AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.13
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00013
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 gennaio 1999 del
contro
la decisione 22 dicembre 1998, no. 6011, del Consiglio di Stato che annulla la decisione 22 ottobre 1998 del municipio di __________ in tema di posteggi obbligatori;
viste le risposte:
1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
1999 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L’11 luglio 1998 l’associazione __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare in sala riunioni il piano seminterrato di uno stabile di proprietà del resistente __________ (part. n. __________ RFD). La domanda prevedeva di formare 6 posteggi sulla part. n. __________ RFD, di proprietà di __________, situata sull’altro lato della strada che separa i due mappali.
B. Con decisione 22 agosto 1998 il municipio ha subordinato il rilascio della licenza alla condizione che la disponibilità dei posteggi previsti venisse assicurata da un’analoga servitù a carico della part. n. __________ RFD a favore della part. n. __________ RFD. Diversamente sarebbe stato prelevato un contributo sostitutivo di 12’000.- fr.
Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato ritenendo che il contratto di locazione stipulato con la proprietaria del fondo sul quale sarebbero stati realizzati i posteggi costituisse una garanzia sufficiente.
C. Con giudizio 15 dicembre 1998 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento censurato e rinviando gli atti al comune affinché rilasciasse la licenza richiesta “riconoscendo il contratto di locazione quale sufficiente garanzia per la realizzazione dei 6 posteggi necessari per la sala riunioni”.
In sostanza, il Governo ha ritenuto eccessivo pretendere l’iscrizione di una servitù di posteggio. La stipulazione di un contratto di locazione basterebbe a soddisfare l’obbligo di dotare le costruzioni di un adeguato numero di posteggi sancito dall'art. 48 NAPR di __________.
D. Contro il predetto giudizio governativo il comune soccombente si aggrava davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il ripristino della decisione annullata.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente sostiene in sostanza che l'adempimento dell'obbligo in discussione attraverso fondi di terzi possa essere garantito soltanto attraverso la costituzione di una servitù prediale. Un semplice contratto di locazione non costituirebbe una garanzia sufficiente.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato che ne postula il rigetto senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il resistente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
I fatti sono chiari ed incontestati. Il giudizio può dunque essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Al pari dell'accesso sufficiente, inteso quale condizione di urbanizzazione necessaria ai fini del rilascio della licenza (art. 19 cpv. 1 LPT), anche la formazione dei posteggi richiesti dalle NAPR dev'essere garantita di fatto e di diritto (DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 N 14; Scolari, op. cit., N 576 seg). In caso di adempimento dell'obbligo su fondi di terzi, la garanzia è di principio data soltanto mediante la costituzione di una servitù prediale (Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kt. Bern, ad art .16-18, N 21, pag. 143; Haas, op. et loc. cit; Frey, op. cit., pag. 59 N 21). Un contratto di locazione, a mente di questo Tribunale, non è sufficiente (in tal senso: STA 8.2.99 in re comune di __________; BVR 1987, pag. 53; contra: ZBl 1998, 727 con nota critica).
Vero è che nemmeno la servitù prediale offre garanzie assolute, ben potendo i proprietari accordarsi per cancellarla dopo averla costituita per ottenere la licenza. Rispetto al contratto di locazione, la servitù offre comunque maggiori garanzie di stabilità al proprietario del fondo gravato dall'obbligo di cui all’art. 48 NAPR, tutelandolo dal rischio di disdetta da parte del proprietario del fondo messo a disposizione per realizzare i posteggi.
A torto reputano il Consiglio di Stato ed il qui resistente __________ che l’iscrizione di una servitù prediale destinata a garantire l’effettiva disponibilità dei posteggi costituisca un’esigenza eccessiva per rapporto alle finalità perseguite. Ai fini della sua costituzione la servitù non richiede l’atto pubblico. Ai fini della sua iscrizione a RF è sufficiente una convenzione scritta. Le tasse di iscrizione sono relativamente modiche.
È vero che l’esigenza rende più difficile il reperimento di posteggi su fondi di terzi, ma questa conseguenza depone a suo favore, poiché non è altro che l’espressione della maggiore stabilità offerta dal vincolo.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 48 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 dicembre 1998, no. 6011, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione 22 ottobre 1998 del municipio di __________ è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico del resistente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster