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Numero d'incarto:
52.1999.46
Data decisione, Autorità:
22.12.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00046
Lugano
22 dicembre
1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 febbraio 1999 di
____________________patr. da: avv. __________
contro
la decisione 20 gennaio 1999, no. 141 del Consiglio
di Stato che annulla la licenza edilizia 4 giugno 1998 rilasciata loro dal
municipio di __________ per la costruzione di un muro di cinta con terrapieno
sulla part. no. __________ RFD;
preso atto che in occasione del sopralluogo 16
dicembre 1999, dopo discussione, su proposta del giudice delegato le parti sono
addivenuti alla seguente transazione:
" 1. L'altezza del muro
di cinta verrà limitata a m 1.00 dal livello del tetto dell'autorimessa
(sostituzione dei tubi posati attualmente).
-
Nell'angolo S-W verrà
realizzata una vasca larga 2 metri ed alta 50 cm (cfr. planimetria allegata)
ripiena di terra vegetale nella quale verranno messi a dimora arbusti di basso
fusto (tipo azalea).
-
Sul fronte
dell'autorimessa verso la strada verrà posata una ringhiera alta al massimo
metri 1.00.
-
Nella parte a monte il muro potrà avere l'altezza
di metri 2.50 (come a progetto).
-
Il Tribunale cantonale
amministrativo stralcerà il ricorso dai ruoli come alla presente transazione
senza spese e senza ripetibili né di I.a né di II.a istanza.".
ritenuto che le parti hanno accettato la transazione
seduta stante;
decreta:
- Il ricorso
è evaso conformemente alla transazione di cui ai considerandi.
§ La
licenza edilizia è modificata di conseguenza .
§§ La
decisione 20 gennaio 1999, no 141, del Consiglio di Stato è annullata.
- Non si
prelevano né tasse, né spese.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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