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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.9
Data decisione, Autorità: 21.06.1999, TRAM
Incarto no. 52.99.00009
Lugano 21 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 gennaio 1999 di
contro
la decisione 22 dicembre 1998 (no. 6031) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le decisioni 24 agosto 1998 con cui il municipio di __________ gli ha negato il rilascio della licenza in sanatoria relativa all'aggiunta di un piano cantina/lavanderia sotto il giardino delle case no. 4 e 5 edificate al mappale no. __________ ed ha ordinato la demolizione di tale manufatto;
viste le risposte:
· 20 gennaio 1999 di __________;
· 26 gennaio 1999 del comune di __________, rappresentato dal suo municipio;
· 26 gennaio 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ è proprietario del mappale no. __________ RF di __________, località __________. Il fondo si trova su di una ripida china e confina nella parte più a valle con la strada cantonale.
b) Il 28 febbraio 1996 il municipio di __________ ha rilasciato al ricorrente una licenza edilizia per la costruzione in loco di tre blocchi abitativi: una casa a ridosso della strada (no. 1), una villetta bifamiliare in posizione più arretrata (case no. 2 e 3) ed un'altra villetta bifamiliare a monte (case no. 4 e 5).
Due ulteriori permessi per opere in variante (autorimessa casa 1 e ampliamenti alle case 2 e 3) sono stati concessi il 29 maggio 1996, rispettivamente il 16 gennaio 1997.
B. a) Constatato che l'insorgente aveva edificato senza la necessaria autorizzazione uno scantinato a sud delle case no. 4 e 5 ed a soli 1,5 m dal muro posteriore delle case no. 2 e 3, in data 15 gennaio 1997 il municipio di __________ gli ha intimato la sospensione dei lavori e un rapporto di contravvenzione, ordinandogli pure di presentare una domanda di costruzione in sanatoria.
b) Il 13 ottobre 1997 __________ ha presentato la domanda, concernente le case 4 e 5. I progetti prevedevano lo spostamento della zona giorno al 1° piano e della zona notte al pianterreno, con l'aggiunta di due locali (cantina/lavanderia e riscaldamento/tank) al piano cantina ricavato sotto il giardino che separa le case no. 4 e 5 dalle sottostanti case no. 2 e 3.
c) Respinte le opposizioni presentate dai confinanti __________ e __________, con decisione 4 febbraio 1998 il municipio di __________ ha rilasciato la postulata licenza edilizia subordinandola a determinate condizioni.
C. a) Contro tale risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, il quale in data 29 aprile 1998 ha accolto il gravame ed annullato la licenza edilizia in oggetto, ritornando gli atti al municipio di __________ affinché respingesse la variante in esame ed adottasse i provvedimenti di cui agli art. 43 e/o 44 LE.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la costruzione dello scantinato violava le NAPR in materia di distanza da confine e tra edifici, di altezza massima delle costruzioni e di indice di occupazione.
La decisione, non contestata, è cresciuta in giudicato.
b) Il 24 agosto 1998 il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione 13 ottobre 1997 e con separata decisione di pari data ha ordinato la demolizione dell'opera eseguita abusivamente. __________ ha impugnato entrambe le risoluzioni davanti al Consiglio di Stato.
D. Con giudizio 22 dicembre 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame e confermato le contestate decisioni municipali.
L'autorità di ricorso di prime cure ha dichiarato irricevibile l'impugnativa laddove censurava il diniego del permesso in sanatoria, rilevando che la relativa decisione municipale eseguiva in pratica la sua sentenza 29 aprile 1998 ormai cresciuto in giudicato e quindi non poteva più essere rimessa in discussione.
Quanto all'ordine di demolizione dello scantinato, il Governo ha considerato tale provvedimento ossequioso del principio di proporzionalità ed indispensabile per ristabilire una situazione conforme al diritto.
E. Contro la predetta pronuncia governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento dell'ordine di demolizione e l'inflizione in sua vece di una sanzione pecuniaria.
A mente dell'insorgente, il Consiglio di Stato non poteva dichiarare irricevibile il ricorso interposto contro il diniego della licenza edilizia, atteso che tale decisione municipale era nuovamente impugnabile stante la natura meramente cassatoria della risoluzione governativa 29 aprile 1998.
La rimozione dello scantinato - ha soggiunto il ricorrente - disattenderebbe il principio della proporzionalità, tanto più che l'opera abusiva sarebbe senza importanza per l'interesse pubblico e per quello del vicino. La demolizione del manufatto causerebbe d'altronde ingenti costi e potrebbe provocare danneggiamenti alle case vicine; in particolare alle case 4 e 5, per le quali lo scantinato funge da muro di sostegno.
F. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione sono giunti il municipio e __________, con argomenti che saranno semmai discussi più avanti.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza procedere all'esperimento del sopralluogo chiesto dall'insorgente, mezzo di prova insuscettibile di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge infatti chiaramente dalle planimetrie in atti.
In effetti, la decisione con la quale il municipio ha respinto la domanda di costruzione 13 ottobre 1997 relativa all'aggiunta di uno scantinato sotto il giardino è stata presa a seguito della sentenza 29 aprile 1998 cresciuta in giudicato con la quale il Consiglio di Stato aveva annullato, siccome contraria al diritto, la precedente autorizzazione in sanatoria concessa dall'autorità comunale. Anche se il Governo aveva erroneamente rinviato gli atti al municipio affinché rifiutasse il rilascio della licenza edilizia, il suo giudizio 29 aprile 1998 non aveva la natura cassatoria evocata in questa sede dal ricorrente. Il Consiglio di Stato aveva statuito nel merito, emanando una sentenza finale che non lasciava alcuna libertà d'azione all'istanza inferiore.
Ne discende che se l'insorgente dissentiva da quella risoluzione vincolante, avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente davanti a questo Tribunale come indicato nel dispositivo. Avendo omesso di agire, ora egli non può più rivenire sulla questione.
Ad ogni buon conto, pur criticando il Consiglio di Stato per aver dichiarato irricevibile il gravame interposto contro il diniego della licenza edilizia, presentemente l'insorgente non tenta nemmeno di porre in discussione la legittimità di quella decisione municipale e, di riflesso, il buon fondamento del giudicato governativo che l'ha provocata. Anzi, nel ricorso attualmente all'esame riconosce a giusto titolo la manifesta abusività dell'opera.
3.1. Giusta l'art. 43 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto insanabile con la legge, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. Il principio di legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione in contrasto con il diritto materiale siano per principio fatte rettificare o demolire (Scolari, Commentario, n. 1277 ad art. 43 LE; RDAT 1979 n. 77). Ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e suscitare l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (DTF 100 Ia 348).
Non tutte le violazioni materiali richiamano comunque l'adozione di misure di ripristino. Infrazioni di minima entità e senza rilevanza per l'interesse pubblico o per quello del vicino possono essere eccezionalmente tollerate quando la demolizione o la rettifica risulterebbero contrarie al principio di proporzionalità. Allo scopo di evitare che in questi casi l'autore dell'abuso ne tragga profitto, il legislatore ticinese ha previsto che la misura del ripristino venga sostituita da una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica ritrattone (art. 44 LE). Come ben si evince dal testo di legge, la sanzione pecuniaria è applicabile soltanto nei casi in cui la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata (Scolari, op. cit., n. 1317 ad art. 44 LE). Non è quindi un'alternativa al ripristino, ma soltanto un provvedimento volto ad evitare che il proprietario di opere abusive che devono essere tollerate per motivi di proporzionalità tragga un vantaggio illecito dall'abuso perpetrato.
3.2. Nella sentenza 29 aprile 1998 il Consiglio di Stato ha accertato che il corpo cantina realizzato a valle delle case 4 e 5 viola la distanza verso il confine con il fondo di proprietà __________ e la distanza verso il blocco abitativo sottostante, dando adito nel contempo a una disattenzione dell'altezza massima delle costruzioni e a un massiccio superamento dell'indice di occupazione. Lo scantinato si pone dunque in contrasto evidente con le norme che regolano l’attività edilizia nel comune di __________. Considerate la quantità e l'ampiezza delle difformità riscontrate, la fattispecie non può certamente essere definita di trascurabile entità, ma risulta per contro grave ed insanabile. Le violazioni materiali della legge poste in essere dall’insorgente si avverano peraltro rilevanti dal profilo dell’interesse pubblico e particolarmente significative per il vicino, che per primo ha sollecitato il ripristino di una situazione conforme al diritto.
È pertanto a giusta ragione che l'autorità comunale ha ordinato la demolizione dell'opera realizzata abusivamente.
Al ricorrente non giova invocare le difficoltà tecniche connesse con il ripristino dello stato quo ante. Né gli può esser di maggior aiuto sostenere che la rimozione dell'opera illecita potrebbe pregiudicare la saldezza delle altre costruzioni. Dal raffronto dei progetti in atti datati 17 febbraio 1997 e 31 ottobre 1995 (quest'ultimi approvati il 27 febbraio 1996) si evince infatti che lo scantinato non funge da muro di sostegno per le case no. 4 e 5. Quand'anche dovessero effettivamente crearsi problemi di stabilità nelle costruzioni sovrastanti, il pendio potrà comunque essere consolidato con opportuni accorgimenti tecnici conformi alla legge; d'altra parte il ricorrente non ha edificato lo scantinato per ragioni di sicurezza, ma per formare dei locali supplementari da adibire a cantina e lavanderia.
Dal profilo della proporzionalità, il provvedimento disposto dal municipio non presta insomma il fianco a critiche di sorta. La demolizione dell'opera si avvera infatti perfettamente idonea a ripristinare una situazione consona al diritto e regge quindi alle critiche del ricorrente.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 44, 45 LE; 18, 28, 43, 46, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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