AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.370
Data decisione, Autorità: 27.01.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00370
Lugano 27 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 dicembre 1998 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 22 dicembre 1998 con cui il Dipartimento delle opere sociali gli ha revocato a titolo cautelativo l'autorizzazione al libero esercizio della professione medica;
vista la risposta 7 gennaio 1998 del Dipartimento delle opere sociali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che il 1º dicembre 1998 il Procuratore pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. med. __________, specialista __________ e __________, per reati di truffa e falsità in documenti commessi nell'ambito della gestione di tre cliniche, di cui è titolare, in danno delle assicurazioni malattia, rispettivamente degli assicurati;
che con decisione 22 dicembre 1998 il Dipartimento delle opere sociali ha revocato (rectius: sospeso) a titolo cautelativo l'autorizzazione 3 luglio 1970 con cui il Consiglio di Stato aveva ammesso il ricorrente al libero esercizio della professione di medico nel Cantone;
che contro questa decisione il dr. __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento per carenza di motivazione e violazione del diritto di essere sentito;
che il Dipartimento delle opere sociali si è opposto all'accoglimento del ricorso con motivi che non occorre qui riassumere;
che con scritto 15 gennaio 1999 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare “spontaneamente al libero esercizio della professione medica fino alla crescita in giudicato della sentenza penale", dando nel contempo atto di non avere un "interesse attuale e concreto all'annullamento della decisione 22.12.98";
che la predetta comunicazione ha valore di desistenza;
che il ricorrente chiede nondimeno che gli sia assegnata un'indennità per ripetibili, adducendo di essere stato costretto ad insorgere davanti al Tribunale cantonale amministrativo per essere sentito ed ottenere una decisione motivata;
che tale situazione permette di prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia, ma non di assegnare indennità per ripetibili;
che la desistenza osta infatti all’assegnazione di un’indennità per tale titolo;
visti gli art. 57 LSan; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è stralciato dai ruoli per desistenza.
Non si preleva tassa di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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