AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.323
Data decisione, Autorità: 14.12.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00323
Lugano 14 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 novembre 1998 di
__________ patrocinato dal dott. jur. __________
contro
la risoluzione 28 ottobre 1998 (n. 4970) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 giugno 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di decadenza del permesso di domicilio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (12 settembre 1956), cittadino italiano, è entrato in Svizzera il 24 gennaio 1966 con lo scopo di ricongiungersi con i genitori ivi domiciliati ottenendo nel contempo il permesso C con prossimo termine di controllo fissato al 15 ottobre 2000.
A partire dal 1975 egli ha più volte interessato le autorità di polizia e giudiziarie penali (segnatamente furto, violazione alla LStup e alla LCStr) ed è stato ammonito dalla competente autorità in materia di stranieri per sei volte. Dal 6 febbraio 1997 è carico dell'assistenza pubblica. Attualmente è sottoposto a patronato penale.
B. L'8 settembre 1997 la Sezione degli stranieri ha comunicato a __________ che stava esaminando la possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio, invitandolo a prendere posizione per iscritto circa eventuali impedimenti per un rientro definitivo in Patria. L'autorità ha motivato tale scritto perché lo straniero aveva nuovamente interessato l'autorità giudiziaria, nonostante i precedenti ammonimenti e le garanzie da egli sottoscritte di non più ricadere in condanne.
Il 18 settembre l'interessato ha indicato di avere nel Cantone Ticino la sua famiglia, nonché tutti i suoi interessi ed affetti. Ha aggiunto che doveva stare vicino alla madre perché affetta da una grave malattia e doveva subire un serio intervento chirurgico. Ha pure soggiunto che a quel momento, con l'aiuto del patronato penale, aveva trovato un monolocale a __________ e un lavoro quale operaio a tempo pieno presso il __________. Ha concluso chiedendo all'autorità di nuovamente conferirgli fiducia.
C. Con decisione 19 giugno 1998
In sostanza, il dipartimento ha rilevato che nonostante i diversi ammonimenti a seguito delle diverse condanne, egli ha continuato in seguito ad interessare ancora le autorità di polizia e giudiziarie. Ha considerato che egli poteva risiedere in un Paese dell'UE, segnatamente nella zona di confine italiana dove il tenore di vita è analogo a quello presente in Ticino, e che poteva tuttavia rientrare in futuro in Svizzera in qualità di turista a condizione di tenere un ineccepibile comportamento. Allo straniero è stato fissato il 30 settembre 1998 quale ultimo termine per lasciare il territorio cantonale.
D. Adito da __________, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato il 28 luglio 1998 siccome tardivo. Ha osservato al proposito che la decisione avversata inviata per raccomandata è stata ritirata sabato 20 giugno 1998 dalla proprietaria del ristorante dove alloggiava il ricorrente. Donde l'intempestività, il termine essendo scaduto già il lunedì 6 luglio 1998. A tale proposito, il Governo ha considerato irrilevante il fatto che l'operatore __________ che si occupa del ricorrente era assente a causa di un grave incidente e che l'Ufficio del patronato era venuto a conoscenza del provvedimento solo il 20 luglio seguente.
A titolo abbondanziale ha nondimeno considerato il gravame in tutti i casi infondato nel merito in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. a, b, d LDDS, riprendendo ed ampliando quanto ritenuto dall'autorità di prime cure. Secondo l'Esecutivo cantonale il ricorrente, oltre ad interessare diverse volte le autorità di polizia e giudiziarie come pure l'assistenza pubblica per complessivi fr. 32'989.– senza effettuare rimborsi, ha dimostrato di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento elvetico. Il Governo ha concluso ritenendo la decisione impugnata, legittima, adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità. La pedissequa istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è stata respinta.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento subordinatamente la sospensione del rimpatrio con un periodo di prova alfine di dimostrare la correttezza del suo comportamento.
In ordine censura la decisione di irricevibilità.
Nel merito sostiene che il debito assistenziale non è rilevante e difficile da rimborsare. Sottolinea inoltre che gli episodi delinquenziali sono classificabili quali reati minori sul patrimonio e che con l'aiuto degli operatori sociali si sta avviando verso l'affrancazione dalla tossicodipendenza. Contesta infine la negata concessione dell'assistenza giudiziaria siccome il gravame non era sprovvisto di esito favorevole postulando la richiesta anche in questa sede. Infine chiede che al gravame venga conferito effetto sospensivo.
F. Il gravame non è stato intimato alla controparte.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Sennonché, indipendentemente dalla questione se sussista un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora (DTF 99 Ib 4 consid. 2, consid. 1a non pubblicato in DTF 120 Ib 369 segg. e 112 Ib 1 segg.; Rep. 1987 169).
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Se si verificano più cause di espulsione di cui nessuna singolarmente, in virtù del principio della proporzionalità, autorizza tale misura, si procederà ad un apprezzamento generale; il provvedimento adottato sarà dunque considerato adeguato solo dopo aver esaminato nel complesso tutti i fatti emergenti suscettibili di giustificare l'allontanamento dello straniero (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
3.1. Giusta gli art. 10 lett. a LALPS e 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso entro il termine perentorio di 15 giorni dall'intimazione.
Nell'evenienza concreta, è incontestato che la decisione 19 giugno 1998 della Sezione degli stranieri è stata inviata per posta raccomandata e consegnata sabato 20 giugno alla proprietaria del__________ __________ a __________ dove alloggiava __________. Non risulta, e nemmeno viene contestato, che la signora non fosse abilitata a ritirare tale raccomandata (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14). Potendo prenderne conoscenza a partire da quel momento, la decisione va considerata come pervenuta nella sfera personale dell'interessato il 20 giugno 1998 (cfr. DTF 109 Ia 18 consid. 4 e rinvii). Ne consegue che il termine di 15 giorni per impugnare il provvedimento scadeva il 6 luglio, il giorno precedente essendo festivo (art. 10 cpv. 3 PAmm). Dato che il ricorso è stato intimato solo il 28 luglio 1998, esso risulta ampiamente intempestivo.
3.2. Le obiezioni sollevate dal ricorrente al proposito non possono essere accolte.
Innanzitutto l'attenuante della scemata responsabilità nelle sue azioni dovuta alla tossicodipendenza ha rilevanza in materia di punibilità in sede penale, non nell'ambito della presente procedura amministrativa.
Inoltre il ricorrente non è interdetto. Egli ha del resto preso posizione per iscritto il 18 settembre 1997 in merito alla possibilità ventilata dalla Sezione degli stranieri di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio, dimostrando altresì di conoscere la portata del provvedimento. Risulta pure che il 3 luglio 1998 egli ha portato la decisione di rimpatrio, la quale indicava l'impugnabilità della stessa entro 15 giorni, all'Ufficio del patronato con la richiesta di consegnarla al suo operatore di riferimento __________ perché potesse spiegargli come procedere (doc. B). Dato che quest'ultimo era assente dal 30 giugno precedente siccome vittima di un grave incidente della circolazione, ci si può invero chiedere come mai il ricorrente, messo al corrente di ciò, non abbia informato del provvedimento il sostituto del suo operatore sociale o altra persona affinché potesse aiutarlo al proposito. A maggior ragione dal momento che egli è passato più volte nel corso di quei giorni presso tale sede (doc. B).
D'altro canto, il fatto che egli sia sottoposto a patronato e che gli operatori hanno dovuto intervenire circa due anni fa perché ridotto in un estremo stato di indigenza (doc. B) non può essergli di soccorso. L'Ufficio del patronato non è organo di tutela ed ha un ruolo unicamente socioeducativo. (v. art. 1 Regolamento sul patronato nel Cantone Ticino, RL 4.2.1.1.6). Infatti il suo compito è quello di ricondurre ad onestà di vita le persone che gli sono state affidate assistendole e consigliandole, segnatamente procurando loro collocamento e lavoro come pure vigilare affinché tali persone dedite agli stupefacenti siano collocate in un ambiente favorevole e, se necessario, siano controllate da un medico (art. 47 CP). D'altronde l'Ufficio in questione si occupa dell'insorgente unicamente come caso volontario in quanto le ultime condanne dello stesso non sono sfociate in un mandato di patronato (doc. B). Del resto, anche se il suo operatore sociale avesse un ruolo determinante nella gestione degli affari del ricorrente, non risulta che ne fosse il rappresentante. Va infine sottolineato che il quesito a sapere come mai, a seguito dell'incidente dell'operatore di riferimento, nessuno dell'Ufficio del patronato abbia assistito il ricorrente in merito alla decisione di rimpatrio - del resto già ventilato l'8 settembre 1997 dalla Sezione degli stranieri allorquando egli era già in contatto con il patronato - consegnata loro il 3 luglio e da loro presa in conoscenza solo il 20 luglio, non spetta allo scrivente Tribunale delucidare.
A titolo abbondanziale va nondimeno rilevato che il gravame sarebbe infondato nel merito. La miriade di reati a carico dell'insorgente, accertati dal Consiglio di Stato, e la lunga serie di ammonimenti, nonché il carico assistenziale continuo e rilevante adempiono i requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a, b, d LDDS. La decisione dipartimentale si rivela pertanto legittima, adeguata alle circostanze ed ossequiosa del principio della proporzionalità.
L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm).
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 6, 9, 10, 11, 16 LDDS; 8, 10, 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 10, 14, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, __________ (12 settembre 1956), cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 gennaio 1999 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.– sono a carico dell'insorgente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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