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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.21
Data decisione, Autorità: 31.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00021
Lugano 31 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 gennaio 1999 di
patrocinato da: studio legale __________
contro
la decisione 22 dicembre 1998, n. 6029, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 novembre 1998 della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, con la quale le è stata revocata la licenza di condurre per la durata di un mese;
vista la risposta 21 gennaio 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 maggio 1998 la Polizia cantonale del __________ ha rilevato con apparecchio radar che la vettura con targhe VD __________ circolava in territorio di __________ ad una velocità di 114 km/h (108 km/h dedotto il margine di tolleranza), laddove sussiste un limite massimo di 80 km/h. Stabilito che alla guida del veicolo, preso a nolo, poteva esservi la locataria __________ domiciliata a __________, la Polizia urana le ha recapitato il 15 maggio 1998 un'intimazione di contravvenzione.
La destinataria non ha fatto cenno di reazione. L'8 giugno 1998, la stessa Polizia ha quindi chiesto alla Polizia cantonale ticinese di rintracciarla e di rilevare i suoi dati.
__________ ha allora dichiarato di avere preso a nolo il veicolo VD __________ quale autovettura aziendale, che poteva essere utilizzata da quattro persone.
A suo dire sulla base delle fotografie fornite dalla polizia e dopo ricerche all'interno della ditta, non era possibile stabilire chi era al volante al momento del rilevamento dell'infrazione. Ha però dichiarato di volersi comunque assumere il pagamento della multa, quale persona responsabile della presa a noleggio della vettura.
B. Il 27 luglio 1997 la Polizia del __________ intimava ad __________ la risoluzione N. 10 98 2209 per l'importo di fr. 450.--, compresi fr. 50.-- di tasse.
La stessa non è stata impugnata nel termine di 10 giorni.
C. A seguito dei fatti appena descritti, con risoluzione 5 novembre 1998, la Sezione della circolazione ha revocato ad __________ la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese. In precedenza, il 4 aprile 1997, __________ era già stata ammonita per analoghi motivi.
D. Avverso la risoluzione di revoca del 5 novembre 1998, __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento.
In quella sede ha contestato di avere circolato alla guida della vettura VD __________ in territorio di __________ ad una velocità rilevata di 108 km/h.
La stessa vettura, da lei presa a nolo per conto della ditta __________, sarebbe utilizzata da tre altre persone.
L'identità del conducente autore dell'infrazione non sarebbe stata stabilita con sufficiente certezza per mezzo dei rilevamenti di polizia ed inoltre a distanza di parecchi mesi dai fatti non sarebbe possibile risalire all'identificazione dell'autore.
Ha spiegato di avere pagato la multa soltanto perché il contratto di noleggio dell'autovettura era stato fatto a suo nome, non già perché riconosceva di essere l'autrice dell'infrazione.
E. Il Consiglio di Stato, con risoluzione 22 dicembre 1998, ha respinto il ricorso, rilevando che gli accertamenti penali, non contestati con tempestiva impugnativa da parte della ricorrente, erano vincolanti per l'autorità amministrativa in ragione del principio dell'unità e della sicurezza del diritto. Il superamento di velocità rilevato è stato giudicato sufficiente, in presenza di precedenti, per infliggere una revoca della licenza di condurre della durata di un mese.
F. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. Si avvale sostanzialmente delle stesse argomentazioni sottoposte al vaglio dell'autorità inferiore.
Rileva quindi che allorquando un'infrazione è stata accertata, ma che il suo autore non è stato identificato personalmente, l'autorità non può limitarsi a lasciare alla persona ritenuta tale l'onere di provare che invece il veicolo era guidato da un terzo.
A suo dire il Consiglio di Stato ha operato un apprezzamento dei fatti erroneo ed inesatto e non ha applicato correttamente il principio dell'onere della prova, eccedendo ed abusando del proprio potere.
G. Il Consiglio di Stato propone per contro di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.
Considerato, in diritto
L'insorgente, nel caso di specie, detiene sicuramente la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 43 PAmm, essendo gravato nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9. 1996 in re C; 21.10.1996 in re T.)
Allorquando l'autore di un'infrazione non può essere identificato immediatamente, l'autorità è legittimata a ritenere, una volta risalita al detentore, che questi sia stato anche il conducente.
Tuttavia, se tale deduzione viene contestata dall'interessato, compete all'autorità prima di pronunciare un'eventuale misura amministrativa di intervenire assumendo da lui ulteriori. Egli è allora tenuto a fornirle nella misura più chiara possibile e a spiegare il ben fondato della sua opposizione.
Se però la versione dei fatti da lui data appare d'acchito destituita di ogni verosimiglianza, l'autorità deve apprezzare, sulla base dell'insieme delle circostanze del caso, se si può nondimeno considerare come sufficientemente provato che egli è l'autore dell'infrazione in questione (DTF 105 Ib pag. 117, JdT 1991, pag. 686)
3.2. Interpellata dalla polizia ticinese per incarico di quella urana, __________ ha indicato che l'autovettura era utilizzata alternativamente da quattro persone e che non era possibile risalire al suo conducente al momento dell'infrazione. In ogni caso si è dichiarata disposta "als verantwortliche Mieterin" ad assumersi il pagamento della multa.
Non ha però ritenuto di dovere interporre ricorso contro la decisione di multa 20 luglio 1998 sollevando la medesima eccezione.
Il fatto di avere accettato la sanzione inflittale, indipendentemente dai motivi che poi ha indicato, comporta per la ricorrente un'ammissione di colpevolezza.
In effetti secondo costante giurisprudenza del Tribunale Federale, ove l'imputato sappia o debba prevedere che nei suoi confronti avrà luogo una procedura di revoca della licenza di condurre, egli è tenuto a far valere i diritti garantiti alla difesa già nell'ambito del procedimento (sommario) penale; in tali circostanze, le autorità preposte ad ordinare la revoca della licenza di condurre non possono scostarsi, in principio, dall'accertamento dei fatti contenuto nella decisione penale passata in giudicato. L'imputato non può più allora pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti di fatto (DTF 121 II 217).
3.3. Abbondanzialmente va ancora rilevato, che non è sufficiente che la ricorrente, per scagionarsi da ogni responsabilità, invochi di non essere l'autrice dell'infrazione e si avvalga del diritto al rifiuto di prestare testimonianza per quanto riguarda i suoi stretti parenti (JdT1991, pag. 688). In tal senso l'obbligo di collaborare con l'autorità non è stato soddisfatto.
3.4. In siffatte circostanze, la deduzione dell'autorità amministrativa che l'ha ritenuta responsabile sulla base delle risultanze della sede penale, rimaste incontestate, è esente da violazioni del diritto.
La revoca della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento deve essere stabilita secondo le circostanze e deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
In effetti il superamento del limite di velocità di 28 km/h comporta, secondo l'apprezzamento del Tribunale Federale, una messa in pericolo astratta al accresciuta della sicurezza stradale che giustifica, in presenza di precedenti, il provvedimento di revoca della licenza di condurre (DTF 108 Ib 65).
In siffatte circostanze la decisione impugnata non può che essere confermata.
Tasse e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 10 cpv. 2 LALCStr, 16 cpv. 2 LCStr, 17 cpv. 1 lett. a, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC.
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico della ricorrente
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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