AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1998.324
Data decisione, Autorità: 29.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00324
Lugano 29 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 novembre 1998 di
__________ patrocinata da: St.leg. __________
contro
la decisione 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la risoluzione 30 luglio 1998, no. E 444, con la quale la Sezione degli stranieri le ha negato il rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
26 novembre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
26 novembre 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dal febbraio 1992 la cittadina bulgara __________ (1967) è stata posta al beneficio di più permessi di dimora di breve durata per lavorare quale artista preso alcuni locali notturni del canton Ticino.
Nel marzo 1993 le è stato rilasciato un permesso di soggiorno a scopo turistico presso il cittadino svizzero __________ Il 3 agosto 1993 le autorità le hanno poi concesso un permesso di dimora temporaneo valido sino al novembre 1993 in attesa di contrarre matrimonio con __________
B. Il 18 agosto 1993 __________ e __________ si sono uniti in matrimonio dinanzi all'ufficiale dello stato civile di __________. All'interessata è stato rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato ed avente quale ultimo termine di controllo il 18 agosto 1998.
A partire dall'ottobre 1995 l'insorgente ha pure beneficiato di diversi permessi per svolgere attività lucrativa in alcuni esercizi pubblici in Ticino.
C. a) Il 17 novembre 1995 i coniugi __________ sono comparsi davanti al Pretore di Lugano per un tentativo di conciliazione ex art. 421 CPC, che è stato dichiarato decaduto.
b) Con sentenza 3 giugno 1997 è stata pronunciata la separazione a tempo indeterminato tra i coniugi e l'omologazione della convenzione da loro sottoscritta.
D. Con decisione 30 luglio 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di dimora presentata dall'insorgente, in quanto il motivo del soggiorno (matrimonio) sarebbe venuto meno, ritenuto che i coniugi non vivono più assieme dal novembre 1995.
L'autorità dipartimentale ha ordinato alla ricorrente di lasciare il territorio del cantone entro il 30 settembre 1998.
E. Adito da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 28 ottobre 1998.
Il Governo non ha escluso di trovarsi di fronte ad un matrimonio concluso a titolo di compiacenza.
In ogni caso secondo l'Esecutivo cantonale sarebbero dati gli estremi dell'abuso di diritto, in quanto l'interessata si richiama ad un matrimonio che viene mantenuto artificialmente, al fine di conservare il permesso di dimora. In effetti nella sentenza di separazione 3 giugno 1997 è stato accertato che i coniugi __________ vivono ormai separati dal novembre 1995 e che il matrimonio è gravato da un'insanabile turbativa (cfr. sentenza 3 giugno 1997 della pretura di Lugano, sezione 6, pag. 2).
F. Contro la predetta pronuncia governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Asserisce che fin dall'inizio l'unione coniugale è stata basata su sentimenti di affezione, di stima reciproca e di amore. Sono pertanto infondati i dubbi espressi dal Consiglio di Stato circa la presenza di un matrimonio fittizio.
Lamenta una violazione del diritto di essere sentita, in quanto l'Esecutivo cantonale non ha interrogato né la ricorrente stessa né suo marito e neppure altri testimoni, la cui audizione era stata espressamente richiesta. Tale violazione è comunque sanabile, qualora le prove summenzionate venissero assunte in questa sede. Queste dimostreranno che il matrimonio è stato realmente voluto e che le allusioni del Governo sono assolutamente infondate.
I considerandi della sentenza pretorile 3 giugno 1997, così come il verbale di udienza 7 maggio 1997 sono stati redatti con formule standard, senza tener conto di quanto le parti hanno effettivamente dichiarato. La lacunosa conoscenza della lingua italiana non ha poi permesso all'insorgente di comprendere pienamente il significato di quanto verbalizzato. Inoltre la sentenza di separazione si basa su di un'istruttoria limitata, durante la quale è stata tenuta un'unica udienza, durata pochi minuti. Era dunque impossibile per il Pretore appurare se i coniugi in futuro avrebbero o meno ripreso la vita comune. Inoltre se __________ non avesse avuto intenzione di ripristinare l'unione, avrebbe chiesto il divorzio e non la separazione. Lo stesso dicasi per la ricorrente: se essa avesse solo voluto aggirare le disposizioni in merito al rilascio del permesso di dimora, essa non avrebbe fatto capo alla separazione legale dal marito, bensì si sarebbe limitata a vivere di fatto separata.
I coniugi __________ non hanno mai inteso considerare la separazione legale come irreversibile e la turbativa come insanabile. Se così fosse stato, essi avrebbero invece scelto la procedura di divorzio. L'assunzione delle prove sopra menzionate dimostrerà che i coniugi __________ hanno sempre mantenuto ottimi rapporti anche dopo la separazione.
La decisione impugnata poggerebbe dunque su di un apprezzamento giuridico erroneo dei fatti e sarebbe manifestamente insostenibile. Sarebbe dunque dato un caso di abuso di diritto (rectius: di potere) giusta l'art. 61 cpv. 2 3. alinea PAmm.
G. All'accoglimento del ricorso di oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione degli stranieri, delle cui motivazioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
H. Con scritto 15 dicembre 1998 il patrocinatore della ricorrente ha prodotto tre fotografie che ritraggono i coniugi __________, a comprova dell'effettivo legame sentimentale sussistente tra i coniugi.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 7 cpv. 1 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Questo diritto si estingue qualora sorga un motivo di espulsione. Al momento in cui ha chiesto il rinnovo del permesso di dimora la ricorrente risultava sposata con un cittadino svizzero, motivo per cui di principio essa avrebbe diritto all'ottenimento del permesso richiesto. Il quesito a sapere se esista un motivo di espulsione (art. 7 cpv. 1 LDDS), oppure se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri o se v'è stata altra forma di abuso (art. 7 cpv. 2 LDDS e art. 2 cpv. 2 CC) attiene al merito. Assodato che per le ragioni dinanzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
In ogni caso né la legislazione cantonale né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per scritto (DTF 117 II 132, consid. 3b, pag. 137 e rinvii; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, Bellinzona / Cadenazzo 1988, n. 141 e 146).
2.2. In virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte le richieste formulate dalla ricorrente non vengono accolte.
L'insorgente ha infatti già avuto modo di esprimersi per scritto. Davanti al Consiglio di Stato essa ha inoltre presentato anche un allegato di replica, atto che la procedura amministrativa ammette solo in casi eccezionali. Essa ha dunque avuto ampie possibilità per esporre le sue ragioni.
Considerate le prove già presenti agli atti, questo Tribunale ritiene che neppure l'audizione del marito o di ulteriori testi fornirebbe elementi di rilievo per il giudizio.
Il gravame può dunque essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del complemento istruttorio esperito da questo Tribunale (richiamo dell'incarto della Pretura di Lugano, sezione 6, relativo alla procedura di separazione tra i coniugi __________, art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.3. Ne discende che anche il procedere del Governo cantonale è immune da rimproveri in questo ambito, avendo motivato esaurientemente il suo rifiuto ad assumere le prove offerte (cfr. decisione 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato, cifra 8, pag. 4).
3.2. La separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di dimora (DTF 118 Ib 151 consid. 3d). Il legislatore ha infatti preferito far dipendere il diritto ad un permesso di soggiorno unicamente dall'esistenza di un legame coniugale formale (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta, al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è dunque voluto impedire che lo straniero venga allontanato, poiché il proprio coniuge ha ottenuto una separazione di fatto e una di diritto giusta le norme concernenti le misure di protezione dell'unione coniugale. Si è inoltre inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere, egli stesso, l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, e segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera (STF inedita 1. novembre 1993 in re Yörük consid. 5b).
3.3. L'abuso di diritto sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133, Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78).
Il Tribunale federale ha sino ad ora rinunciato a definire i casi in cui si manifesta un abuso di diritto, indicando esplicitamente che un eventuale abuso di diritto deve essere valutato secondo le circostanze del caso concreto.
In ogni caso soltanto l'abuso manifesto può essere preso in considerazione (DTF 121 II 103). Per esempio sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso di diritto allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente al solo scopo di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4; STF inedita 11 febbraio 1997 in re __________). Da osservare che l'esistenza di alcuni indizi di matrimonio fittizio insufficienti per l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LDDS non portano necessariamente a considerare che vi sia abuso di diritto (DTF 123 II 49 consid. 4 e 5).
Durante l'esperimento di conciliazione __________ ha confermato l'esistenza di una profonda turbativa ed entrambi i coniugi hanno escluso una riconciliazione (cfr. verbale 17 novembre 1995). Inoltre durante l'udienza preliminare il giudice civile competente ha accertato che l'incompatibilità di carattere esistente tra __________ e __________ ha condotto ad un'insanabile turbativa (cfr. verbale d'udienza 7 maggio 1997, pag. 1). Anche nella convenzione di separazione redatta dai patrocinatori dei coniugi __________ e da loro firmata, vi è scritto che l'unione è compromessa da "una profonda ed insanabile turbativa".
Considerata l'univocità di tali documenti, questo Tribunale giunge alla conclusione che il matrimonio in questione esiste unicamente a livello formale e che dal novembre 1995 esso è svuotato di ogni significato concreto.
Prive di fondamento sono le giustificazioni addotte dalla ricorrente, secondo cui questi documenti sarebbero stati redatti con formule standard, senza tener conto di quanto le parti hanno effettivamente dichiarato. In effetti, se così fosse stato, l'insorgente avrebbero immediatamente contestato la loro veridicità. Invece essa ha sollevato tali censure solo dopo che la Sezione degli stranieri le ha rifiutato il rinnovo del permesso di dimora, richiamandosi agli atti della procedura civile di separazione. Tale comportamento non può essere protetto.
Neppure appare credibile che la ricorrente non abbia compreso il significato di quanto verbalizzato a causa delle sue limitate conoscenze della lingua italiana. Risiedendo in Ticino dal 1992, ossia da ben sei anni, è da escludere che essa non padroneggi a sufficienza la lingua italiana, tanto da non comprendere il significato dei documenti sopracitati.
Dai risultati delle tavole processuali risulta dunque che il matrimonio tra i coniugi __________ è da ritenersi definitivamente concluso a partire dal novembre 1995, e che da allora non è più intervenuta alcuna riconciliazione. Agli atti non figura d'altronde alcuna prova che dimostri la ripresa della vita coniugale. Dal 1995 ad oggi i coniugi non hanno ripreso ad abitare assieme, né hanno postulato la cessazione della separazione legale.
Il fatto che essi abbiano postulato solo la separazione al posto del divorzio non dimostra che il rapporto coniugale è ancora esistente. Le chiare ed inequivocabili affermazioni da essi rese provano esattamente il contrario, ossia che il rapporto è definitivamente concluso. Si osserva infine che il marito aveva chiesto il divorzio: solo in un secondo tempo, a seguito delle trattative intercorse tra le parti, essi si sono accordati di chiedere solo la separazione.
È ben vero che nelle fotografie prodotte i coniugi __________ sembrano una coppia felicemente sposata. Esse non provano tuttavia che dal giorno della separazione sia stata ripresa un'unione realmente vissuta.
Considerate le prove agli atti questo Tribunale giunge al convincimento che l'insorgente non è intenzionata a risiedere nel nostro paese per mantenere vivo il proprio matrimonio. Ritenuto che l'unione coniugale è terminata nel 1995, il richiamarsi a tale vincolo per ottenere il rilascio del permesso di dimora si appalesa come un chiaro caso di abuso di diritto, non meritevole di protezione.
Pertanto a __________ non spetta alcun diritto al rinnovo del permesso di dimora giusta l'art. 7 cpv. 1 LDDS.
L'insorgente non può neppure prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU. In effetti per appellarsi a tali garanzie, lo straniero deve dimostrare che tra lui ed il coniuge svizzero esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib 145). Visti i motivi esposti in precedenza, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito.
Considerate le motivazioni sopra esposte, la questione a sapere se l'unione dei coniugi __________ sia da considerare un matrimonio fittizio può restare indecisa, dovendo il ricorso essere respinto per altri motivi.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso va dunque respinto e la risoluzione impugnata va confermata, siccome conforme al diritto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 ed 8 CEDU; 4 Cost.; 7 LDDS; 10 lett. a LALPS; 2 cpv. 2 e 175 CC; 1 ss. PAmm in particolare 18 cpv. 1, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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