AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.37
Data decisione, Autorità: 06.04.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00037
Lugano 6 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 gennaio 1999 di
contro
la risoluzione 25 novembre 1998 (n. 5432) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 luglio 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di minaccia di espulsione (ammonimento);
richiamata la decisione 25 gennaio 1999 del Tribunale federale;
viste le risposte:
8 febbraio 1999 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato,
16 febbraio 1999 della Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (23 luglio 1967), cittadino italiano, si è sposato in __________ a __________ (provincia di __________) il 10 febbraio 1992 con la cittadina elvetica __________ (14 agosto 1996). I coniugi hanno vissuto in Italia fino alla primavera 1995. Il 1° luglio 1995 l'insorgente è entrato in Svizzera per soggiornarvi. Siccome coniuge di una cittadina elvetica, ha ottenuto un permesso di dimora, che è stato regolarmente rinnovato con ultima scadenza fissata al 31 dicembre 1997.
Il ricorrente ha una formazione di carabiniere, la moglie di ottico. Durante il loro soggiorno in Italia, i coniugi si sono trovati confrontati con problemi di ordine economico, che si sono aggravati con la venuta in Svizzera. Le difficoltà di inserimento professionale non sono state sormontate e sono caduti entrambi a carico dell'assistenza pubblica. Nel corso del mese di maggio 1997, hanno presentato entrambi una domanda AI.
B. Con decisione 18 luglio 1997 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, ha minacciato di espulsione __________ in virtù degli art. 10 cpv. 1 lett. d ed 11 cpv. 3 LDDS combinati con l'art. 16 cpv. 3 ODDS. L'interessato è stato reso attento che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto, l'autorità competente avrebbe adottato nei suoi confronti una misura amministrativa. La diffida si fonda sulla considerazione che il ricorrente e la moglie avevano percepito prestazioni assistenziali per oltre fr. 63'500.–. E' stato tenuto conto del fatto che l’insorgente è coniugato con una cittadina svizzera.
Il 23 dicembre 1997 __________ ha trovato un lavoro remunerato fr. 15.– all'ora in qualità di operaio presso un'impresa di pulizia a __________. L'impiego è cessato il 6 aprile 1998. Il 23 marzo 1998 i coniugi __________ si sono trasferiti da __________ a __________.
C. Contro la minaccia d’espulsione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato. Dopo aver descritto la situazione di precarietà in cui si trovava unitamente alla moglie, ha postulato l'accertamento della nullità della decisione dipartimentale in quanto non indicava esattamente la base legale su cui era fondata, era insufficientemente motivata, nonché contraria al principio della proporzionalità e comunque prematura.
b) Con giudizio 25 novembre 1998, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame.
Il Governo ha innanzitutto considerato che la mancata indicazione, da parte del dipartimento, della legge e delle norme su cui esso fondava il provvedimento, era dovuto ad una svista. L'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto che, pur tenendo conto dei problemi personali, di salute ed economici incontrati dai coniugi, i presupposti per l'espulsione fossero adempiuti, poiché essi erano a carico dell'assistenza pubblica in modo continuo e rilevante. Il Consiglio di Stato ha nondimeno ritenuto che l’espulsione costituisse un provvedimento inadeguato. Ha quindi avallato l’adozione di un semplice ammonimento, fondato sull’art. 16 cpv. 3 ODDS applicabile per analogia.
La pedissequa domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è stata respinta. Alla cifra 3 del dispositivo veniva indicato che contro la decisione era dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione.
D. Con ricorso di diritto amministrativo 14 gennaio 1999 __________ è insorto contro la risoluzione governativa innanzi al Tribunale federale, chiedendo in sostanza che venissero annullate le decisioni di prima e seconda istanza. Ha sostenuto che solo la metà dell'ammontare complessivo del debito assistenziale poteva essergli imputato. Ha criticato il dipartimento per aver emesso il provvedimento di ammonimento senza aver indicato esattamente la base legale su cui si fondava. Ha chiesto che venisse accolta la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata con il ricorso avanti al Consiglio di Stato, in quanto preavvisata favorevolmente dal comune di __________.
E. Con decisione 25 gennaio 1999, fondata sull'art. 98a OG e sulle relative disposizioni esecutive, l'alta Corte federale ha trasmesso l'impugnativa a questo Tribunale per motivi di competenza e per l'emanazione del giudizio.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
L'impugnativa può essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Da questo profilo il ricorso va quindi respinto.
L'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. Saranno parimenti evitati rigori inutili. In questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio (art. 11 cpv. 3 LDDS). Per rimpatrio s'intende il trasferimento dello straniero indigente dall'assistenza pubblica del Paese ospitante a quella del Paese d'origine (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). Tale misura di allontanamento non impedisce, contrariamente all'espulsione, l'entrata in Svizzera; lo straniero può difatti nuovamente recarsi nel nostro Paese allorquando è accertato di non essere più a carico dell'assistenza. Nei casi in cui manca l'accordo del Paese d'origine per mettere a carico dell'assistenza pubblica il proprio cittadino, il rimpatrio può essere paragonato, nel suo risultato, ad un'espulsione senza interdizione di entrata in Svizzera.
L'art. 16 cpv. 3 prima frase ODDS dispone che per giudicare dell'equità dell'espulsione, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione. Se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione (art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS, applicabile per analogia anche nel caso previsto alla lett. d: cfr. Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile; pagg. 108-109). La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 terza frase ODDS).
Anche su questo punto il ricorso va dunque respinto.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 e 2 PAmm, il ricorrente può essere dispensato dal pagamento delle spese e dalla prestazione di anticipi, qualora giustifica di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi e il ricorso non è manifestamente infondato. Inoltre qualora le circostanze di fatto e di diritto lo giustifichino, egli può ottenere il gratuito patrocinio. Colui che richiede l'assistenza giudiziaria deve dunque comprovare di trovarsi in uno stato di indigenza e rendere verosimile che la causa presenta possibilità di esito favorevole; queste condizioni sono cumulative. Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alla spese giudiziarie e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della sua famiglia. Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe.
In concreto, la situazione di bisogno dell'insorgente non dà adito a dubbi (v. certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria dell'11 agosto 1997). Il ricorso mancava per contro di qualsiasi possibilità di successo.
Non si può quindi prescindere dall’applicazione di una (modica) tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 10 cpv.1 lett. d, 11 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.– sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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