AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.43
Data decisione, Autorità: 30.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00043
Lugano 30 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 febbraio 1999 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 20 gennaio 1998. n. 160, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 ottobre 1998 della Sezione della circolazione di non concedergli il riesame della decisione di revoca e di non riammetterlo alla guida;
vista la risposta 10 febbraio 1999 del Consiglio di Stato.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 26 giugno 1997 __________ era stato oggetto da parte della Sezione della circolazione di un provvedimento di revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, in quanto giudicato affetto da una dedizione al bere che lo rendeva inidoneo a condurre con sicurezza veicoli a motore. La stessa Sezione della circolazione ha stabilito che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di febbraio 1998 e ha subordinato la sua riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico internistico e di un rapporto del Servizio ticinese di cura contro l'alcolismo (STCA) attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno dodici mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche.
B. Con istanza 9 ottobre 1998 __________, per il tramite del suo patrocinatore, ha chiesto il riesame della decisione di revoca della licenza di condurre, adducendo di essersi sottoposto regolarmente ai controlli medici impostigli nonché di avere avuto un'evoluzione positiva nel processo di disintossicazione dall'alcool. Ha pure sottolineato di avere una necessità professionale a disporre del veicolo in quanto piastrellista in proprio.
C. Con decisione 10 dicembre 1998 la Sezione della circolazione ha respinto la richiesta, fondandosi sul rapporto 23 novembre 1998 stilato dal STCA, in cui la riammissione alla guida è stata preavvisata sfavorevolmente.
D. Avverso la predetta decisione, con ricorso 17 dicembre 1998, __________ ha adito il Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando la riammissione immediata alla guida.
In quella sede ha sostenuto che sussistevano tutti i presupposti per restituirgli la licenza di condurre, in ispecie referti medici e analisi chimiche favorevoli, regolari controlli presso il STCA. Ha sottolineato che è trascorso un tempo sufficientemente lungo dal ritiro effettivo della licenza, avvenuto già il 1. febbraio 1997, prima ancora della decisione di revoca 26 giugno 1997.
Ha ribadito che la licenza di condurre gli serve soprattutto per motivi professionali.
E. Con risoluzione 20 gennaio 1999, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Ha ritenuto che, trattandosi di una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza, alla luce del rapporto del STCA, non fossero dati i presupposti nell'ottica della sicurezza della circolazione per riammettere il ricorrente alla guida di veicoli a motore.
F. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale Cantonale amministrativo.
Ribadisce di essere stato di fatto privato della licenza di condurre già da diverso tempo, più precisamente dal 1. febbraio 1997, data in cui a seguito di un incidente gli è stato riscontrato un tasso elevato di alcol nel sangue. A suo parere dai controlli dell'alcolemia nel sangue eseguiti presso il STCA dal 7 marzo 1997 al 4 maggio 1998 e dai rapporti allestiti dal suo medico curante emergerebbe che egli si è completamente disintossicato.
Il Consiglio di Stato non avrebbe tenuto in considerazione queste circostanze, nemmeno in considerazione della sua necessità professionale a disporre del veicolo.
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm.
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze superiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Le censure del ricorrente devono perciò essere esaminate sotto questi profili.
Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni e gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr).
La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno. Nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr).
La licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo. La durata minima legale della revoca (cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (cpv. 1 bis) non possono essere ridotti. Qualora il conducente non adempia le condizioni impostegli o venga meno in altro modo alla fiducia in lui riposta, la licenza deve essere nuovamente revocata (art, 17 cpv. 1 bis LCStr).
E' vero che verifiche etilometriche che __________ ha effettuato presso il consultorio del STCA hanno sempre dato esito negativo. Tuttavia dai controlli complementari di verifica medico-internistici, che ha effettuato presso lo studio medico del dott. __________, sono risultati nel marker della CDT dei valori (4 volte su 5) compatibili con l'uso/abuso di bevande alcoliche.
Sulla base di questi dati e dei colloqui di sostegno intrattenuti con il ricorrente, il STCA ha concluso che egli ancora "non ha sufficientemente acquisito ed elaborato una serie di competenze e capacità per poter codificare e far fronte alle situazioni di vulnerabilità etilica. Sostanzialmente ha acquisito una motivazione estrinseca e non intrinseca".
3.2. Perché un conducente possa essere riammesso a circolare dopo essere stato privato della licenza di condurre per abuso di sostanze alcoliche, occorre che abbia superato tale dipendenza non solo fisicamente, ma anche psicologicamente.
Dal punto di vista fisico i rilevamenti eseguiti dal ricorrente presso il STCA sono positivi, mentre quelli pervenuti dal suo medico di fiducia, almeno in un primo tempo, lasciano ancora intendere che vi è stato consumo di bevande alcoliche.
Le ultime attestazioni rilasciate dal medico curante al ricorrente e inviate a questo Tribunale pendente causa certificano che attualmente non sussiste più alcuna dipendenza fisica manifesta dall'alcol.
Tuttavia, anche se così fosse, i dati agli atti relativi alla guarigione dalla dipendenza psicologica sono negativi. A detta del STCA il ricorrente manifesta in effetti ancora una vulnerabilità etilica non risolta.
Stante quanto precede il ricorrente non offre ancora tutte le necessarie garanzie per essere riammesso alla circolazione stradale.
Non discendendo da un apprezzamento erroneo dei fatti e nemmeno da un eccesso o abuso di potere, la decisione del Consiglio di Stato non viola il diritto. Essa deve essere pertanto confermata.
Va infine rilevato che il ricorrente non può in ogni caso invocare un'asserita necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali. Questo fattore può avere rilevanza unicamente nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (cfr. art. 33 cpv. 2 OAC). Non entra invece in considerazione nei casi di revoca a scopo di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (cfr. art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195).
Stante quanto precede, il gravame va dunque respinto.
La tasse di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis e 3 LALCStr, 10 cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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