di cose, contrario alle disposizioni di legge, la ricorrente non può continuare la sua attività. Certo ne è consapevole.
Sintomatica è la sua reticenza a fornire informazioni e a produrre la necessaria documentazione.
Considerato che è stata più volte richiamata a far fronte ai propri obblighi sotto comminatoria dello stralcio dall'albo delle imprese, che per le stesse inadempienze è già stata ammonita e richiamata, che attualmente non offre alcuna garanzia quanto a solvibilità, la radiazione e la multa pronunciate dalla CV appaiono del tutto proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse ed alla colpa della ricorrente.
I problemi relativi all'incasso delle mercedi e all'ottenimento di mandati da parte delle imprese, invocati a giustificazione dalla ricorrente, sono noti a questo Tribunale. Sono però gli stessi che hanno anche altre ditte del settore iscritte all'albo, le quali sono tenute a rispettare la legge.
Con le imprese che non sono in regola con gli obblighi imposti dalla LEPIC la CV si comporta nella stessa maniera come con la ricorrente. Non sussiste motivo per fare eccezioni in suo favore.
In siffatte circostanze, concederle ulteriore fiducia significherebbe esporre lo Stato al rischio di eventuali azioni di responsabilità per non avere voluto o saputo esigere il rispetto della legge.
Va altresì considerato che la tutela dell'ordine professionale e pubblico prevale in ogni caso sugli interessi personali del singolo impresario.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 5, 6 lett. e, 13, 15, 16 LEPIC, 4 cpv. 1 RLEPIC, 3, 18, 28, 43, 46, 51, 61, 63 PAmm,
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono respinti.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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