AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.45
Data decisione, Autorità: 01.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00045
Lugano 1º giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 febbraio 1999 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 20 gennaio 1999 del Consiglio di Stato (no. 151) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la licenza edilizia 20 ottobre 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per sopraelevare il loro rustico in località __________ (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
22 febbraio 1999 di __________ e __________;
24 febbraio 1999 del Consiglio di Stato;
1 marzo 1999 del Dipartimento del territorio (UDC);
3 marzo 1999 del municipio di __________.
esperito un sopralluogo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I resistenti __________ e __________ sono comproprietari di un rustico situato a __________ nel nucleo di __________ (part. no. __________ RFD). L’edificio, a pianta m 8x4, è strutturato su due livelli. Al piano terreno, parzialmente interrato, v’è un locale cucina di circa m 5x4. Al primo piano v’è invece un locale soggiorno, i servizi igienici e l’atrio. Fra i due piani non v’è alcun collegamento interno. Il rustico non dispone di camere da letto. Per dormire viene utilizzato un angusto sottotetto, non isolato, alto appena 50 cm ai lati e m 1.40 in corrispondenza del colmo, al quale si accede dall’atrio, attraverso una botola.
L’8 giugno 1998 i resistenti hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di rendere abitabile il sottotetto, sopraelevando il tetto di 90 cm e aggiungendovi un abbaino.
Alla domanda si è opposto __________, proprietario di una casa d’abitazione, situata a monte del rustico dei resistenti, in posizione sopraelevata, ad una distanza di m 1.70-1.95.
B. Ottenuto il nulla osta del Dipartimento del territorio, il 20 ottobre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, alla condizione che venisse eliminato l’abbaino e che la sopraelevazione fosse contenuta in 80 cm al colmo, rispettivamente 70 alla gronda.
C. Con giudizio 20 gennaio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dall’opponente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l’intervento rientrasse nei limiti dell’art. 30 NAPR, che permette al municipio di autorizzare sopraelevazioni di modesta entità di stabili esistenti in contrasto con le distanze minime tra edifici prescritte dalla stessa norma, alla condizione che l’intervento abbia luogo nell’ambito di un rinnovamento totale dell’immobile e risulti finalizzato al recupero di spazi abitativi.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venisse annullato assieme alla controversa licenza.
L’insorgente nega in sostanza che siano dati gli estremi per autorizzare un intervento in deroga alle distanze minime tra edifici prescritte dall’art. 30 NAPR. Non sarebbe in particolare dato un caso di rigore. La sopraelevazione non avrebbe inoltre luogo nell’ambito di un rinnovamento totale dell’edificio.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che ne chiede il rigetto senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ ed i beneficiari della licenza, contestando succintamente le tesi dell’insorgente.
F. Delle risultanze del sopralluogo esperito si dirà nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. L’insorgente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato e già opponente, è senz’altro legittimato a ricorrere. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Nella zona del nucleo tradizionale di __________ è prescritta una distanza minima di 4 m verso edifici con aperture. Verso edifici senza aperture si può invece costruire in contiguità o ad una distanza minima di 3 m (art. 30 NAPR).
Deroghe a tali distanze possono essere concesse dal municipio, con l’accordo scritto dal confinante, se non vi si oppongono interessi generali di inserimento ambientale. A queste condizioni possono quindi essere eccezionalmente autorizzate tanto nuove costruzioni, quanto trasformazioni di costruzioni esistenti in contrasto con l’ordinamento sulle distanze introdotto dalle NAPR. Esigendo il consenso del vicino, l’art. 30 NAPR garantisce che la deroga tenga adeguatamente conto non solo degli interessi generali, ma anche di quelli del vicino.
Tale consenso, soggiunge la norma in esame, non è tuttavia necessario per sopraelevazioni di modesta entità (al massimo un metro), realizzate nell’ambito di un rinnovamento totale dell’edificio e finalizzate al recupero di spazi abitativi. Questi interventi possono quindi essere autorizzati alla sola condizione che si inseriscano convenientemente nel contesto ambientale.
Le disposizioni che regolano le sopraelevazioni di modesta entità di edifici esistenti in contrasto con l’ordinamento delle distanze sancito dall’art. 30 NAPR sono per molti aspetti riconducibili all’art. 39 RLE. Riallacciandosi alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, questa norma permette di riparare e mantenere gli edifici esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva alla loro realizzazione. Lavori di trasformazione sostanziali sono per principio esclusi. Trasformazioni più importanti possono tuttavia essere autorizzate quando il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l’interesse pubblico o quello dei vicini. In quest’ottica, derivante in ultima analisi dal principio di proporzionalità, vanno intese le disposizioni dell’art. 30 NAPR che abilitano il municipio a concedere deroghe per modiche sopraelevazioni di edifici esistenti in contrasto con le prescrizioni sulle distanze.
Scostandosi dall’art. 39 RLE, le disposizioni in esame presuppongono tuttavia che l’ampliamento verticale sia realizzato nell’ambito di un rinnovamento totale dell’edificio ed appaia finalizzato al recupero di spazi abitativi. Quest’ultima condizione è chiaramente volta a favorire l’insediamento residenziale nel nucleo. Meno evidenti sono invece le finalità perseguite dalla condizione riferita al rinnovamento totale dell’edificio. In mancanza di indicazioni più precise, si può comunque presumere che attraverso questo requisito si sia semplicemente inteso promuovere la riqualificazione estetica e funzionale della sostanza edilizia esistente nei nuclei. Le sopraelevazioni di modesta entità devono quindi essere abbinate dai lavori di ammodernamento necessari per conferire all’edificio condizioni di abitabilità rispondenti agli standard usuali (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 1 LE, N. 651).
3.2. Dal profilo dell’art. 39 RLE, la controversa sopraelevazione va configurata alla stregua di una trasformazione di secondaria importanza, del tutto insuscettibile di alterare l’identità della costruzione esistente. Il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile né l’interesse pubblico, né quello del vicino qui ricorrente. Contrariamente a quanto questi afferma, l’aumento verticale della volumetria non toglie né luce, né aria alla sua casa d’abitazione. I piani abitabili dello stabile continueranno infatti anche in futuro a sovrastare il tetto del rustico. Dal profilo della succitata norma di diritto cantonale non sussistono pertanto impedimenti al rilascio del permesso richiesto. Una diversa conclusione sarebbe manifestamente contraria al principio di proporzionalità (cfr. per analogia DTF 22.12.97 in re __________ SA).
3.3. Dal profilo dell’art. 30 NAPR va invece rilevato che il rustico dei resistenti è attualmente privo di una camera da letto. L’esiguità dello spazio a disposizione rende piuttosto precarie le condizioni di abitabilità dell’edificio. Non appare pertanto fuori luogo ritenere che sia data una situazione eccezionale, suscettibile di giustificare la concessione di una deroga per un modico ampliamento verticale fondato su tale norma. Su questo specifico punto, le deduzioni dell’autorità comunale non prestano il fianco a critiche.
L’ampliamento di 70 cm alla gronda ed 80 al colmo rientra nei limiti stabiliti dall’art. 30 NAPR per le sopraelevazioni di modica entità. In quanto volto a rendere agibile il sottotetto, in modo da poterlo utilizzare come camera da letto, l’intervento è finalizzato alla formazione di spazi abitativi. Esso adempie pertanto la corrispondente condizione di cui alla norma succitata.
L’intervento non risponde per contro al secondo requisito posto dall’art. 30 NAPR. Esso si limita infatti al rifacimento del tetto previo innalzamento dei muri perimetrali. Non è in particolare accompagnato da altri lavori, volti a migliorare le condizioni di abitabilità dell’intero rustico, tuttora relativamente insoddisfacenti. Esso non si inserisce pertanto nel quadro di un rinnovamento totale dell’edificio.
A torto ha ritenuto il Consiglio di Stato che l’intervento potesse comunque essere autorizzato, non essendo dato di vedere il motivo per il quale le sopraelevazioni di modesta entità debbano necessariamente aver luogo nell’ambito di un rinnovamento totale dell’edificio. Anche se persegue finalità piuttosto recondite, il requisito in discussione non è privo di qualsiasi scopo. Ad esso ci si deve quindi attenere.
Resta ovviamente riservata ai resistenti la facoltà di ripresentare una domanda di costruzione per un intervento di sopraelevazione inserito nel quadro di un rinnovamento totale del loro rustico.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 30 NAPR di __________, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza, sono annullate:
1.1. la licenza edilizia 20 ottobre 1998 rilasciata dal municipio di __________ ai resistenti per la sopraelevazione del rustico situato nel nucleo di __________.
1.2. la decisione 20 gennaio 1999 del Consiglio di Stato (n. 151).
La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dei resistenti in solido, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 1’000.- al ricorrente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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