AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.18
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00018
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 gennaio 1999 del
contro
la decisione 22 dicembre 1998, no. 6008, del Consiglio di Stato, che annulla le risoluzioni 27 luglio 1998 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di riconoscere a __________ e __________ un’indennità di uscita per riduzione del grado d’occupazione conseguente a soppressione parziale del posto di lavoro;
viste le risposte:
25 gennaio 1999 di __________ e __________;
26 gennaio 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Le qui resistenti __________ e __________ lavorano da oltre dieci anni alle dipendenze del comune di __________ in qualità di cuoca, rispettivamente inserviente presso la locale scuola d'infanzia con lo statuto di dipendenti nominate a tempo pieno.
Con decisioni del 16 agosto 1996 il municipio di __________ le ha confermate in carica per il periodo 1996-2000, ma ha ridotto il grado di occupazione dal 100 all'80% al fine di tener conto dell'introduzione, a livello cantonale, del mercoledì pomeriggio libero senza refezione.
B. Il 3 ottobre 1997 le resistenti hanno chiesto al municipio il versamento di un'indennità di uscita proporzionale alla riduzione del grado di occupazione disposta dall’autorità comunale nei loro confronti in occasione dell’ultima conferma in carica.
Con decisione 27 luglio 1998 il municipio ha formalmente respinto la richiesta.
C. Con giudizio 22 dicembre 1998 il Consiglio di Stato ha annullato i provvedimenti, accogliendo i ricorsi contro di essi inoltrati da __________ e __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'indennità di uscita prevista dagli art. 9 e 10 del regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD) in caso di licenziamento per soppressione del posto e di mancata conferma dovesse essere riconosciuta anche in caso di riduzione del grado di occupazione. L’incarico di ausiliaria delle pulizie a tempo parziale, offerto dal municipio alle dipendenti in questione a titolo di occupazione sostitutiva, non permetterebbe al comune di rifiutare l’indennità richiesta, poiché non sarebbe equipollente.
D. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In via principale postula la conferma delle decisioni con cui il municipio ha rifiutato il versamento di un'indennità di uscita. In via subordinata chiede invece che l’indennità riconosciuta dal Consiglio di Stato venga ridotta in misura pari a quanto le resistenti hanno omesso di guadagnare rifiutandosi di accettare l’incarico a tempo parziale offerto loro dal municipio a titolo di occupazione sostitutiva.
L'insorgente rileva anzitutto che il rapporto d'impiego è comunque continuato a sussistere malgrado la riduzione del grado di occupazione. Non procedendo quest’ultima da una mancata conferma o da una soppressione del posto non sarebbero date le premesse per la concessione di un'indennità di uscita.
Il comune contesta inoltre che l'occupazione alternativa offerta alle qui resistenti non costituisse un valido motivo per negare loro l’indennità d’uscita.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono le dipendenti comunali qui resistenti con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.
considerato In diritto
Il ricorso, tempestivo, é dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
L'indennità accordata dal comune di __________ ai suoi dipendenti in caso di mancata conferma o di soppressione del posto è analoga a quella prevista per i dipendenti cantonali dall’art. 18 LStip in caso di scioglimento del rapporto d'impiego in seguito a disdetta da parte del datore di lavoro. Disposizione alla quale giova rifarsi per meglio comprendere la portata delle norme in esame.
In origine, l’indennità prevista dall’art. 18 LStip (BU 1954, 259), era riconosciuta soltanto in caso di soppressione del posto durante il periodo di nomina. A differenza dell’indennità di partenza prevista dall’art. 339b CO, essa non era quindi concepita come un premio di fedeltà a favore dei dipendenti anziani per età e per servizio, ma come un risarcimento del pregiudizio subito dal dipendente a causa del licenziamento intervenuto prima della scadenza del periodo amministrativo per motivi imputabili al datore di lavoro (STA 29.11.85 in re Conti). Con la riforma dell’ordinamento dei dipendenti cantonali del 1987 il campo d’applicazione dell’art. 18 LStip è stato esteso all’ipotesi di mancata conferma, introducendo, accanto all’indennità per soppressione del posto, anche un’indennità d’uscita in caso di scioglimento del rapporto d’impiego per questo titolo (BU 1987, 376; Verbali del GC, 1987, sess. ord. aut., 452 seg.); indennità, quest’ultima, che l’ordinamento ora vigente ha per finire riconosciuto in tutti i casi di disdetta data dal datore di lavoro, ovvero di scioglimento del rapporto d’impiego non riconducibile a colpa del dipendente (BU 95, 237), facendole così assumere connotazioni estranee alle finalità inizialmente perseguite.
2.2. Gli art. 9 e 10 ROD, entrati in vigore il 1° gennaio 1989, ossia prima dell’ultima revisione dell’art. 18 LStip, non specificano se il dipendente abbia diritto ad un’indennità di uscita anche in caso di soppressione parziale del posto con conseguente riduzione del grado di occupazione e dello stipendio.
La questione va risolta affermativamente in caso di soppressione parziale del posto durante il periodo di nomina. In questa evenienza non si è in effetti in presenza di una disdetta parziale (Teilkündigung), ma di uno scioglimento anticipato del rapporto d'impiego al quale fa seguito una riassunzione del dipendente nella stessa funzione ma con un grado di occupazione inferiore ed uno stipendio ridotto in misura corrispondente (STA 20.7.1998 in re __________; cfr. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ad art. 335 CO, N. 2 b e c). Salvo diversa, esplicita disposizione statutaria, il datore di lavoro non può invero modificare unilateralmente le condizioni del rapporto d'impiego definite all’atto dell’assunzione, ma deve per principio disdirlo, offrendo tuttavia al dipendente la possibilità di rimanere al suo servizio nella stessa funzione ad orario e stipendio ridotti (cd. “disdetta sotto riserva di modifica”; cfr. per analogia DTF 123 III 246; Greiser, Die Aenderungskündigung im schweizerischen Arbeitsrecht, AJP, 1999, 60 segg.). Essendo preceduta da una disdetta del rapporto d’impiego, la soppressione parziale del posto non può che giustificare il riconoscimento di un’indennità proporzionata alla riduzione del grado di occupazione e dello stipendio. Diversamente verrebbe lasciata al datore di lavoro la possibilità di sottrarsi all’obbligo sancito dall’art. 10 ROD, procedendo ad una riduzione progressiva dell’onere lavorativo e della retribuzione.
Sostanzialmente identico deve essere il trattamento riservato ai dipendenti il cui posto viene parzialmente soppresso alla scadenza del periodo di nomina. L’art. 9 ROD indica chiaramente che i dipendenti non confermati in carica per motivi non imputabili a loro colpa hanno diritto ad un’indennità proporzionata all’anzianità di servizio. A maggior ragione tale indennità va riconosciuta ai dipendenti non confermati in seguito a soppressione del posto. Ma se l’indennità per soppressione del posto deve essere riconosciuta anche nel caso in cui la riduzione dell’organico si verifica in concomitanza con la scadenza del periodo di nomina, non v’è motivo per non concederla parzialmente anche ai dipendenti che formano oggetto di provvedimenti di mancata conferma per soppressione parziale del posto seguiti dalla riassunzione nella stessa funzione, ma con grado di occupazione e stipendio inferiori.
2.3. Nel caso in esame, le decisioni con cui il municipio ha confermato in carica le resistenti ad orario e stipendio ridotti alla scadenza del periodo di nomina 1992-1996 vanno in realtà configurate alla stregua di provvedimenti di mancata conferma per parziale soppressione del posto, abbinati ad una loro riassunzione nella stessa funzione, ma con grado di occupazione e stipendio ridotti. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, il rapporto d'impiego non è semplicemente continuato sulla base di nuove condizioni, ma è stato implicitamente disdetto dal datore di lavoro.
Trattandosi di provvedimenti riconducibili a mancata conferma per soppressione parziale del posto, risultano date le premesse per accordare alle dipendenti qui resistenti l’indennità d’uscita prevista dagli art. 9 e 10 ROD. Stando così le cose, vanno quindi disattese le censure che l’insorgente solleva in relazione all’applicabilità di tali disposizioni al caso in esame.
Palesemente a torto, poiché l’art. 10 ROD libera il comune da tale obbligo soltanto in caso di trasferimento. Ipotesi questa che in concreto non si realizza, poiché l'occupazione alternativa offerta, oltre a non essere equipollente, in quanto attribuita mediante conferimento di un semplice incarico di natura precaria, non sarebbe stata riconducibile ad un trasferimento.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 9, 10 ROD di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di fr. 600.-- é a carico del comune di __________, che rifonderà alle resistenti fr. 300.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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