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Numero d'incarto:
52.1998.335
Data decisione, Autorità:
26.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00335
Lugano
26 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 2 dicembre 1998 di
patr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 11 novembre 1998, no. 5091, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa 30 luglio 1998 degli insorgenti interposta contro la condizione
relativa alla chiusura dei posteggi durante il periodo notturno, imposta
nell'ambito del rilascio della licenza edilizia 16 luglio 1998 al mapp. no.
__________ RFD di __________;
preso
atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo 21 luglio 1999, dopo discussione,
il Giudice Delegato ha proposto alle parti di risolvere la vertenza mediante la
posa di una barriera nell'angolo NW (entrata) e una barriera nell'angolo SE
(uscita) con le prescrizioni seguenti:
· le barriere dovranno restare chiuse tra le 19.00 e le
07.00, riservata la possibilità di accedere ai posteggi per gli inquilini dello
stabile (avventori dell'EP esclusi). Durante il giorno le barriere potranno invece
rimanere aperte;
· i posteggi sul retro dell'immobile restano computabili
come posteggi per tutti gli inquilini;
· i ricorrenti si impegnano a posare le barriere nel più
breve tempo possibile;
ritenuto che le parti hanno accettato la soluzione
transattiva seduta stante;
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
- Il ricorso è stralciato dai
ruoli per intervenuta transazione.
§. La decisione 11 novembre 1998, no. 5091, del Consiglio di Stato
è annullata e riformata di conseguenza.
- Non si prelevano né tasse,
né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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