AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.26
Data decisione, Autorità: 17.05.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00026
Lugano 17 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna Canepa Meuli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 gennaio 1999 di
__________ rappr. da: __________
contro
la decisione 15 dicembre 1998, n . 5787, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 novembre 1997 della Sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni che gli ha revocato la licenza di condurre a titolo di ammonimento;
vista la risposta 21 gennaio 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 9 luglio 1997, verso le 7.30, __________ n è stato coinvoltoin un incidente della circolazione in via __________ a __________.
La polizia nei suoi accertamenti gli ha attribuito la responsabilità della collisione per avere eseguito, con il proprio autofurgone SEAT targato TI __________, una manovra di inversione di marcia, laddove è demarcata la doppia linea di sicurezza. Nello svoltare si è scontrato con un motociclista che circolava sulla corsia opposta.
B. A seguito dei fatti appena descritti, con risoluzione 7 novembre 1997, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione ha inflitto a __________ una multa di fr. 600.-- oltre ad una tassa di giustizia di fr. 160.--.
Tale decisione, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato.
La Sezione della circolazione, con risoluzione 13 novembre 1997, ha inoltre deciso di revocargli la licenza di condurre veicoli a motore dal 4 dicembre 1997 al 3 febbraio 1998 incluso.
In precedenza, il 7 settembre 1990, __________ era già stato oggetto di una revoca a scopo di ammonimento della durata di un mese per superamento del limite di velocità accertato a Taverne il 15 luglio 1990 (ha circolato a 100/95 km/h dove il limite massimo era di 60 km/h).
C. Con ricorso 2 dicembre 1997 __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato avverso la decisione 13 novembre 1998, chiedendo che anziché la revoca a scopo di ammonimento venisse pronunciato nei suoi confronti un ammonimento. Ha contestato di avere compromesso gravemente la sicurezza del traffico con la sua manovra di inversione di marcia. A suo dire la pronuncia di un ammonimento nei suoi confronti sarebbe stata più adeguata alla lieve entità dell'infrazione commessa, al buon comportamento sempre avuto quale conducente, nonché alla necessità professionale di disporre del veicolo.
D. Il Consiglio di Stato non ha seguito le tesi del ricorrente e ha respinto il gravame con giudizio 15 dicembre 1998, giudicando il provvedimento di revoca e la durata fissata dall'autorità di prima istanza ossequiosi del principio della proporzionalità per rapporto alla colpa del ricorrente, tenuto conto anche della precedente revoca inflittagli. L'esecutivo non ha ammesso che il ricorrente avesse un'assoluta necessità di disporre del veicolo per motivi professionali.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che nei suoi confronti venga pronunciato un ammonimento anziché la revoca di due mesi come deciso dalla Sezione della circolazione e confermato dal Consiglio di Stato.
Egli ripropone in buona sostanza le argomentazioni già sottoposte all'autorità inferiore. Sostiene inoltre che siccome l'evasione del ricorso al Consiglio di Stato è avvenuta in tempi lunghi, la licenza di condurre non può più essergli revocata ora, a più di un anno e mezzo dai fatti, considerata anche la lieve colpa da lui commessa.
Sottolinea infine di avere necessità professionale a disporre del veicolo, in quanto titolare di una piccola ditta individuale di pulizie. Senza la licenza di condurre non potrebbe svolgere la sua professione, attività che non potrebbe nemmeno delegare a terzi senza incorrere in spese rilevanti, difficilmente sopportabili.
F. Il Consiglio di Stato propone invece di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerato, in diritto
L'insorgente, nel caso di specie, detiene sicuramente la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 43 PAmm, essendo gravato nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9. 1996 in re C.; 21.10.1996 in re T.).
La licenza di condurre e la licenza per allievo conducente deve essere revocata, se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv.3 lett. a LCStr).
La revoca della licenza a scopo di ammonimento si prefigge di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e d'impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).
La durata della revoca non può essere in ogni caso inferiore ad un periodo di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
Se in una precisa fattispecie il comportamento del conducente di un veicolo ha dato luogo o meno ad una siffatta situazione di pericolo, deve essere valutato non tanto con riferimento alle norme della circolazione stradale violate, quanto piuttosto avendo riguardo alle circostanze di fatto che caratterizzano quel singolo caso concreto (DTF 118 IV 285 e segg.).
Per costante giurisprudenza gli accertamenti in sede penale, se rimasti incontestati, fanno stato anche per la decisione amministrativa (DTF 121 II 217). A __________ è stata imputata in sede penale la violazione degli art. 34 cpv. 2 e 4 LCStr e dell'art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr.
In questa sede egli non mette in discussione questa imputazione, reputa però la sua colpa, contrariamente a quanto ha valutato l'autorità amministrativa, di lieve entità e invoca l'applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LCStr.
A torto. In effetti egli decidendo di superare la doppia riga di sicurezza, addirittura per effettuare una manovra di inversione di marcia, ha creato una situazione di pericolo grave per la circolazione stradale. E non solo in astratto, tant'è che nello svoltare ha pure investito un motociclista proveniente dalla corsia opposta.
A poco gli giova ora richiamarsi alla condizioni del traffico favorevoli sussistenti a suo giudizio nel momento in cui ha deciso di svoltare, rispettivamente alla corresponsabilità del motociclista che avrebbe circolato a velocità sostenuta. Queste circostanze, anche nell'ipotesi in cui siano state date, non riducono in ogni caso la sua personale responsabilità. La sua manovra, già come tale, e a maggior ragione per le conseguenze che ha prodotto, ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione. Pertanto, tenuto pure conto dei suoi precedenti, essendo già stato oggetto di una precedente revoca, si impone la revoca obbligatoria della licenza di condurre a scopo di ammonimento ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr.
La necessità professionale viene ammessa se il conducente, a seguito della revoca, non può più esercitare la sua professione oppure avrebbe una perdita di guadagno o spese tali da ritenere la misura come sproporzionata (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 17 cpv. 2 LCStr, pag. 219, n. 1.2). In pratica la necessità professionale viene ammessa soltanto a favore di persone per le quali il veicolo costituisce "luogo di lavoro" (conducenti di taxi, autisti di professione). (R. Schaffhauser, op. cit. pag. 286, n. 2446 e seg.).
Nella sua più recente giurisprudenza il Tribunale federale (sentenza non pubblicata 27 febbraio 1997, in re I. P., consid. 2), confermando il principio secondo cui la necessità professionale deve essere ammessa solo eccezionalmente, ha precisato che la stessa deve essere riconosciuta nei casi in cui l'impossibilità di condurre provoca dei costi e una perdita di guadagno tanto considerevoli da far apparire la misura come manifestamente sproporzionata. Ciò è il caso per il contadino per quanto riguarda il suo trattore, per il venditore ambulante, e più in generale quanto l'esercizio di una piccola impresa indipendente può essere completamente paralizzato.
Nel caso in esame è stato appurato che il ricorrente ha due dipendenti regolarmente in possesso della licenza di condurre i quali possono guidare i due veicoli in dotazione all'impresa di pulizia. In siffatte circostanze è pertanto escluso che il ricorrente possa invocare una necessità professionale nel senso inteso dal Tribunale Federale.
E' vero che per conseguire appieno il suo scopo, la revoca deve avvenire in tempi brevi, subito dopo i fatti (R. Schaffhauser, op. cit., pag. 288, nota 2451). Capita in effetti che se la decisione amministrativa viene impugnata o rimane sospesa in attesa dell'esito del procedimento penale, come è stato qui il caso, l'esecuzione effettiva venga rimandata di diversi anni. Secondo giurisprudenza, per principio, quand'anche il conducente si sia comportato correttamente durante questo periodo, egli non può beneficiare dell'annullamento o della riduzione della durata del provvedimento.
Una diversa prassi, peraltro ammessa soltanto in casi del tutto eccezionali e con grande riserva, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra conducenti che hanno commesso uguale violazione e per i quali la misura è divenuta subito effettiva (Schaffhauser, op. cit., pag. 288-290 n. 2451). Nel caso concreto non emergono motivi importanti per scostarsi dalla regola.
La decisione censurata deve pertanto essere confermata ed il ricorso respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 4 LCStr, 14 cpv. 1 ONC, 73 cpv. 6 lett. a OSS, 33 cpv. 2 OAC, 10 cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 700.--, sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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