AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.349
Data decisione, Autorità: 29.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00349
Lugano 29 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 dicembre 1998 di
rappr. da: __________
patr. dall’avv. __________
contro
la decisione 18 novembre 1998, no. 5286, del Consiglio di Stato che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso le licenze edilizie 5 marzo 1998 rilasciate dal municipio di __________ a __________, rispettivamente a __________, __________ e __________ per la costruzione di un muro di sostegno sulle part. no. __________ e __________ RFD;
viste le risposte:
22 dicembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
31 dicembre 1998 del municipio di __________;
11 gennaio 1999 di __________, __________, __________ e __________;
25 gennaio 1999 delle __________;
10 febbraio 1999 del Dipartimento del territorio, UDC, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con separate licenze del 5 marzo 1998 il municipio di __________ ha autorizzato i resistenti a costruire un muro di sostegno alto sino a m 2.50, lungo il confine S delle part. n. __________ e __________ RFD, a ridosso del sedime delle __________;
che con giudizio 18 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato i provvedimenti, respingendo le impugnative contro di essi inoltrati dagli opponenti, che chiedevano di rivestire il manufatto con materiale fonoassorbente al fine di evitare la riflessione delle onde sonore verso i loro fondi, situati sul lato opposto dei binari;
che i soccombenti hanno impugnato il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che le licenze fossero subordinate alla condizione di rivestire il muro con materiale fonoassorbente;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed i beneficiari delle licenze in contestazione, mentre le __________ si sono rimesse al giudizio di questo Tribunale;
che il 26 aprile 1999 i resistenti hanno prospettato l'eventualità di costruire il muro con vasche prefabbricate (tipo __________) invece che in cemento armato;
che il 4 giugno 1999 il giudice delegato ha proposto alle parti di evadere il ricorso con la seguente transazione:
"1. Le licenze 5 marzo 1998 rilasciate dal municipio di __________ a __________, __________ e __________ sono confermate alla condizione che il muro di sostegno sulle part. n. __________ e __________ RFD venga realizzato con il sistema di elementi prefabbricati __________.
La decisione del Consiglio di Stato è annullata e riformata in tal senso.
In caso di accettazione il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà il ricorso dagli atti senza spese e senza assegnazione di ripetibili."
che il 15 giugno 1999 i ricorrenti hanno dichiarato di aderire alla proposta, ferme restanti le ulteriori condizioni poste dalle licenze edilizie;
che con ulteriore scritto del 30 giugno il ricorrente __________ ha postulato una verifica statica del manufatto;
che analoga richiesta è stata formulata dalle __________ e dal municipio di __________;
che, viste le prese di posizione delle parti, sostanzialmente concordanti, e considerato che il municipio aveva già dato il suo benestare alla costruzione di un muro di elementi prefabbricati, previsto da una domanda di costruzione inoltrata dai resistenti __________ con il consenso delle __________, questo Tribunale ritiene che la transazione proposta si sia comunque perfezionata;
che a scanso di equivoci va unicamente ribadito che il muro non dovrà superare l'altezza di m 2.50 dal terreno naturale, stabilita a titolo di condizione dalle licenze edilizie, e dovrà essere conforme alle regole dell'arte in fatto di sicurezza (art. 30 RLE): aspetto, questo, che esula dalle verifiche che l'autorità è tenuta ad esperire nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia (RDAT I 1995 N. 39);
dichiara e pronuncia:
§. La decisione 18 novembre 1998, n. 5285, del Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza.
Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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