AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.347
Data decisione, Autorità: 11.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00347
Lugano 11 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 dicembre 1998 di
__________ patrocinata dallo studio legale __________
contro
la decisione 23 novembre 1998 (n. 13/1998) del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che nega all'insorgente il permesso di posare un'insegna sulla facciata di uno stabile situato in via __________ a __________ e destinata alla pubblicità per terzi;
vista la risposta 16 dicembre 1998 dell'Ufficio dei permessi e dei passaporti (UPP);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 9 settembre 1998 la __________, per conto della __________, ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni (UPP) il permesso di posare una struttura metallica di m 8x12 con sporgenza di ca. 5 cm ad un'altezza di ca. 9 m dal terreno, destinata ad accogliere una gigantografia non luminosa in PVC su una facciata dello stabile __________ situato in via __________ a __________ (part. n. __________ RFD).
La Sezione beni monumentali e ambientali ha espresso preavviso favorevole; il municipio di __________ e la Polizia cantonale hanno per contro dato parere negativo.
L'UPP ha respinto la domanda con decisione 23 novembre 1998 in virtù degli art. 4, 9 lett. d LIns; 96 cpv. 1 lett. a, cpv. 5 OSStr. In estrema sintesi, l'insegna presenta dimensioni esorbitanti e compromette la sicurezza del traffico.
B. Contro la predetta risoluzione dipartimentale la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando che venga rilasciata l'autorizzazione a esporre l'insegna.
In sostanza, l'insorgente nega che la stessa sia di dimensioni esorbitanti e che rappresenti un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Richiamandosi ad altre autorizzazioni concesse dall'UPP per impianti analoghi, chiede che il permesso venga rilasciato per motivi di parità di trattamento.
C. All'accoglimento del ricorso si oppone l'UPP con argomenti che verranno semmai ripresi qui appresso.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 17 LIns. La legittimazione attiva della ricorrente è data (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi, oltre ad essere esposta dalla documentazione fotografica e dalla planimetria versate agli atti, è del resto perfettamente nota a questo tribunale. Un sopralluogo non è quindi necessario.
Le insegne, le scritte ed ogni mezzo pubblicitario soggiacciono alla vigilanza dello Stato e dei comuni, secondo la LIns (art. 1). Giusta l'art. 2 RLIns, sono considerate insegne le figurazioni, le scritte ed ogni altro mezzo di richiamo, visivo o sonoro, destinato al pubblico, qualunque ne sia la natura, la forma ed il modo di presentazione. La posa di insegne permanenti, cioè destinate a rimanere esposte per più di un mese oppure costituite da tavole, colonne o altri impianti destinati alla pubblicità collettiva o all'affissione temporanea, è soggetta ad autorizzazione del Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio permessi e passaporti (art. 2 LIns, 1 RLIns).
In concreto, l'insorgente chiede la posa di un telone pubblicitario in PVC sorretto da una struttura metallica. La gigantografia, da destinare al pubblico, si configura pertanto quale insegna ai sensi della citata normativa cantonale e soggiace dunque ad autorizzazione (art. 13 LIns; 13 cpv. 1 RLIns; cfr. anche art. 100 cpv. 1 OSStr per quanto riguarda la pubblicità stradale).
3.2. L'art. 6 LCStr vieta la pubblicità e gli altri annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo l'attenzione degli utenti della strada.
Giusta l'art. 95 cpv. 1 e cpv. 2 OSStr è considerata pubblicità stradale ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica in modo da essere percepiti dai conducenti e aventi lo scopo di fare della pubblicità in forma qualsiasi (ad es. mediante scritte, forme, colore, luce, suono). L'art. 96 OSStr vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusione con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori. In quest'ottica, il cpv. 5 prima frase di tale norma dispone che la pubblicità stradale non deve avere dimensioni eccessive e neppure dare esageratamente all'occhio.
3.3. Le norme succitate contengono numerosi concetti giuridici indeterminati e riservano all’autorità preposta al rilascio del permesso un potere d’apprezzamento relativamente ampio, il cui esercizio può essere censurato da parte delle istanze di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto (art. 61 PAmm).
Il municipio e la Polizia cantonale hanno formulato preavviso negativo all'autorizzazione. Il Dipartimento delle istituzioni ha ritenuto che l'insegna pubblicitaria in contestazione presentasse dimensioni esorbitanti e pregiudicasse la sicurezza stradale.
Sotto questo profilo, le deduzioni dell'autorità dipartimentale su questo punto discendono quindi da un corretto esercizio del potere discrezionale di cui questa dispone.
5.2. Sostanzialmente corretto appare anche l'apprezzamento dell'impatto ottico esercitato dall'insegna dal profilo della sicurezza stradale.
In primo luogo anche dal punto di vista della circolazione stradale, come visto dianzi, le sue dimensioni sono eccessive e danno esageratamente all'occhio alla luce della superficie della facciata visibile dello stabile (cfr. DFGP, istruzioni del 20 ottobre 1982 concernenti la pubblicità stradale, n. 132).
Inoltre, a causa delle sue insolite dimensioni l'impianto è atto a catturare l'attenzione anche dei conducenti meno sensibili al richiamo della pubblicità stradale e distrarli in tal modo dalla guida, mettendo altresì in pericolo la sicurezza della circolazione stradale. Va ricordato che su via __________, una delle principali arterie emissarie dal centro di __________, è presente un traffico intensissimo essendo percorsa quotidianamente da migliaia di veicoli. Donde la necessità di un'estrema prudenza nella guida in tale tratto. A maggior ragione dal momento che è visibile già in piena curva piegante a destra in direzione delle __________. E' pure posto, come ben evidenzia la documentazione fotografica agli atti, subito dopo l'impianto semaforico adibito a favorire l'attraversamento dei pedoni. I conducenti devono dunque prestare particolare attenzione alle fermate imposte dal semaforo per permettere ai pedoni di attraversare ma anche ai rallentamenti del traffico causati dalla fermata della linea di bus __________ situata a pochi metri dal segnale luminoso. Il caso citato dalla ricorrente in RDAT-I 1993 n. 26 non presenta del resto tutte le caratteristiche presenti nel caso in esame. Poco importa pertanto se la velocità massima consentita in quel tratto in salita è limitata a 50 km/h, a dire della ricorrente difficilmente raggiungibili. Poco importa pure la futura dimensione dei caratteri del messaggio pubblicitario. Difatti, a prescindere dal fatto che il testo pubblicitario non è ancora stato definito, va sottolineato che il messaggio dal punto di vista della sicurezza stradale può avere una rilevanza pure a livello cromatico.
Infine, il preavviso favorevole della Commissione Bellezze naturali non può essere di soccorso all'insorgente. Esso verte unicamente sull'aspetto dell'impatto estetico-ambientale dell'insegna ma non sul concetto di esorbitanza e della sicurezza del traffico.
5.3. In quanto volto a contestare l'applicazione delle norme succitate in merito all'esorbitanza delle dimensioni dell'insegna ed il pericolo per la sicurezza del traffico, il ricorso va quindi respinto.
Va tuttavia ricordato che ogni situazione deve essere valutata singolarmente. Orbene, i casi citati sono in realtà ubicati in una posizione, dal punto di vista stradale, e su facciate di superficie sostanzialmente diverse da quella in oggetto.
Non procedendo da un esercizio scorretto del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità decidente, la risoluzione impugnata, immune da violazioni del diritto, va pertanto confermata.
Spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 2, 4, 9, 13, 17 LIns; 1, 2, 13 RLIns, 6 LCStr; 95 segg. OSStr; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.– sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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