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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.325
Data decisione, Autorità: 12.01.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00325
Lugano 12 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 marzo 1998 del
contro
la decisione 11 febbraio 1998, no. 566, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'istante/insorgente avverso la decisione 7 agosto 1997 con cui il Dipartimento delle istituzioni si è rifiutato di ratificare la risoluzione 19 dicembre 1996 del Consiglio comunale di __________ stanziante un credito di fr. 146'000.-- per l'acquisto di terreni da destinare e posteggio;
vista la risoluzione 18 novembre 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 19 dicembre 1996 il consiglio comunale di __________ ha risolto all'unanimità di stanziare un credito di fr. 146'000.-- per l'acquisto delle part. no. - e __________ RFD, da destinare alla realizzazione di un posteggio pubblico conformemente alle indicazioni del PR comunale;
che versando il comune in regime di compensazione, il 27 gennaio 1997 il municipio ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di ratificare il credito votato;
che preso atto del preavviso negativo espresso dall'apposita commissione, il 7 agosto 1997 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza, ritenendo che le opere previste non fossero strettamente ed urgentemente necessarie per cui si sarebbe potuto rinviare la loro realizzazione a tempi migliori;
che con giudizio 11 febbraio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal comune di __________;
che il Governo ha in sostanza condiviso i motivi che avevano indotto il Dipartimento delle istituzioni a negare la ratifica del credito;
che nel termine di ricorso il comune di __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di riesaminare il giudizio succitato, riconsiderando la necessità dell'infrastruttura alla luce dell'evoluzione delle finanze comunali prevista dal piano finanziario 1996-2001;
che con risoluzione 18 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'istanza, trasmettendola al Tribunale cantonale amministrativo per esame come ricorso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 12 LCInt (RL 2.1.2.3);
che la legittimazione attiva del comune è certa;
che l'istanza di riesame, inoltrata prima della scadenza del termine per impugnare la decisione 11 febbraio 1998 del Consiglio di Stato, può essere esaminata come ricorso;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm): il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio; la situazione dei luoghi e delle possibilità di posteggio nel nucleo è peraltro sufficientemente nota;
che nei comuni che richiedono l'aiuto finanziario di cui all'art. 7 LCInt il Consiglio di Stato ha il diritto di approvare i conti preventivi e consuntivi, nonché le risoluzioni degli organi legislativi concernenti le spese straordinarie (art. 9 LCInt);
che nel caso in cui i conti del comune, rispettivamente le spese per investimenti, eccedessero i bisogni comunali, l'approvazione può essere negata (art. 9 cpv .1 LCInt);
che nella valutazione dell'importanza, della consistenza e dell'urgenza dei bisogni comunali l'autorità cantonale dispone di un ampio margine d'apprezzamento, censurabile da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integri gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere;
che violano il diritto sotto questo profilo le decisioni che procedono da considerazioni estranee alla materia, non si fondano su criteri oggettivi o ledono i principi fondamentali del diritto, in particolare quelli riferiti all'adeguatezza ed alla parità di trattamento;
che la decisione governativa impugnata regge alla critica dell'insorgente;
che il diniego della ratifica si fonda in effetti su considerazioni pertinenti e ragionevoli: pur rispondendo ad un'esigenza reale nella zona del nucleo, il posteggio non è invero un'opera destinata a soddisfare un bisogno primario della collettività;
che gli argomenti addotti del comune con l'atto in esame non permettono in nessun caso di considerare insostenibile la decisione del Consiglio di Stato di non ratificare per il momento un simile investimento;
che, stando così le cose, l'istanza in oggetto, esaminata quale ricorso, va senz'altro respinta;
che date le circostanze si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 9, 12 LCInt; 9 RLCInt; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
L'istanza, esaminata come ricorso, è respinta.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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