AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.24
Data decisione, Autorità: 25.05.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00024
Lugano 25 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 gennaio 1999 di
__________ patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 22 dicembre 1998 (n. 6019) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 luglio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
27 gennaio 1999 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato,
1° febbraio 1999 della Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1968), cittadino angolano, è entrato in Svizzera il 29 novembre 1993 richiedendo l'asilo. Il 25 febbraio 1994, l'Ufficio federale dei rifugiati ha respinto la sua domanda. Lo ha tuttavia ammesso provvisoriamente, nel canton __________, fino al 25 febbraio 1997. Il 18 luglio 1996 egli ha ottenuto un permesso di dimora per vivere in __________ presso la cittadina austriaca domiciliata __________ (1968), a quel momento in gravidanza. L'autorizzazione è stata rilasciata a seguito del recesso della querela penale sporta nell'aprile 1996 nei suoi confronti dalla sua compagna per truffa, appropriazione indebita ed ingiurie. Il 3 agosto 1996 __________ ha dato alla luce __________, di cui __________ ne ha riconosciuto la paternità il 16 luglio precedente. Il figlio, cittadino austriaco, ha ottenuto un permesso di domicilio per vivere con i genitori.
B. Durante il suo soggiorno in Ticino, il ricorrente ha lavorato saltuariamente. Dal 1° novembre 1996, l'Ufficio dell'assistenza sociale anticipa gli alimenti a __________ per un importo di fr. 300.– mensili (fr. 301.15 dal 1° gennaio 1998). A partire dal 1° dicembre 1996 e fino al 30 settembre 1998, anche il ricorrente è stato a carico dell'assistenza per complessivi fr. 16'019.05. Tra l'8 e il 31 marzo 1997 __________ ha commesso vie di fatto contro __________, mentre il 28 aprile successivo le ha danneggiato intenzionalmente la porta di entrata e successivamente la portafinestra del salotto dell'appartamento. Per questi motivi e per aver pure circolato senza licenza di condurre, è stato condannato dal Procuratore pubblico con decreto d'accusa 4 maggio 1998 a 5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Nel marzo 1997 è cessato il rapporto di convivenza con __________ e il 6 luglio successivo egli è andato a vivere presso un'altra donna. Nel frattempo, il suo permesso di dimora è stato rinnovato fino al 18 luglio 1998. Il 23 gennaio 1998 il ricorrente è stato ammonito dalla Sezione degli stranieri in quanto non versava regolarmente gli alimenti al figlio e per aver interessato i servizi di polizia, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.
C. Il 30 luglio 1998, la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di __________ volta al rinnovo del permesso di dimora. L'autorità si è fondata sul fatto che nonostante l'ammonimento, egli continuava a non versare gli alimenti al figlio, da tempo a carico dello Stato. Gli ha pure rimproverato di essere anch'esso a carico dell'assistenza pubblica e di aver interessato i servizi di polizia e le autorità giudiziarie. Il dipartimento ha infine ritenuto esigibile il rientro in __________ e che eventuali visite al figlio potessero essere effettuate nell'ambito della normativa relativa ai turisti. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 10, 11, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS.
D. Con giudizio 22 dicembre 1998, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessato. In sostanza, il Governo ha ritenuto che non sussistessero - in virtù degli art. 9, 10 cpv. 1 lett. a/b/d LDDS e 8 CEDU - i requisiti per il rinnovo. Secondo l'Esecutivo cantonale, con la cessata convivenza con la __________ e il figlio, egli non adempiva più le condizioni per cui aveva ottenuto il permesso. Egli denoterebbe inoltre difficoltà di adattamento all'ordinamento vigente in Svizzera e non dimostrerebbe nemmeno di avere un legame particolarmente stretto con il figlio. E' stato inoltre considerato insufficiente il rimborso di fr. 80.– mensili a partire dal novembre 1998 degli alimenti a favore di __________, vista l'entità delle prestazioni versate complessivamente fino a quel momento a favore suo (fr. 16'019.05) e del figlio (fr. 7'112.65). Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il diritto di visita con il figlio fosse possibile in caso di rientro nel Paese d'origine o di trasferimento in un Paese dell'UE, e segnatamente in __________.
E. Contro la predetta pronunzia, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora. In sostanza, ritiene che la decisione impugnata violi l'art. 8 CEDU. Asserisce che le condizioni poste per autorizzarlo a soggiornare in Ticino erano valide solo per il rilascio e non per il rinnovo del permesso. Relativizza la condanna penale a suo carico e indica che da qualche mese provvede a rimborsare, nei limiti delle sue possibilità, il debito contratto presso lo Stato. Sostiene che senza il permesso, il legame affettivo con __________ sarà compromesso.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Confederazione svizzera e __________ dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora per il ricorrente.
1.4. L'insorgente è celibe. E' quindi a ragione che non si richiama al diritto sancito dall'art. 17 LDDS.
1.5. Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c). In particolare, l'art. 8 CEDU si applica quando lo straniero può far valere una relazione intatta con il figlio che ha il diritto di risiedere in Svizzera, sebbene non gli sia stata attribuita l'autorità o la custodia parentale.
In concreto, dall'incarto risulta che l'assistenza sociale, a partire dal 1° novembre 1996, è dovuta intervenire nell'anticipo della pensione alimentare per __________. Ad inizio novembre 1998 i versamenti dell'ente assistenziale sono stati complessivamente di fr. 6'911.50; vi sono state pure diverse procedure esecutive per il recupero del credito sfociate in attestati di carenza beni a carico dell'insorgente (v. scritto 6 novembre 1998 del Servizio ricuperi e anticipo alimenti al Consiglio di Stato). Va pure osservato che dal 1° al 19 marzo 1997, l'insorgente ha lavorato presso un albergo di __________ come ragazzo di cucina per un salario mensile lordo di fr. 2'300.– (v. domanda inizio attività 28 gennaio 1997 e successiva disdetta del datore di lavoro). In seguito è rimasto senza impiego fino al 18 dicembre 1997, quando è stato assunto come operaio a tempo parziale dalla cooperativa Area a __________ (15-20 ore) con un salario retribuito fr. 17 all'ora (in realtà nel febbraio e nel marzo 1998 ha lavorato rispettivamente per 2½ e 9½ ore: v. permessino n. 419681 del 18 dicembre 1997; scritto 10 aprile 1998 comune di __________; domanda di proroga 5 luglio 1998 del permesso di dimora). Attualmente, a partire dal settembre 1998, svolge un'attività ausiliaria presso un albergo di __________ con un salario netto mensile di fr. 1'859.55. L'insorgente afferma che le relazioni con il figlio, che è rimasto a vivere con la madre, sarebbero intense. Indica di versargli gli alimenti regolarmente dal mese di novembre 1998 e di rimborsare, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, una quota parte del debito arretrato (fr. 80.–). Sennonché, da quanto esposto in precedenza, ci si può invero chiedere se la sua attuale attività professionale a tempo pieno, come pure i versamenti effettuati successivamente al rifiuto di rinnovo del suo permesso, non siano intimamente legati al provvedimento adottato dalla Sezione degli stranieri. Sia come sia, la questione non merita di essere comunque approfondita. In effetti, l'intensità di una relazione non può essere fondata unicamente sul sostegno finanziario. Orbene il ricorrente, che indica di non convivere più con la madre di __________ sin dal marzo 1997 (ricorso, ad 2), non fornisce alcun ragguaglio sui suoi rapporti con il figlio. Egli non spende infatti nemmeno una parola per comprovare l'esistenza di un legame affettivo con __________. Con questo modo di agire, l'insorgente dimostra che il rapporto con lo stesso è tutt'altro che intensamente vissuto e non raggiunge neppure l'intensità di una relazione ordinaria tra padre e figlio.
Stante quanto precede, ben si può concludere che il ricorrente non intrattiene un legame particolarmente stretto con il figlio. Egli non può pertanto appellarsi all'art. 8 CEDU per chiedere il rinnovo del suo permesso di dimora. Di conseguenza, il ricorso è irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sul gravame in oggetto.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tasse né spese.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster