AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.12
Data decisione, Autorità: 15.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00012
Lugano 15 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 gennaio 1999 del
contro
la risoluzione 15 dicembre 1998 (n. 5779) del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso 8 giugno 1998 di __________, __________, __________ e __________ ed ha annullato la deliberazione di data 27 maggio 1998 con cui il consiglio comunale di __________ ha fissato al 30% della spesa determinante la quota di imposizione dei contributi di miglioria in relazione alla sistemazione di alcune strade comunali (via __________, via __________ e __________);
viste le risposte:
25 gennaio 1999 di __________;
26 gennaio 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Con messaggio n. 25 dell'8 aprile 1997 il municipio di __________ ha sollecitato al consiglio comunale lo stanziamento di un credito di complessivi fr. 130'000.-- per sistemare via __________, via __________ e __________. Il credito sarebbe servito
b) La maggioranza della commissione della gestione ha invitato il legislativo ad approvare il messaggio così come proposto (cfr. il relativo rapporto del 28 aprile/12 maggio 1997). Il 9 maggio 1997 il commissario __________ ha invece inoltrato un rapporto di minoranza in cui, oltre a chiedere una riduzione del credito da concedere a fr. 100'300.--, ha sollecitato il legislativo a fissare al 70% dei costi la percentuale di prelievo dei contributi di miglioria, trattandosi di opere di urbanizzazione particolare.
c) Nella seduta del 26 maggio 1997 il consiglio comunale ha approvato integralmente il messaggio ed ha respinto tutte le proposte formulate dalla consigliera comunale __________ nel rapporto di minoranza della commissione della gestione.
d) Con gravame 6 giugno 1997 i consiglieri comunali __________, __________, __________ e __________ sono insorti contro la deliberazione di non prelevare contributi di miglioria davanti al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di obbligare il comune a prelevarli, poiché l'asfaltatura delle strade in discussione, tutte a fondo cieco, arrecava indiscutibili vantaggi ai fondi serviti.
e) Con risoluzione 30 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ed annullato la deliberazione impugnata. Esso ha considerato che la pavimentazione delle strade in rassegna non costituiva una semplice opera di manutenzione ma un vero e proprio miglioramento delle stesse.
f) Con sentenza 3 marzo 1998, nota alle parti, questo Tribunale, adito dal comune di __________, ha confermato il giudicato governativo appena menzionato. Il Tribunale ha segnatamente accertato in quella sede:
che la pavimentazione delle strade in oggetto procurava dei vantaggi particolari giusta gli art. 1 cpv. 1 e 4 LCMI ai proprietari dei fondi adiacenti, per cui il comune era obbligato a prelevare dei contributi di miglioria nei loro confronti (consid. 3);
che era totalmente esclusa la possibilità per il comune di prescindere dal prelievo di contributi di miglioria in applicazione dell'art. 1 cpv. 2 LCMI (consid. 4);
che la quota di prelievo dei contributi di miglioria generata dalla pavimentazione in rassegna doveva essere determinata in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 LCMI (consid. 4);
che sarebbe spettato al consiglio comunale di __________, dietro proposta dell'esecutivo, di fissare l'esatta quota di imposizione dei tributi in rassegna muovendosi nei limiti indicati dalla predetta disposizione, previa determinazione della natura dell'urbanizzazione (generale o particolare) in applicazione dell'art. 3 cpv. 2 e 3 LCMI (consid. 4).
B. a) Con messaggio n. 42 del 21 aprile 1998 il municipio di __________ ha invitato il consiglio comunale a fissare la misura dell'imposizione dei contributi di miglioria per i lavori in rassegna. L'esecutivo ha suggerito di optare, come per le precedenti procedure di imposizione (il messaggio ne elencava 10, svolte tra il 1974 ed il 1996), per una percentuale di prelievo del 30%.
b) Con rapporto del 12 maggio 1998 la maggioranza della commissione della gestione ha invitato il legislativo ad approvare il messaggio in parola. Con rapporto non datato il membro __________ ha invece eccepito che si fosse in presenza di opere di urbanizzazione particolare e che pertanto la percentuale di prelievo non potesse essere inferiore al 70%.
c) Nella seduta del 29 maggio 1998 il legislativo ha approvato il messaggio così come proposto dal municipio ed avallato dalla maggioranza della commissione della gestione.
C. Con gravame 8 giugno 1998 __________, __________, __________ e __________ sono insorti contro la deliberazione testé menzionata davanti al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di accertare che la sistemazione di via __________, via __________ e __________ costituiva opera di urbanizzazione particolare e che il consiglio comunale era tenuto a fissare la percentuale di prelievo dei contributi di miglioria per la loro pavimentazione tra il minimo ed il massimo previsto per quella categoria di opere.
D. Con risoluzione 15 dicembre 1998 il Governo ha accolto il ricorso. Esso ha rilevato che i tre assi stradali erano classificati dal PR quali strade di servizio e che questa impostazione era confermata dalle caratteristiche proprie alle stesse. Ne ha dedotto che trattavasi di opere di urbanizzazione particolare e che la loro sistemazione soggiacesse di conseguenza all'imposizione di contributi di miglioria nella misura che l'art. 7 cpv. 1 LCMI riserva per questa categoria di opere, ovvero tra il 70% ed il 100% della spesa determinante. Il Consiglio di Stato ha di conseguenza annullato la deliberazione 27 maggio 1998 del consiglio comunale di __________ ed ha disposto che il municipio sottoponesse a quest'ultimo una nuova proposta di deliberazione circa l'imposizione dei contributi di miglioria rispettosa della natura dell'urbanizzazione delle strade in rassegna.
E. a) Con ricorso 13 gennaio 1999 il comune di __________ è insorto davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo, chiedendo il suo annullamento e la conferma della deliberazione 27 maggio 1998 del consiglio comunale. Il ricorrente spiega che la realizzazione di via __________ e via __________ era stata anticipata a suo tempo da privati nell'ambito del raggruppamento terreni in atto nel comune e che il consorzio costituito a questo scopo si è altresì impegnato a cedere gratuitamente il loro sedime al comune: ciò che è frattanto già avvenuto per via __________. Anche __________, di proprietà comunale, è stato reso carrozzabile a spese dei privati confinanti una decina di anni orsono. Nell'ambito della fissazione della percentuale di imposizione dei contributi di miglioria si è pertanto voluto tener conto dei notevoli risparmi conseguiti dal comune per la realizzazione di queste opere. Il comune si appella inoltre, negli argomenti di diritto, all'autonomia di cui dispone in materia di imposizione di contributi di miglioria. Richiama infine la necessità di rispettare il principio della parità di trattamento rispetto alle procedure di prelievo precedenti.
b) Il Consiglio di Stato, __________, __________, __________ e __________ hanno domandato la reiezione dell'impugnativa.
F. Il 5 maggio 1999 il giudice delegato ha tenuto un'udienza, preceduta da un sopralluogo. Delle relative risultanze si dirà, per quanto necessario, in diritto.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCMI) il cantone, i comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari. Danno luogo a contributo, in particolare (art. 3 cpv. 1 LCMI), le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c). Con urbanizzazione generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCMI). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCMI). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o l'ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCMI). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCMI): l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (lett. a); la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi sono migliorate in modo evidente, tenuto conto della loro destinazione (lett. b); sono eliminati o ridotti inconvenienti od oneri (lett. c). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali limitati o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCMI). Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d'esecuzione o di acquisto dell'opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione (art. 6 cpv. 1 LCMI); eventuali sussidi sono invece da dedurre (art. 6 cpv. 3 LCMI). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole, può essere stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCMI). La natura dell'urbanizzazione è di regola dedotta dai piani regolatori (art. 7 cpv. 1 LCMI; inoltre le precisazioni di cui in RDAT I-1998 N. 53). Per le opere non contemplate da questo strumento la quota è fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCMI). La determinazione sul principio e sulla percentuale di prelievo spetta al Legislativo comunale (RDAT I-1994 N. 7 consid. 3.2.).
3.1. Come è già stato anticipato in fatto, nel giudizio 3 marzo 1998 il Tribunale ha accertato in via definitiva che la pavimentazione delle strade in rassegna è foriera di vantaggi particolari ai sensi degli art. 1 cpv. 1 e 4 LCMI per i proprietari dei fondi adiacenti e che il comune è pertanto tenuto ad imporre loro dei contributi di miglioria (consid. 3). Attraverso quel giudicato il Tribunale ha inoltre stabilito che la quota di prelievo generata dalla pavimentazione deve essere determinata in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 LCMI e relativo rinvio all'art. 3 cpv. 2 e 3 LCMI per quanto concerne la definizione dei concetti di urbanizzazione generale e urbanizzazione particolare, poiché quell'intervento costituisce a tutti gli effetti un elemento di un'opera di urbanizzazione, ovvero la strada stessa (consid. 4). La soluzione della contestazione in esame, originata dalla successiva deliberazione con cui il consiglio comunale - aderendo alla proposta del municipio
3.2. Rettamente sostiene il ricorrente che il comune ticinese dispone di una grande libertà nell'ambito dell'applicazione della LCMI, che gli é affidata dal legislatore cantonale, e pertanto di autonomia protetta (RDAT II-1996 N. 52 consid. 4 in re comune di Morbio Inferiore; I-1996 N. 49 consid. 4 in re comune di Lugaggia; 1987 N. 75 consid. 4 in re comune di Pregassona, quest'ultima relativa all'or abrogata LCMI 1971). Questa prerogativa non solleva però di tutta evidenza il comune dall'obbligo di interpretare ed applicare correttamente le definizioni e le disposizioni contenute nella legislazione cantonale. Per quanto qui interessa, l'art. 3 LCMI definisce i concetti di urbanizzazione generale (cpv. 2) e di urbanizzazione particolare (cpv. 3), impiegando gli stessi termini utilizzati dal legislatore federale all'art. 4 della legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974 (LCAP). Con urbanizzazione generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCMI = art. 4 cpv. 1 LCAP). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCMI = art. 4 cpv. 2 LCAP). La legge cantonale definisce pertanto in maniera completa e precisa i concetti di urbanizzazione generale e di urbanizzazione particolare. Essa indica altresì il metodo che le autorità comunali devono seguire per procedere alla classificazione di determinate opere nell'una o nell'altra di queste due categorie: bisogna far capo, in principio, alle scelte effettuate in sede di piano regolatore (art. 7 cpv. 1 ultima frase LCMI; inoltre RDAT I-1998 N. 53, ove il Tribunale amministrativo ha comunque ulteriormente proceduto ad una verifica puntuale delle caratteristiche intrinseche dell'opera). L'art. 7 cpv. 1 LCMI istituisce poi ancora una terza ipotesi: quella in cui la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e opere di urbanizzazione particolare non è agevole. Ai fini della sussunzione di singole, specifiche fattispecie nei concetti appena definiti di urbanizzazione generale e di urbanizzazione particolare oppure nella categoria delle opere di incerta classificazione, il comune non dispone pertanto di importanti spazi di determinazione. E' solo dopo l'accertamento della natura dell'opera di urbanizzazione rispettivamente della difficoltà a determinarsi per l'una o per l'altra categoria che l'autorità comunale può effettivamente e pienamente disporre di quella notevole libertà decisionale che le è riconosciuta dalla prassi in questa materia e che è caratteristica dell'autonomia, fissando - in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 LCMI - il prelievo dei contributi di miglioria tra il 30% ed il 60% nel caso di opere di urbanizzazione generale, tra il 70% ed il 100% per quelle di urbanizzazione particolare, oppure adottando una percentuale media nel caso in cui la distinzione tra le due categorie non apparisse, malgrado tutto, agevole.
4.2. In primo luogo è stato asfaltato il tratto terminale di via __________ per una lunghezza di un centinaio di metri. La strada, che si diparte da una strada di raccolta e che misura complessivamente circa 200 m, è classificata dal piano del traffico quale strada di servizio. Porta e riceve il traffico delle proprietà adiacenti, ubicate in zona edificabile (residenziale e nucleo), ad eccezione del tratto finale, che sconfina nella zona non edificabile, dove sorge tuttavia ancora una residenza primaria e, poco sopra questa, un rustico. Termina con una piazza di giro. Ha un larghezza assai ridotta, permettendo in sostanza solo il transito di un veicolo. Gli incroci possono essere effettuati solo invadendo le adiacenti proprietà.
4.3. Via __________, che pure si stacca da una strada di raccolta, è lunga circa 300 m ed è stata pavimentata per circa 2/3. Inserita anch'essa nelle strade di servizio dal piano viario, è volta a urbanizzare una zona residenziale, che termina proprio in corrispondenza della sua piazza di giro. Presenta le stesse caratteristiche di viabilità di via __________.
4.4. __________, è stato asfaltato per circa 110 m. Previsto dal PR quale percorso pedonale, contestualmente alla decisione di effettuare l'intervento di sistemazione il legislativo ne ha modificato la classificazione, ridefinendolo come strada di servizio la parte interessata alla pavimentazione e mantenendo invece la qualifica di percorso pedonale per la rimanente tratta (cfr. deliberazione 26 maggio 1997; cfr. consid. A). Ai fini del presente giudizio non appare necessario di verificare se, frattanto, questa modifica del piano del traffico sia stata sottoposta per approvazione al Consiglio di Stato rispettivamente se sia stata approvata da quest'ultimo. Il tratto pavimentato si insinua nella zona residenziale, permettendo l'accesso veicolare alle proprietà finitime. Caratterizzato da un imbocco problematico, attraverso una curva a gomito ed in pendenza, la sua larghezza permette appena il transito di un veicolo.
5.2. Il ricorrente eccepisce che la realizzazione di via __________ e via __________ era stata anticipata a suo tempo da privati nell'ambito del raggruppamento terreni in atto nel comune e che il consorzio costituito a questo scopo si è altresì impegnato a cedere gratuitamente il loro sedime al comune: ciò che è frattanto già avvenuto per via __________. Anche __________, di proprietà comunale, è stato reso carrozzabile a spese dei privati confinanti una decina di anni orsono. Nell'ambito della fissazione della percentuale di imposizione dei contributi di miglioria si è pertanto voluto tener conto dei notevoli risparmi conseguiti dal comune per la realizzazione di queste opere, fissando la percentuale di imposizione al 30%. Questa giustificazione non può però essere ascoltata. La percentuale di prelievo imperativamente fissata per le opere di urbanizzazione particolare tra il 70% ed il 100% dall'art. 7 cpv. 1 LCMI deve difatti essere riferita alla spesa determinante definita all'art. 6 LCMI, ovvero solo e soltanto alle spese di esecuzione sopportate dal comune, ad esclusione dunque di quelle effettuate da terzi. Non è pertanto lecito di correggere la percentuale di prelievo con lo scopo di considerare queste ultime. Se il comune vuole conteggiare gli investimenti messi a disposizione dai privati, a valere altresì quale versamento di contributi in natura, deve invece seguire la via della conclusione di convenzioni sui contributi istituita all'art. 14 LCMI (cfr. sull'argomento STA inedita 28 gennaio 1998 in re M e D. T.). Ciò che non è però stato fatto nella fattispecie.
5.3. Il comune richiama infine la necessità di rispettare il principio della parità di trattamento rispetto alle procedure di prelievo precedenti. Anche questa censura deve però essere respinta, poiché il principio della legalità prevale su quello della parità di trattamento (per tutti Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3.a ed., N. 412). Come è noto, rimane riservato il caso, eccezionale, in cui un'autorità rifiuta di abbandonare una prassi non conforme al diritto: in tale ipotesi prevale l'obbligo di assicurare una parità di trattamento nell'illegalità, purché non vengano lesi interessi pubblici o privati prevalenti (ibidem). Ma il ricorrente non si appella a simile evenienza. Per questo motivo il Tribunale si dispensa dal verificare se il consiglio comunale di __________ abbia sistematicamente violato la LCMI negli ultimi 25 anni. Il Tribunale non ha del resto nessun indizio per credere che il legislativo di quel comune intenda in futuro infrangere la LCMI, semmai lo avesse fatto in precedenza. In ogni caso, l'ossequio di quest'ultima legge prevarrebbe su eventuali interessi contrari di natura pubblica o privata derivanti dall'esigenza di attuare il principio della parità di trattamento nell'illegalità.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. La reiezione del gravame comporta la necessità per il legislativo comunale di pronunciarsi nuovamente sulla misura del prelievo. L'art. 7 cpv. 1 LCMI conferisce difatti all'autorità chiamata a stabilire la percentuale di prelievo per le opere di urbanizzazione particolare un certo potere di apprezzamento (imposizione tra il 70 ed il 100%), al cui esercizio il Tribunale non può direttamente sostituirsi a motivo del limitato potere di controllo dello stesso (art. 61 PAmm). Spetterà pertanto al consiglio comunale di __________, chinandosi nuovamente sull'oggetto dietro corrispondente proposta dell'esecutivo, di fissare l'esatta quota di imposizione dei tributi in rassegna, muovendosi nei limiti indicati dalla predetta disposizione.
Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208, 209, 213 LOC, 1, 3, 4, 6, 7, 14 LCMI, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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