AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.360
Data decisione, Autorità: 08.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00360
Lugano 8 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 dicembre 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 25 novembre 1998, no. 5457, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 1. ottobre 1998, no. a-158634, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre;
viste la risposta 18 dicembre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 26 ottobre 1988 __________ (classe 1968) ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B.
B. Egli è già stato oggetto di diversi provvedimenti amministrativi in ambito stradale: due revoche di quattro (nel 1988), rispettivamente due mesi e mezzo (nel 1989) per aver causato due collisioni; e due ammonimenti (nel 1991 e nel 1993) per eccesso di velocità e per aver circolato senza occhiali.
C. Il 28 febbraio 1998 __________, durante un fermo ad opera della polizia del canton __________, è stato trovato in possesso di 10 g di marijuana e di 150 g di hascisc. Egli ha ammesso che da circa cinque anni una volta alla settimana fuma un grammo di tali sostanze.
D. Con scritto 23 aprile 1998 la Sezione della circolazione, prima di decidere in merito all'adozione di un provvedimento amministrativo, ha ordinato al ricorrente di sottoporsi per una durata di tre mesi ad esami settimanali delle urine, effettuati in prevalenza a sorpresa, al fine di dimostrare la sua totale astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti. Al termine di tale periodo gli è stato imposto di presentare un certificato medico attestante che non è tossicodipendente e che è idoneo alla guida. E' inoltre stato reso attento sul fatto che qualsiasi irregolarità o inadempienza sarebbe stata immediatamente sanzionata ed avrebbe comportato l'adozione di un provvedimento di sicurezza.
E. Con decisione 1. ottobre 1998 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre a titolo cautelativo e preventivo ed a tempo indeterminato, siccome in quattro occasioni gli esami tossicologici avevano dato esito positivo alla presenza di derivati della cannabis. Il riesame della situazione è stato subordinato alla presentazione di un certificato medico comprovante, sulla base di settimanali controlli dell'urina, l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti durante un periodo minimo di sei mesi. È pure stato negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
F. a) Contro la predetta risoluzione il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e sollecitando la restituzione dell'effetto sospensivo.
A detta dell'insorgente malgrado che in taluni occasioni gli esami abbiano dato esito positivo in merito alla presenza di derivati della cannabis, ciò non è sufficiente per affermare che egli è tossicodipendente.
b) Con decisione 4 novembre 1998 la Presidente del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo.
c) Con risoluzione 25 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, ritenendo la misura amministrativa adottata legittima e giustificata.
F. Contro la predetta decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate in prima istanza.
Asserisce di non essere tossicodipendente. Pone in evidenza che soltanto nei primi quattro esami a cui si è sottoposto, è stata rintracciata la presenza di cannabis nelle sue urine, mentre gli altri sei hanno dato esito negativo. Considerato che tracce dei derivati della cannabis possono restare nelle urine per 10 - 30 giorni dopo l'assunzione, i secondi due esami che hanno dato esito positivo non possono escludere che egli si sia astenuto dal consumo di tale sostanza. Le prove tossicologiche agli atti dimostrano dunque che egli non fa uso di sostanze stupefacenti.
Rimprovera inoltre all'autorità di prima istanza di non aver considerato la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza 23 ottobre 1998 in re A.), il quale ha recentemente ribadito che il sospetto, anche rilevante, che il conducente sia tossicodipendente, non giustifica da solo la revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato.
G. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
Il gravame - tempestivo e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Le censure del ricorrente devono essere perciò esaminate sotto questi profili.
Le revoche a scopo di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di tossicomania, o altre incapacità (art. 30 cpv. 1 OAC). La licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati appurati (art. 35 cpv. 3 OAC).
2.2. La revoca della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i motivi di esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 2.2. lett. e con riferimenti ivi menzionati).
Un provvedimento di questo genere si giustifica quando dal comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la sua attitudine alla guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi casi le autorità devono poter quindi intervenire cautelativamente per tutelare la sicurezza del traffico, nonché del soggetto direttamente interessato dalla misura (R. Schaff-hauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III vol., n.1996; DTF 122 II 364 consid. 3a).
3.1. Il 28 febbraio 1998 __________ è stato trovato in possesso di 10 g di marijuana e di 150 g di hascisc. Egli ha ammesso che da circa cinque anni una volta alla settimana fuma un grammo di tali sostanze. Un consumo, tutto sommato, contenuto.
Sottopostosi agli esami tossicologici delle urine, in ben cinque occasioni (7, 14 e 19 maggio 1998, 10 e 20 giugno 1998), e non quattro, sono state rilevate tracce di derivati della cannabis nelle urine del ricorrente. Si tratta dei primi cinque esami a cui l'insorgente si è sottoposto.
Di principio vengono ritrovate tracce di cannabis o di suoi derivati nell'urina ancora 10-30 giorni dopo l'ultima assunzione (cfr. doc. 12 e 13). La sua rintracciabilità dipende dal metodo di prova utilizzato e dall'intensità del consumo passato. Ciò significa che soltanto chi ha fatto un largo e frequente uso di cannabis durante un lungo lasso di tempo, risulterà positivo ai test tossicologici anche dopo 20-30 giorni dall'ultima assunzione.
Nella fattispecie, considerato il modesto consumo che il ricorrente asserisce di aver fatto di marijuana/hascisc durante gli ultimi cinque anni, è da escludere che nel suo caso siano ancora rintracciabili tracce di cannabis oltre i dieci/quindici giorni dopo l'ultima assunzione.
Anche ammettendo che egli ha consumato per l'ultima volta della cannabis il giorno prima del primo controllo, ossia il 6 maggio 1998, a partire dal 21 maggio 1998 non avrebbero più dovute essere rintracciate tracce di sostanze stupefacenti nelle sue urine. Tuttavia sono risultati valori positivi ancora in due occasioni, segnatamente il 10 giugno ed il 19 giugno. Ciò lascia sorgere il fondato sospetto che nel periodo in questione egli ha consumato delle droghe.
3.2. Ma vi è di più.
Il chimico __________ dell'istituto dr. __________, che ha eseguito le analisi tossicologiche, ha dichiarato che i risultati positivi degli esami eseguiti l'11 ed il 20 giugno 1998 non escludono che il ricorrente si sia comunque astenuto dal consumo di cannabis. Non ha però escluso che l'insorgente abbia consumato tale sostanza. Implicitamente il chimico ha dunque confermato che sussiste il dubbio che l'insorgente sia tossicodipendente.
3.3. Si osserva infine che allo scadere del periodo di controllo il ricorrente non ha presentato il certificato medico così come richiestogli in data 23 aprile 1998, attestante che questi non è tossicodipendente e che è perfettamente idoneo alla guida.
Il dr. med. __________, il quale si è occupato dei prelievi poi inviati all'istituto del dr. __________, si è limitato ad spedire all'autorità dipartimentale i risultati delle analisi effettuate, senza tuttavia sottoscrivere alcuna diagnosi sul paziente.
Tale ulteriore circostanza rafforza il sospetto che __________ sia dedito al consumo di sostanza stupefacenti.
3.4. In conclusione questo Tribunale ritiene che le prove agli atti dimostrano la fondatezza del sospetto, che __________ non si sia ancora affrancato dalla tossicodipendenza. È dunque a giusta ragione che la Sezione della circolazione ha disposto il ritiro della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, nell'attesa che venissero esperite le necessarie indagini volte ad accertare la sua dipendenza o astinenza dal consumo di droghe. Soltanto allora potrà essere deciso in merito ad un provvedimento definitivo.
Come ha giustamente osservato il ricorrente, la revoca a titolo preventivo della licenza di sicurezza si giustifica solo per la durata delle indagini (art. 35 cpv. 3 OAC). Tale misura rappresenta una revoca provvisoria a scopo di sicurezza, illimitata nel tempo e valevole fino a quando l'autorità prende una decisione definitiva (Schaffhauser, op. cit., n. 1996).
Come si è detto (cfr. cifra 3.), nella fattispecie esiste il fondato sospetto che il ricorrente non sia idoneo alla guida a causa del consumo di sostanze stupefacenti. Pertanto fintanto che non sarà stabilito se ciò corrisponde al vero, mediante la presentazione di un certificato medico attestante la sua certa astinenza dal consumo di droghe, l'autorità non può prendere una decisione definitiva in merito.
Si osserva infine che nella sentenza 23 ottobre 1998 prodotta dal ricorrente (doc. 14), il Tribunale federale si era chinato su una fattispecie diversa dalla presente. Allora si trattava di esaminare una decisione definitiva di revoca, nella presente fattispecie ci si trova di fronte ad una misura provvisionale. Nel caso richiamato dall'insorgente il Tribunale federale aveva annullato la decisione impugnata, poiché non era stata accertata la dipendenza del conducente dal consumo di droga. La massima autorità giudiziaria svizzera ha però precisato che la misura di revoca restava valevole fintanto che fossero state esperite le necessarie indagini e presa una decisione definitiva. La sentenza richiamata dal ricorrente conferma la correttezza del provvedimento ordinato dalla Sezione della circolazione: la revoca della licenza di condurre è infatti stata mantenuta in vigore fino alla decisione definitiva del caso.
La misura amministrativa ordinata appare inoltre giustificata anche laddove subordina la riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico che attesti, sulla base di controlli settimanali dell'urina, l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti per un periodo minimo di sei mesi. Infatti controlli settimanali della durata di tre mesi non sono stati sufficienti ad accertare l'astinenza del ricorrente dal consumo di droghe.
Alla luce di queste considerazioni, questo Tribunale giunge alla conclusione che la misura amministrativa adottata dalla Sezione della circolazione è pienamente giustificata. Il pericolo per la sicurezza della circolazione costituito da un conducente che si presume dedito al consumo di tali sostanze esige che le autorità intervengano tempestivamente con provvedimenti urgenti a tutela provvisoria degli interessi giuridici minacciati durante il lasso di tempo necessario all'effettuazione dei dovuti accertamenti.
Stante tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto.
Visto l'esito del gravame, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16 cpv. 2 LCStr; 30 cpv. 1 e 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 10 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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