AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.327
Data decisione, Autorità: 14.01.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00327
Lugano 14 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 novembre 1998 di
contro
la decisione 11 novembre 1998, no. 5079, del Consiglio di Stato che annulla la risoluzione 6 agosto 1998 con cui il consiglio comunale di __________ ha respinto le dimissioni di tre consiglieri comunali ed accolto quelle di altri cinque;
viste le risposte:
3 dicembre 1998 del municipio di __________;
7 dicembre 1998 di __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________;
9 dicembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
10 gennaio 1999 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 24 luglio 1998 i consiglieri comunali __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ di __________, eletti sulla lista del Partito __________, hanno congiuntamente rassegnato le dimissioni dalla carica per motivi d'ordine politico, riconducibili a profondi dissidi con gli altri gruppi.
Con rapporto del 30 luglio seguente la commissione delle petizioni ha preavvisato favorevolmente le dimissioni dei primi cinque consiglieri e negativamente quelle degli altri tre, siccome al primo mandato.
B. Riunitosi il 6 agosto 1998 in seduta straordinaria, il legislativo comunale ha fatto proprio il preavviso della commissione delle petizioni. Con 15 voti favorevoli ed un astenuto ha quindi accolto le dimissioni dei primi cinque consiglieri, attivi da diverse legislature o già al beneficio dell'AVS (__________) e respinto quelle degli altri tre.
C. Contro questa decisione è insorto davanti al Consiglio di Stato __________, chiedendone l'annullamento. L’insorgente contestava la validità delle dimissioni in quanto inoltrate collettivamente e motivate da ragioni d'indole politica.
D. Con risoluzione 11 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando la predetta decisione del consiglio comunale.
Omettendo di interpellare i consiglieri dimissionari, il Governo ha ritenuto che la decisione del legislativo violasse la legge. A suo avviso, il consiglio comunale non avrebbe potuto implicitamente richiamarsi ai motivi previsti dall'art. 85 LOC, poiché questa norma disciplina le dimissioni dei municipali e non quelle dei suoi membri. Esso avrebbe dovuto prendere in considerazione le motivazioni effettivamente addotte dai dimissionari, astenendosi dal sostituirle con altre, diverse, che i diretti interessati nemmeno avevano prospettato.
Il Consiglio di Stato ha quindi rinviato gli atti al legislativo comunale affinché statuisse nuovamente sulle dimissioni inoltrategli.
E. Contro questo giudizio si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti citati in epigrafe, chiedendo il ripristino della decisione annullata.
Secondo i ricorrenti, il consiglio comunale non avrebbe affatto recepito le motivazioni addotte dal preavviso espresso dalla commissione delle petizioni. Ogni consigliere avrebbe votato secondo coscienza.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il municipio si astiene da qualsiasi presa di posizione.
I consiglieri dimissionari ribadiscono la natura politica del loro gesto.
__________ si riconferma nelle tesi sostenute in prima istanza.
Considerato, in diritto
I ricorrenti, cittadini attivi di __________, sono legittimati ad impugnare il giudizio governativo in esame anche se non hanno partecipato al procedimento di prima istanza.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Date le circostanze, può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Il consigliere comunale, una volta eletto, può comunque rassegnare le dimissioni. Le dimissioni vanno inoltrate al municipio con l’indicazione del motivo. Raccolto il preavviso della competente commissione, il municipio le trasmette al consiglio comunale per decisione (art. 45 LOC; 15 RALOC).
A differenza di quanto prevede per i municipali, che possono dimissionare soltanto in presenza di determinati motivi (art. 85 LOC), la legge non stabilisce i motivi che legittimano il consigliere comunale ad abdicare dalla carica. La LOC impone unicamente ai consiglieri comunali di motivare le dimissioni. Tale obbligo non si traduce in una limitazione delle prerogative decisionali del legislativo. Esso non gli impone in particolare di pronunciarsi unicamente sulla validità dei motivi addotti, ma lascia al consesso ampia libertà di decidere se accettare o meno le dimissioni, indipendentemente dalle giustificazioni addotte per suffragarle.
Nel silenzio della legge circa i motivi che legittimano le dimissioni di un consigliere comunale, le risoluzioni con cui il legislativo decide di accoglierle sfuggono quindi in larga misura a qualsiasi sindacato di legittimità. Salvo il caso in cui le dimissioni equivalgano ad un’elusione dell’obbligo di assumere la carica sancito dall’art. 44 LOC, sono in effetti difficilmente ipotizzabili situazioni in cui la decisione resa dal legislativo integri gli estremi di una violazione del diritto. Evenienza, questa, che può per contro più facilmente verificarsi nel caso opposto, attraverso una decisione di rigetto delle dimissioni lesiva del principio di adeguatezza.
3.1. Nel fatto che le dimissioni siano state presentate congiuntamente, anziché singolarmente, non è ravvisabile alcuna violazione della legge. La dichiarazione è in effetti stata sottoscritta personalmente da ogni consigliere dimissionario, che si è quindi assunto la piena responsabilità dell’atto.
3.2. Irrilevante dal profilo della legittimità della decisione impugnata è pure il fatto che le dimissioni siano state inoltrate direttamente al presidente del legislativo, anziché al municipio come prescrive l’art. 45 LOC. La disattenzione non configura una violazione di formalità essenziali suscettibile di inficiare la validità della risoluzione adottata.
3.3. Nel merito del provvedimento censurato occorre anzitutto rilevare che i consiglieri dimissionari hanno ricondotto il loro gesto all’atteggiamento di totale chiusura ed al boicotto di ogni loro iniziativa, messo in atto nei loro confronti dagli altri gruppi politici, che avrebbero respinto per la terza volta una loro candidatura nella votazione per eleggere il presidente del consiglio comunale.
Lo scarno rapporto 29 luglio 1998 della commissione delle petizioni si limita a proporre il rigetto delle dimissioni dei consiglieri __________, __________ e , “in quanto alla prima legislatura” e ad accogliere quelle degli altri cinque, “in quanto in attività da diverse legislature” (, __________, __________ e __________), rispettivamente “al beneficio dell’AVS”.
Il verbale della seduta del 6 agosto 1998 riporta il contenuto del suddetto rapporto e da notizia di due succinti interventi dei consiglieri comunali __________ e __________. La risoluzione che ne è scaturita non fa altro che riprendere testualmente le proposte formulate dalla commissione delle petizioni.
La decisione non è stata impugnata né da parte dei tre consiglieri comunali che si sono visti respingere le dimissioni, né da parte degli altri cinque, che hanno invece visto accolta la loro richiesta per considerazioni diverse da quelle addotte.
Contro questa decisione è insorto davanti al Consiglio di Stato il qui resistente __________, che - agendo in veste di semplice cittadino attivo - ne ha ottenuto l’annullamento.
Orbene, contrariamente a quanto assume la precedente istanza, nella motivazione che il consiglio comunale ha posto a fondamento della decisione in esame non è ravvisabile alcuna violazione del diritto. Né per il fatto che la motivazione addotta dal legislativo diverge da quella indicata dai consiglieri dimissionari. Né per il fatto che tale motivazione si ispiri implicitamente ai motivi indicati dall’art. 85 LOC, disciplinante le dimissioni dei municipali.
Decisiva ai fini del giudizio sulla legittimità della risoluzione impugnata è unicamente la conformità delle determinazioni assunte dal consiglio comunale per rapporto alla norma di legge concretamente applicabile, ovvero all’art. 45 LOC. Disposizione, questa, che si limita ad imporre ai consiglieri comunali di indicare il motivo delle dimissioni, senza per questo limitare la libertà di decisione del legislativo, costringendolo a pronunciarsi unicamente sulla validità dei motivi addotti ed impedendogli di tener conto di altre, diverse considerazioni.
Non essendo d’altro canto ravvisabile alcuna violazione dell’art. 45 LOC nel fatto che il consiglio comunale si sia indirettamente riferito ai motivi di cui all’art. 85 LOC, il ricorso va quindi accolto, ripristinando la decisione annullata dalla precedente istanza.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 44, 45, 85, 208 LOC; 15 RALOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 11 novembre 1998 del Consiglio di Stato (n. 5079) è annullata.
1.2. la decisione 6 agosto 1998 del consiglio comunale di __________ è confermata.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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