AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.366
Data decisione, Autorità: 03.09.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00366
Lugano 3 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 dicembre 1998 di
__________ patrocinato dallo Studio legale __________
contro
la decisione 2 dicembre 1998 (n. 13/1998) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio permessi, che ha negato all'insorgente l'autorizzazione di acquistare un'arma corta da fuoco a scopo di sicurezza personale nell'ambito della propria attività di commerciante di materiali edili;
vista la risposta 30 dicembre 1998 e la successiva decisione di revoca 10 marzo 1999 del dipartimento;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che il 5 maggio 1998 __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi (UP), l'autorizzazione per l'acquisto di un'arma corta da fuoco (revolver marca S&W-mod. 617 4" calibro 22 lr) a scopo di sicurezza personale nell'ambito della propria attività di commerciante di materiali edili presso la ditta __________, di cui è contitolare ("difesa personale sul posto di lavoro");
che l'11 maggio 1998 il municipio di __________ ha preavvisato favorevolmente la domanda; la Polizia cantonale ha per contro formulato parere negativo, segnatamente a seguito del pericolo che l'arma venisse nuovamente rubata e vista l'esistenza di un impianto di allarme installato presso la ditta;
che con decisione 2 dicembre 1998 (n. 13/1998) l'UP ha respinto l'istanza;
che il dipartimento ha considerato insufficienti i motivi della richiesta, visti i rigorosi criteri previsti dalla normativa cantonale e la consolidata giurisprudenza di questo tribunale in merito alle concrete necessità di disporre di un'arma;
che l'autorità di prime cure ha rilevato come la ditta fosse situata in una zona circondata da diverse abitazioni, dotata di un sistema d'allarme attivato alla chiusura degli uffici e che, in caso di necessità, l'interessato potesse comunque richiedere l'intervento della polizia;
che contro la predetta pronunzia dipartimentale, __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione in quanto sarebbe l'unico modo per tutelare la propria sicurezza sul posto di lavoro;
che il 30 dicembre 1998 l'UP si è opposto all'accoglimento del ricorso;
che il 1° gennaio 1999 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RU 1998 2535 segg.), la quale persegue l'unificazione del diritto sulle armi a livello nazionale e sostituisce il Concordato del 27 marzo 1969 sul commercio di armi e munizioni e le relative disposizioni cantonali (FF 1996 I 876);
che la LArm, contrariamente a quanto richiedeva l'art. 15 cpv. 1 della legge cantonale del 10 ottobre 1967 (LArmi), non prevede la dimostrazione della concreta necessità di dover disporre dell'arma per la propria sicurezza nella propria abitazione o nell'ambito dell'attività professionale;
che in pendenza di ricorso, l'UP ha quindi revocato la decisione impugnata a seguito dell'entrata in vigore della LArm e ha autorizzato l'acquisto dell'arma (v. permesso d'acquisto 24 marzo 1999);
che con la revoca, l'autorità di prime cure ha in tal modo aderito all'impugnativa;
che il ricorrente, preso atto della revoca, chiede ora l'assegnazione delle ripetibili per la stesura dell'allegato ricorsuale;
che con l'annullamento dell'atto impugnato, successivo alla presentazione della risposta, l'UP è da ritenersi parte soccombente (RDAT 1986 N. 23 pag. 46);
che il ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm);
Per questi motivi,
visti la LArm; gli art. 3, 28, 31, 50, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è evaso nel senso dei considerandi.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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