AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.333
Data decisione, Autorità: 31.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00333
Lugano 31 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 novembre 1998 del
contro
la decisione 11 novembre 1998 del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 17 agosto 1998 del Dipartimento del territorio mediante la quale viene negata l'autorizzazione per la posa di un lampeggiante a luce gialla intermittente su via __________ all'entrata del nucleo di __________;
viste le risposte:
15 dicembre 1998 del Consiglio di Stato;
17 dicembre 1998 del Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e manutenzione.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 21 luglio 1998 il municipio di __________ ha chiesto al Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio, della manutenzione e della segnaletica, l'autorizzazione per poter posare un lampeggiante a luce gialla intermittente su via __________, sulla strada tra __________ e __________, in prossimità della chiesa;
che tale richiesta è stata motivata con la necessità di indurre gli utenti della strada a prestare maggior attenzione, diminuendo la velocità, soprattutto in prossimità dell'uscita da via __________ e delle scuole, dove la visibilità non sarebbe ottimale;
che, con decisione 17 agosto 1998, la Divisione delle costruzioni ha negato la postulata autorizzazione, rilevando che lo stato abitativo del luogo era già ampiamente segnalato e che il lampeggiante non era necessario nel senso inteso dal municipio;
che avverso tale decisione, con ricorso 31 agosto 1998, il comune di __________ si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che in quella sede l'ente ricorrente ha ribadito l'opportunità nel caso concreto di posare un lampeggiante, dato che la visibilità del conducente che si avvicina al passaggio pedonale non sarebbe ottimale e che lo sbocco della strada di quartiere dovrebbe essere maggiormente tutelato dal pericolo;
che il Consiglio di Stato con risoluzione 11 novembre 1998 si è pronunciato sul gravame, senza esperire il sopralluogo richiesto dal ricorrente, asserendo che la situazione dei luoghi gli era perfettamente nota;
che nel merito il Governo ha rilevato che la posa di un semaforo lampeggiante può essere autorizzata soltanto nei casi esaustivamente elencati dalla legge e che lo stesso non avrebbe alcuna funzione di richiamo quanto alla sussistenza di un passaggio pedonale e di un'uscita difficoltosa, situazioni comuni che non presenterebbero nessuna particolarità rispetto a numerose altre, che parimenti si trovano all'interno di un nucleo dove già di regola si impone una maggiore prudenza agli automobilisti in transito;
che l'Esecutivo ha pure sottolineato la tendenza attuale, avallata anche nella giurisprudenza, di ridurre o addirittura smantellare i passaggi pedonali e le relative segnalazioni laddove non sono strettamente necessari, constatato che su base statistica questi, anche se debitamente segnalati, non aumentano la sicurezza dei pedoni;
che il comune di __________, con ricorso 30 novembre 1998, è insorto avanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in via principale l'autorizzazione a posare il segnale lampeggiante ed in via subordinata l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti al Consiglio di Stato, affinché, previo esperimento di un sopralluogo, emani un nuovo giudizio;
che il ricorrente censura innanzitutto un arbitrario accertamento dei fatti, non essendo stato esperito un sopralluogo, e sottolinea nel merito che la situazione del luogo in cui si vorrebbe posare il lampeggiante è eccezionale rispetto a quelle citate dall'Esecutivo nella decisione impugnata e che pertanto si impone l'adozione di particolari misure di sicurezza, quale appunto la posa del lampeggiante;
che il Consiglio di Stato e la Sezione dell'esercizio e manutenzione, nelle rispettive risposte, hanno postulato la reiezione del gravame.
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 10 cpv. 2 LALCStr), la legittimazione del Comune ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 PAmm) sono pacificamente date;
che di principio l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti e non è vincolata alle domande di prova delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che però, in ogni caso, l'autorità deve accertare in modo esatto e completo tutti quei fatti che sono rilevanti per il giudizio;
che, per la valutazione della fattispecie qui in esame, la verifica dell'esatta situazione dei luoghi, in particolare con riguardo alla visibilità, all'ubicazione del passaggio pedonale, alla densità del traffico, alla velocità tenuta dai veicoli in transito, alla presenza di pedoni vulnerabili, si appalesa essenziale;
che il Consiglio di Stato non esperendo il sopralluogo, peraltro insistentemente richiesto dall'ente ricorrente, non ha potuto accertarsi in concreto della situazione dei luoghi e della sussistenza di un potenziale pericolo, verificati i quali, eventualmente, poteva procedere al paragone con altre analoghe situazioni;
che, anche conoscendo l'ubicazione del luogo, l'autorità inferiore non poteva quindi ancora pronunciarsi con piena cognizione di causa sulla fattispecie, il sopralluogo apparendo fondamentale ai fini del giudizio;
che, giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente in casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché - esperito il sopralluogo
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
visti gli art. 10 cpv. 2 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 43, 60. 61, 62, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza
1.1. La decisione 11 novembre 1998 n. 5100 del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. Gli atti vengono rinviati al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente previo esperimento di un sopralluogo.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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