AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.19
Data decisione, Autorità: 08.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00019
Lugano 8 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 gennaio 1999 di
contro
la decisione 22 dicembre 1998, no. 6017, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 marzo 1998 con cui il municipio di __________ gli ha assegnato un posto di vendita sul __________ nell'ambito del settimanale "mercato-mostra";
viste le risposte:
26 gennaio 1999 del municipio di __________;
26 gennaio 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che a partire dal 1992 il ricorrente __________, nativo del , ha partecipato al mercato mostra che la __________ () organizza nel centro storico cittadino;
che in seguito a vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 6 agosto 1997 il municipio di __________ ha negato all'insorgente l'autorizzazione a partecipare al mercato mostra;
che la decisione, confermata dal Consiglio di Stato, è stata annullata da questo tribunale, che con sentenza 2 marzo 1998 ha ritornato gli atti al municipio di __________ affinché rilasciasse al ricorrente l'autorizzazione richiesta;
che nei considerandi di quel giudizio il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che nella determinazione del posto da assegnare al ricorrente si sarebbe dovuto tener debitamente conto delle particolari caratteristiche del mercato, dei criteri sanciti dall'art. 5 dell'ordinanza municipale disciplinante il mercato mostra e delle priorità da accordare agli altri espositori per rapporto alle aspettative del ricorrente a non vedersi escludere di fatto dalla manifestazione a causa di uno stazionamento eccessivamente marginale;
che, dando seguito al predetto giudizio, il 17 marzo 1998 il municipio di __________ ha autorizzato il ricorrente a partecipare al mercato mostra, assegnandogli uno stazionamento sul viale della __________ davanti alla __________;
che __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato per contestare lo stazionamento assegnatogli, a suo avviso troppo marginale e comunque lesivo delle sue legittime aspettative a riottenere il posto attribuitogli in passato in piazza __________;
che con decisione 29 aprile 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo ingiustificate le doglianze dell'insorgente;
che con giudizio 30 giugno 1998 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta risoluzione governativa, rinviando gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione previa completazione dell’istruttoria;
che, accertata la situazione degli altri espositori, il Governo ha confermato il posto assegnato dal municipio al ricorrente, escludendo che nella determinazione dello stazionamento l'autorità comunale avesse abusato del potere d’apprezzamento riservatole dalla legge;
contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava nuovamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede le censure sollevate e le rivendicazioni avanzate senza successo in prima istanza;
che secondo l'insorgente il posto assegnatogli sarebbe il più marginale di tutti e non terrebbe debitamente conto delle aspettative che gli deriverebbero dal fatto di aver occupato per quattro anni un posto in piazza __________;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e dal municipio di __________ che contesta succintamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC;
che oggetto del ricorso in esame è soltanto l'ubicazione del posto di vendita assegnato dal municipio all'insorgente nel quadro del mercato-mostra che la __________ organizza ogni sabato mattina nel centro storico;
che lo svolgimento di questa manifestazione è regolato dall'ordinanza municipale del mercato mostra (OMM) del 13.11.92/ 11.6.97, adottata dall'esecutivo comunale sulla base dell'art. 17 del regolamento comunale sull'occupazione di area pubblica (ROAP);
che il posto di vendita assegnato ai singoli espositori ammessi a partecipare a questa manifestazione è deciso dal municipio (art. 3 OMM);
che in ordine a tale scelta l'autorità comunale fruisce di un ampio potere discrezionale;
che tale potere non è assoluto e insindacabile, ma è limitato dai principi generali del diritto riferiti alla parità di trattamento ed al divieto d'arbitrio, dalla libertà di commercio e d'industria, dalle finalità della manifestazione (art. 2 OMM) e dall'art. 5 OMM, che permette al municipio di riconoscere "preferenze per l'assegnazione del posto di vendita, avuto riguardo ai diversi settori di vendita definiti in base ad un ordine merceologico";
che le decisioni municipali relative all'assegnazione del posto sono censurabili da parte dell'autorità di ricorso nella misura in cui violano il diritto segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che la legge riserva all'esecutivo comunale;
che nell'evenienza concreta il Consiglio di Stato ha accertato che il mercato-mostra si estende dall’intersezione di via __________ con il viale __________ allo sbocco di via __________ su piazza __________ ed è suddiviso in 4 settori: viale __________, piazza __________, via e piazza __________ e via __________;
che dal profilo merceologico i commercianti di prodotti alimentari si concentrano tra via e __________ __________ (13 bancarelle su 17) e piazza __________ (11 su 15), mentre sul viale __________ espongono le loro merci soprattutto i commercianti di generi non alimentari (9 su 12);
che gli espositori di prodotti artigianali o comunque analoghi a quelli commerciati dal ricorrente sono distribuiti in modo relativamente omogeneo nei quattro settori;
che tenuto conto dell’insieme della situazione del mercato nel suo complesso, si deve negare che assegnando al ricorrente un posto sul viale __________, di fronte alla __________, il municipio abbia esercitato in modo abusivo il potere d’apprezzamento riservatogli dalla legge;
che pur situandosi all’inizio della zona del mercato, il posto attribuito all’insorgente non è tale da impedirgli di parteciparvi attivamente: questo posto si situa infatti sul passaggio di chi vi si reca, è vicino al nuovo autosilo e sta di fronte ad un grande magazzino; non è confinato in una viottolo laterale, escluso dai flussi pedonali;
che la scelta è ragionevole anche dal profilo delle merci esposte e dei criteri di attribuzione del posto fissati dall’art. 5 OMM: considerata la provenienza esotica dei prodotti commerciati dal ricorrente (artigianato africano) non appare per nulla insostenibile assegnargli uno stazionamento compreso in un settore caratterizzato da un elevato grado di eterogeneità;
che da questo profilo la decisione municipale censurata non viola il diritto; essa non appare invero manifestamente sprovvista di ragioni obbiettive e non si fonda nemmeno su considerazioni estranee alla materia; non procede quindi da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento che la legge riserva all’autorità comunale ai fini della determinazione dello stazionamento da attribuire ai singoli espositori;
che nemmeno il rifiuto del municipio di attribuire nuovamente al ricorrente lo stazionamento che aveva in passato in piazza __________ integra gli estremi di una violazione del diritto;
che il diritto al posto fisso sancito dall’art. 3 OMM presuppone un’assidua ed ininterrotta partecipazione al mercato; l’assenza consecutiva di tre mercati è sanzionata dalla perdita del diritto al posto fisso (art. 3 lett. b OMM);
che rimanendo assente a più riprese dal mercato nel corso del 1996, il ricorrente ha perso qualsiasi diritto preferenziale su quello stazionamento;
che tale stazionamento occupato nel frattempo da altri espositori con diritto preferenziale a mantenerlo non può comunque più essere attribuito all’insorgente;
che stando così le cose il ricorso va respinto, confermando la decisione municipale impugnata siccome immune da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 208 LOC; 17 ROAP; 2, 3, 5 OMM; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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