AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.350
Data decisione, Autorità: 18.01.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00350
Lugano 18 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 dicembre 1998 del
contro
la decisione 23 novembre 1998, no. 5371, del Consiglio di Stato che chiama in causa __________ e designa gli incaricati per l'istruttoria nel procedimento relativo al ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali __________, __________ e __________ e da __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ nell'ambito di una vertenza che le oppone al comune ricorrente;
viste le risposte:
17 dicembre 1998 di __________, __________ e __________;
22 dicembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
8 gennaio 1999 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel corso del mese di ottobre del 1996 __________, infermiera presso il centro anziani casa __________ e presidente della relativa commissione del personale ha sollecitato un incontro con l'autorità comunale per discutere del comportamento, a suo avviso scorretto, tenuto dal direttore dell'istituto nei confronti dei dipendenti.
Il municipio di __________ ha affidato al segretario comunale il compito di esperire un'inchiesta. In quest’ambito, sono state sentite cinque dipendenti, che hanno confermato il fondamento della segnalazione, ed il direttore della casa per anziani, che si è limitato ad ammettere di aver occasionalmente espresso apprezzamenti inopportuni nei confronti del personale femminile.
Preso atto del rapporto d'inchiesta allestito dal funzionario inquirente, il 31 luglio 1997 il municipio ha formalmente invitato il direttore della __________ a tenere un comportamento più distaccato nei confronti del personale, adottando un linguaggio più consono alla funzione dirigenziale che riveste. Contemporaneamente ha informato la denunciante __________ dell'esito degli accertamenti esperiti.
Il 18 settembre 1997 le organizzazioni sindacali __________, __________ e __________ qui resistenti hanno chiesto al municipio di consultare gli atti dell'inchiesta. La richiesta è stata accolta il 1º ottobre seguente. Il 4 dicembre 1997 le stesse organizzazioni hanno inoltrato un'istanza all'ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi, chiedendogli di esperire un tentativo di comporre la vertenza. Sentite le parti, il 30 gennaio 1998 l'ufficio in questione ha constatato il fallimento del tentativo.
B. Con atto del 30 aprile 1998, denominato ricorso, le organizzazioni sindacali e le dipendenti della casa per anziani menzionate in epigrafe sono insorte davanti al Consiglio di Stato contro il comune di __________, chiedendogli a) di accertare che il comportamento tenuto dal direttore dell'istituto nei confronti delle dipendenti costituisce molestia sessuale, b) di ordinare al municipio di allontanare il direttore __________ e c) di condannare il municipio a versare loro un'indennità pari a tre mensilità di salario.
Le ricorrenti hanno rimproverato all’autorità comunale di aver esperito un'indagine carente, insuscettibile di provare il buon fondamento delle loro doglianze.
All'accoglimento del ricorso si è opposto il municipio di __________ con argomenti che non occorre qui riprendere.
C. Con istanza 4 agosto 1998 il direttore della casa per anziani, __________, ha chiesto al Consiglio di Stato di chiamarlo in causa nel procedimento summenzionato.
Il municipio ha aderito alla richiesta, mentre le organizzazioni sindacali e le dipendenti della casa __________ sopra menzionate vi si sono opposte.
Con decisione 23 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza, affidando l'istruttoria del procedimento al Servizio dei ricorsi e per esso all'avv. __________, collaboratore esterno di tale servizio, all'avv. __________, consulente del Consiglio di Stato per la condizione femminile ed alla dr. iur. __________, giurista presso il Dipartimento delle opere sociali.
D. Contro questa risoluzione è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di __________, chiedendogli di accertare in via principale l'irricevibilità dell'impugnativa pendente davanti al Consiglio di Stato e sollecitando, in via subordinata, il rinvio degli atti al Governo, affinché abbia a pronunciarsi sulla ricevibilità di quel gravame e sui limiti dell'istruttoria da esperire.
Posta preliminarmente una serie di interrogativi di natura procedurale, che non occorre qui riassumere, l'insorgente contesta in sostanza l’attribuzione dell'istruttoria ed un collegio di giuristi, in parte esterni all'amministrazione () ed in parte già indirettamente coinvolti nel contenzioso (). Contemporaneamente l'insorgente postula un preventivo accertamento della ricevibilità dell'impugnativa pendente davanti al Consiglio di Stato.
L'impugnativa è avversata dal Consiglio di Stato e dalle ricorrenti in prima istanza, che chiedono di dichiararla irricevibile, rispettivamente di respingerla.
Considerato, in diritto
Notoriamente, la competenza di questo Tribunale non è stabilita per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo. Il ricorso ad esso è dato soltanto nei casi previsti dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm, N. 2 seg. e rinvii).
La decisione qui impugnata è un atto processuale mediante il quale il Consiglio di Stato affida l'istruttoria di tale procedimento al suo servizio dei ricorsi e per esso ad un collegio di tre persone concretamente designate. Avendo il ricorso per oggetto un provvedimento volto ad ordinare il procedimento pendente davanti all’istanza inferiore, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo può sussistere unicamente nella misura in cui la decisione di merito che il Governo è chiamato a rendere può essere dedotta in questa sede.
3.1. Il rapporto d'impiego dei pubblici dipendenti è per principio retto dal diritto pubblico, che lo disciplina in modo astratto e generale mediante ordinamenti di natura statutaria, volti a permettere la definizione della situazione giuridica dei singoli dipendenti attraverso decisioni amministrative, ovvero mediante provvedimenti concreti ed individuali, che ne determinano diritti e doveri.
3.2. Le contestazioni relative al rapporto d'impiego dei pubblici dipendenti soggiaciono di principio alla giurisdizione amministrativa. Vanno deferite al giudice civile soltanto in casi particolari, ove, eccezionalmente, il rapporto d'impiego risulti retto dal diritto privato, invece che dal diritto pubblico.
Questa attività giurisdizionale si esplicita o in via di ricorso o in via di azione diretta. Nella prima ipotesi la vertenza di instaura mediante l'inoltro da parte del dipendente di un'impugnativa rivolta contro una decisione resa dall'autorità per costituire, modificare, annullare, accertare o disconoscere diritti od obblighi dell'insorgente riferiti al rapporto d'impiego. Nella seconda eventualità la vertenza si concretizza invece attraverso la promozione davanti al competente giudice amministrativo di un'azione volta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza di diritti od obblighi inerenti il rapporto d'impiego o la condanna del convenuto a prestazioni di natura pecuniaria.
3.3. Il rapporto d'impiego delle dipendenti della casa per anziani del comune di __________ è retto dal diritto pubblico; in particolare, dall'apposito regolamento organico e dalla LOC.
Le contestazioni relative a tale rapporto soggiacciono pertanto alla giurisdizione amministrativa e vanno promosse in via di ricorso, impugnando davanti al Consiglio di Stato le decisioni adottate dall'autorità comunale, d'ufficio o su istanza del dipendente, per definirne diritti od obblighi. Per i dipendenti comunali l'azione diretta al Tribunale cantonale amministrativo è esclusa, in quanto riservata ai funzionari cantonali ed ai docenti (art. 68 LOrd).
Irrilevante, da questo profilo, è il fatto che le dipendenti insorte davanti al Consiglio di Stato fondino le loro rivendicazioni sulla LPar. Tale legge, applicabile anche ai dipendenti pubblici, non ha sovvertito l’ordinamento delle procedure previsto dal diritto cantonale (Bigler/Kaufmann, Kommentar zum Gleichstellungs-gesetz, ad art. 13 N. 21 e 30). Né tale ordinamento si è modificato in seguito all'introduzione della procedura di conciliazione, prevista dall'art. 11 LPar per i rapporti di lavoro disciplinati dal CO; procedura, che l'art. 5 della legge cantonale di applicazione della LPar (LALPar; RL 1.8.1.1) ha dichiarato applicabile anche ai rapporti di lavoro retti dal diritto pubblico.
Il municipio non ha invero mai statuito con decisione impugnabile sulle rivendicazioni avanzate dalle dipendenti della casa __________ con l’aiuto delle organizzazioni sindacali. Né le qui resistenti hanno provocato una decisione in proposito dell’autorità comunale prima di insorgere davanti al Consiglio di Stato. Tali pretese sono state concretamente formulate per la prima soltanto in sede di ricorso ed il municipio ha potuto prendere posizione sulle stesse soltanto con la risposta.
Mancando una preventiva determinazione del municipio, nella vertenza pendente davanti al Consiglio di Stato non sono quindi ravvisabili gli estremi di un procedimento ricorsuale promosso contro una decisione di un organo comunale. Ciò porta in linea di massima ad escludere che la vertenza in corso in quella sede possa essere ricondotta nel solco di un procedimento ricorsuale atto a dar luogo ad un giudizio deducibile davanti a questo Tribunale giusta l'art. 208 LOC.
Non essendo dati, da questo profilo, i presupposti per inserire quel procedimento nel quadro normativo retto da tale disposizione, la vertenza che il Consiglio di Stato è chiamato a dirimere potrebbe tutt’al più essere configurata alla stregua di un procedimento di vigilanza retto dagli art. 194 seg. LOC.
In questo caso il ricorso qui in esame andrebbe tuttavia dichiarato irricevibile, poiché l'art. 207 LOC preclude al comune la possibilità di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo i giudizi resi dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza.
Che la decisione governativa in esame sia di natura incidentale è infatti di meridiana evidenza. Il provvedimento mira invero unicamente a definire aspetti procedurali, assegnando l'istruttoria a determinati collaboratori dell’amministrazione cantonale.
Altrettanto evidente ed incontestabile è che il provvedimento non è in grado di arrecare al comune danno di sorta. Tanto meno un pregiudizio irreparabile. Nemmeno il ricorrente sostiene il contrario.
Stando così le cose, il ricorso va senz'altro dichiarato irricevibile, siccome proposto contro un atto non impugnabile.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 13 LPar; 207, 208 LOC; 5 LALPar; 3, 18, 28, 31, 44, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Il comune __________ rifonderà alle resistenti fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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