AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.362
Data decisione, Autorità: 08.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00362
Lugano 8 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 dicembre 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 25 novembre 1998, no. 5458, del Consiglio di Stato che ha respinto il gravame del ricorrente avverso la risoluzione 24 settembre 1998, no. 1956, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato;
visti:
la risposta 18 dicembre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
lo scritto 25 gennaio 1999 del patrocinatore del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 19 giugno 1985 __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B.
B. a) Con decisione 29 gennaio 1991 gli è stata ritirata le licenza di condurre veicoli a motore per una durata di tre mesi, per aver circolato sotto l'influsso di eroina ed aver omesso di concedere la precedenza ad un veicolo prioritario.
b) Il 23 ottobre 1991 le competenti autorità ticinesi gli hanno nuovamente ritirato la licenza di condurre per una durata di nove mesi per aver circolato in stato di ebrietà.
c) Il 24 febbraio 1995 il ricorrente è stato oggetto di un ammonimento, per aver superato il limite di velocità prescritto.
C. Il 25 giugno 1998 l'insorgente è stato fermato dalla polizia di __________ e trovato in possesso di 1,2 g di cocaina.
D. a) Con lettera 14 luglio 1998 la Sezione della circolazione ha comunicato a __________ che, considerati i fatti summenzionati, erano dati gli estremi per procedere nei suoi confronti con la revoca della licenza di condurre.
b) Il 17 luglio 1997 il ricorrente ha contestato di essere tossicodipendente ed ha affermato di aver acquistato la droga in un momento di debolezza e poiché colto alla sprovvista dall'offerta ricevuta.
c) Il 24 luglio 1998 la Sezione della circolazione ha ordinato all'insorgente di sottoporsi entro 10 giorni all'analisi tossicologica del capello e dell'urina.
d) Il 4 settembre 1998 l'autorità dipartimentale si è nuovamente rivolta al ricorrente, in quanto egli non si era ancora sottoposto ai controlli ordinatigli. La Sezione della circolazione gli ha dunque assegnato un ulteriore improrogabile termine di tre giorni per sottoporsi agli esami indicati. Egli è pure stato avvertito che in caso di non ottemperanza, si sarebbe proceduto alla revoca cautelativa della licenza di condurre.
e) Con decisione 24 settembre 1998 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo ed a tempo indeterminato, considerati gli indizi di una presunta dipendenza dal consumo di sostanze stupefacenti e tenuto conto che egli non si era sottoposto alle analisi richieste. Il riesame della situazione è stato subordinato alla presentazione di un certificato medico che attestasse, sulla base di controlli settimanali dell'urina, l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti per un periodo minimo di tre mesi. È pure stato negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
E. a) Contro la predetta risoluzione il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e postulando la restituzione dell'effetto sospensivo
Egli ha posto in evidenza l'assenza di indizi sulla sua presunta tossicodipendenza, ed ha asserito di non essersi sottoposto agli esami richiesti a causa di malintesi sorti con le autorità. Il fatto non sarebbe certamente da ricondurre alla sua cattiva volontà. Ha inoltre fatto valere la sua necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali.
b) Con decisione 3 novembre 1998 la Presidente del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo.
c) Con risoluzione 25 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, ritenendo la misura amministrativa adottata legittima e giustificata.
F. Contro la predetta decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
Asserisce di non aver mai avuto a che fare con questioni di droga e che nel caso concreto non vi è né la prova né il sospetto di una sua dipendenza dal consumo di sostanze stupefacenti. Non sono pertanto adempiuti gli estremi per procedere alla revoca della licenza di condurre a titolo preventivo.
Lamenta una violazione del diritto di essere sentito, in quanto il Consiglio di Stato non ha accertato né che il ricorrente è un consumatore regolare di sostanze stupefacenti, né che tale consumo pregiudica la sua idoneità alla guida. Senza aver accertato tali elementi l'autorità dipartimentale non poteva adottare la misura amministrativa in questione.
A comprova della sua disponibilità a sottoporsi agli esami ordinati, l'insorgente ha prodotto i risultati di un esame tossicologico delle urine, che ha dato esito negativo.
Contesta inoltre la necessità di un controllo settimanale delle urine; un esame quindicinale sarebbe più proporzionato.
Asserisce infine di necessitare della licenza di condurre per scopi professionali.
G. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
H. Con scritto 25 gennaio 1999 il patrocinatore del ricorrente ha prodotto una dichiarazione dell'amministratore delle società, in cui opera l'insorgente, secondo cui quest'ultimo necessita della licenza di condurre per motivi professionali. La sua revoca provocherebbe un ingente danno finanziario alle società.
Considerato, in diritto
Il gravame - tempestivo e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Le censure del ricorrente devono essere perciò esaminate sotto questi profili.
Le revoche a scopo di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di tossicomania, o altre incapacità (art. 30 cpv. 1 OAC). La licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati appurati (art. 35 cpv. 3 OAC).
2.2. Nella fattispecie la decisione di revoca impugnata dal ricorrente è stata adottata, poiché quest'ultimo non ha dato seguito all'ordine impartitogli dalla Sezione della circolazione di sottoporsi ad un breve periodo di intenso controllo medico atto a stabilire la sua totale astinenza dalla dipendenza da sostanze stupefacenti.
Questa misura amministrativa rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i motivi di esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 2.2. lett. e con riferimenti ivi menzionati).
Un provvedimento di questo genere si giustifica quando dal comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la sua attitudine alla guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi casi le autorità devono poter quindi intervenire cautelativamente per tutelare la sicurezza del traffico, nonché del soggetto direttamente interessato dalla misura (R. Schaff-hauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III vol., n.1996; DTF 122 II 364 consid. 3a).
3.1. Già in passato __________ ha avuto problemi di droga. Nel 1990-1991 è infatti stato oggetto di una misura di revoca della licenza di condurre della durata di tre mesi per aver circolato sotto l'influsso di eroina. La riammissione è stata subordinata all'effettuazione di controlli bimensili ed alla presentazione di un certificato medico attestante l'avvenuta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti.
3.2. Il 25 giugno 1998 il ricorrente è stato trovato in possesso di 1,2 g di cocaina. Questo fatto, unitamente al summenzionato precedente, hanno giustamente indotto la Sezione della circolazione a sospettare una dipendenza dal consumo di stupefacenti. Pertanto a giusta ragione l'autorità dipartimentale ha ordinato all'insorgente di sottoporsi all'analisi tossicologica del capello e dell'urina. Egli non ha tuttavia ottemperato all'ordine ricevuto. Neppure dopo che la Sezione delle circolazione gli ha assegnato un ulteriore improrogabile termine di tre giorni per sottoporsi agli esami indicati, egli ha dato seguito a quanto richiestogli.
L'insorgente si è sottoposto volontariamente ad un esame delle urine che ha dato esito negativo. Un solo esame non è tuttavia atto ad accertare la sua totale astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti.
Nel suo gravame al Consiglio di Stato egli ha affermato di essersi messo in contatto telefonicamente con l'autorità preposta e di aver spiegato di essere assente per vacanze in quel periodo. In seguito avrebbe atteso di essere nuovamente contattato dalla Sezione della circolazione. La decisione dipartimentale sarebbe dunque giunta come un fulmine a ciel sereno.
Le giustificazioni addotte dal ricorrente appaiono pretestuose. Il tenore della lettera 4 settembre 1998 della Sezione della circolazione non lascia adito a dubbi. L'autorità dipartimentale aveva avvisato chiaramente che l'ulteriore termine di tre giorni concessogli per sottoporsi alle analisi in questione era "improrogabile". Egli era pure stato avvertito che in caso di non ottemperanza, si sarebbe proceduto alla revoca cautelativa della licenza di condurre. Non vi era dunque alcun motivo per ritenere che l'autorità competente si sarebbe nuovamente messa in contatto con lui. Agli atti non vi è neppure traccia (nota telefonica) dell'asserita telefonata fatta dal ricorrente alla Sezione della circolazione per spiegare il motivo della sua assenza.
Alla luce di queste considerazioni, il rifiuto del ricorrente a sottoporsi agli esami ordinatigli lascia sorgere il fondato sospetto che il suo comportamento sia solo un espediente per celare la sua dipendenza dal consumo di sostanze stupefacenti. Pertanto agli atti vi sono sufficienti motivi per ritenere fondato il sospetto che l'insorgente è dedito al consumo di stupefacenti.
La Sezione della circolazione ha dunque agito correttamente nel disporre il ritiro della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo.
3.3. L'insorgente si lamenta poiché il provvedimento amministrativo ha durata indeterminata. La doglianza è infondata.
Come ha giustamente osservato il ricorrente, la revoca a titolo preventivo della licenza di sicurezza si giustifica solo per la durata delle indagini (art. 35 cpv. 3 OAC). Tale misura rappresenta una revoca provvisoria a scopo di sicurezza, illimitata nel tempo e valevole fino a quando l'autorità prende una decisione definitiva (Schaffhauser, op. cit., n. 1996).
Come si è detto (cfr. cifra 3.2.) nella fattispecie esiste il fondato sospetto che il ricorrente non sia idoneo alla guida a causa del consumo di sostanze stupefacenti. Pertanto fintanto che non sarà stabilito se ciò corrisponde al vero, ossia fintanto che l'insorgente non si sottoporrà agli esami indicatigli, l'autorità non potrà prendere una decisione definitiva in merito. È dunque soltanto colpa del ricorrente se non possono essere esperite le necessarie indagini, e di conseguenza se la Sezione della circolazione non può prendere una decisione definitiva.
Si osserva infine che nella sentenza 23 ottobre 1998 richiamata dal ricorrente (doc. C e D), il Tribunale federale si era chinato su una fattispecie diversa dalla presente. Allora si trattava di esaminare una decisione definitiva di revoca, nella presente fattispecie ci si trova di fronte ad una misura provvisionale. Nel caso menzionato dall'insorgente il Tribunale federale aveva dunque annullato la decisione impugnata, in quanto non era stata accertata la dipendenza del conducente dal consumo di droga. La massima autorità giudiziaria svizzera ha però precisato che la misura di revoca restava valevole fintanto che fossero state esperite le necessarie indagini e presa una decisione definitiva. La sentenza richiamata dal ricorrente non fa dunque che confermare la correttezza del provvedimento ordinato dalla Sezione della circolazione.
3.4. La misura amministrativa ordinata appare inoltre giustificata anche laddove subordina la riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico che attesti, sulla base di controlli settimanali dell'urina, l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti per un periodo minimo di tre mesi.
A detta del ricorrente la misura sarebbe sproporzionata, in quanto dei controlli quindicinali sarebbero sufficienti a provare la sua astinenza dal consumo di droghe. A torto.
Rispetto ad altri stupefacenti la cocaina ha un tempo di ritenzione nell'urina relativamente breve tra 2 e 4 giorni (cfr. LA, Laboratorio analisi speciali chimico-cliniche, pag. 163). Pertanto solo con un controllo almeno settimanale è possibile stabilire se il ricorrente fa uso di cocaina.
Un controllo intenso sull'arco di tre mesi appare dunque adeguatamente ragguagliato alle necessità di accertamento.
3.5. Alla luce di queste considerazioni, questo Tribunale giunge alla conclusione che la misura amministrativa adottata dalla Sezione della circolazione è pienamente giustificata. Il pericolo per la sicurezza della circolazione costituito da un conducente che si presume dedito al consumo di tali sostanze esige che le autorità intervengano tempestivamente con provvedimenti urgenti a tutela provvisoria degli interessi giuridici minacciati durante il lasso di tempo necessario all'effettuazione dei dovuti accertamenti.
Il ricorrente non si può appellare all'asserita necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali. Questo fattore può avere rilevanza unicamente nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (cfr. art. 33 cpv. 2 OAC). Non entra invece in considerazione nei casi di revoca a scopo di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli ( cfr. art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195).
Stante tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16 cpv. 1 LCStr; 30 cpv. 1 e 35 cpv. 3 OAC, 10 LALCStr;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Contro la presente risoluzione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 10 giorni.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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