AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.322
Data decisione, Autorità: 02.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00286-322
Lugano 2 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi della
patrocinata da: avv. __________
a) del 12 ottobre 1998
contro
la risoluzione 24 settembre 1998 (n. 4397) della presidente del Consiglio di Stato che ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame inoltrato dall'insorgente il 21 agosto 1998 contro le decisioni 15 luglio 1998, con cui il municipio di __________ ha revocato con effetto immediato l'autorizzazione provvisoria concessa il 10 giugno precedente per lo svolgimento di attività musicali presso il ristorante __________, e 11 agosto 1998, con cui la stessa autorità ha ordinato di sospendere ogni attività musicale presso il menzionato ristorante e di rispettare gli orari di apertura e di chiusura dello stesso;
b) del 18 novembre 1998
contro
la risoluzione 28 ottobre 1998 (n. 4958) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 21 agosto 1998 dell'insorgente contro le decisioni 15 luglio 1998 e 11 agosto 1998 suddette del municipio di __________
viste le risposte:
28 ottobre 1998 della Presidente del Consiglio di Stato;
4 novembre 1998 del municipio di __________;
al ricorso sub. a);
1º dicembre 1998 del Consiglio di Stato;
9 dicembre 1998 del municipio di __________;
al ricorso sub. b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Da quanto risulta dall'incarto, il 4 aprile 1996 il municipio di __________ ha rilasciato una licenza edilizia per l'inserimento di un esercizio pubblico presso il centro nord-sud, al mapp. __________ di quel comune, posto in zona R-Ar (mista residenziale e artigianale). Il 24 dicembre 1997 l'Esecutivo di quel comune ha invece negato la concessione di una licenza edilizia per destinare quei locali a piano-bar. Il 16 maggio 1998 il municipio ha indi autorizzato l'apertura provvisoria di un ristorante senza alloggio (ristorante __________) presso quell'immobile, in attesa che fosse esperita una procedura di variante di licenza edilizia inoltrata il giorno precedente concernente un aumento della superficie dell'esercizio pubblico. Facendo riferimento a ripetuti disturbi della quiete pubblica, attestati da quattro rapporti della polizia comunale (di __________), con decisione 3 giugno 1998 l'Esecutivo ha ordinato alla gerente, __________, di sospendere l'attività musicale in atto presso l'esercizio in parola, poiché questo non beneficiava di alcuna licenza edilizia per lo svolgimento della stessa. Dopo un incontro con gli interessati, con lettera 10 giugno 1998 il municipio di __________ ha informato __________ e __________, quest'ultima gestore dell'esercizio, di non aver nulla in contrario allo svolgimento, a titolo provvisorio, di un'attività musicale presso il ristorante Majevica sino alle ore 23.00. Il 13 luglio 1998 il municipio ha rilasciato ai proprietari del mapp. 237, __________ e __________, la licenza edilizia "in sanatoria per la trasformazione con parziale cambiamento di destinazione in ristorante pasticceria e parcheggi" del fondo stesso. In coincidenza con il rilascio della licenza edilizia, con decisione del 15 successivo il municipio di __________ ha revocato con effetto immediato l'autorizzazione provvisoria concessa il 10 giugno precedente per lo svolgimento di attività musicali presso il ristorante __________. Con decisione 11 agosto 1998 il municipio di __________, preso atto del mancato ossequio di quanto precedentemente disposto, ha ordinato a __________ A, gestore dell'esercizio, ed a __________ e __________, proprietari dell'immobile, di sospendere ogni attività musicale presso il ristorante __________ e di rispettare gli orari di apertura e di chiusura dello stesso. L'ordine, che é stato impartito sotto la comminatoria delle sanzioni previste dall'art. 292 CPS, toglieva l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
B. a) Con ricorso 21 agosto 1998 __________ é insorta innanzi al Consiglio di Stato contro le decisioni 15 luglio 1998 e 11 agosto 1998, delle quali ha chiesto l'annullamento ed inoltre che le fosse confermata la possibilità di svolgere delle attività musicali sino alle ore 23.00 presso il ristorante __________. In via provvisionale essa ha anzitutto domandato che al gravame fosse conferito effetto sospensivo. Appoggiandosi agli art. 111 cpv. 1 RLespubb, 22 del regolamento comunale sulla polizia locale e 3 dell'ordinanza municipale sugli esercizi pubblici la ricorrente ha sostenuto, nel merito, di non abbisognare di alcuna autorizzazione municipale per poter ospitare esibizioni musicali nell'esercizio pubblico sino alle ore 23.00. Quest'ultimo era inoltre già stato dotato dell'isolazione fonica necessaria per accogliere un locale notturno. L'attività del ristorante - ha proseguito l'insorgente - non aveva infine mai realmente arrecato disturbo ai vicini né alla quiete pubblica. La ricorrente ha prodotto una serie di documenti, ha chiesto il richiamo degli incarti edilizi e relativi all'esercizio pubblico, l'esperimento di un sopralluogo e di un perizia volta a accertare le emissioni foniche derivanti allo svolgimento di attività musicali presso il ristorante __________.
b) Anche i proprietari dello stabile, __________ e __________ e __________, sono insorti contro la decisione 11 agosto 1998 innanzi al Consiglio di Stato con ricorso del 31 agosto successivo, adducendo che ogni eventuale responsabilità ricadeva sull'amministratore della __________, __________, e che il giorno stesso avevano inoltrato la disdetta del contratto di locazione del locale pubblico.
C. Con risoluzione 24 settembre 1998 la presidente del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. __________ ha impugnato quella risoluzione con gravame 12 ottobre 1998 innanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarla e di concedere il sollecitato effetto al suo ricorso 21 agosto 1998.
D. Con risoluzione 28 ottobre 1998 il Governo ha evaso nel merito il ricorso 21 agosto 1998 di __________, respingendolo. Esso ha rilevato, sulla scorta dei numerosi rapporti di polizia versati agli atti dal municipio, che le serate musicali organizzate presso il ristorante __________ andassero ben oltre le ore 23.00, termine ultimo per far musica a tenore degli art. 22 del regolamento di polizia locale e 3 dell'ordinanza municipale sugli esercizi pubblici, cagionando molestia ai vicini e turbando la quiete pubblica. Per questo motivo il Consiglio di Stato ha tutelato le decisioni municipali in applicazione della clausola generale di polizia.
E. Con impugnativa 18 novembre 1998 __________ é insorta davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo appena menzionato, della quale ha postulato, in via principale, il suo annullamento insieme a quello delle decisioni municipali che esso ha protetto e, in via subordinata, la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato affinché abbia a completare l'istruttoria. La ricorrente ribadisce la tesi secondo cui ella non abbisogna di alcuna autorizzazione per far musica sino alle ore 23.00, contesta di aver turbato la quiete pubblica, obiettando altresì che le lamentele, infondate, sono sempre venute da un solo vicino, nega la competenza del municipio di applicare disposizioni della legislazione di protezione ambientale così come l'adempimento dei requisiti che legittimino quest'ultima autorità a far capo alla clausola generale di polizia. L'insorgente critica anche il diniego, oltretutto immotivato, del Consiglio di Stato di assumere i mezzi di prova offerti: i fatti sono pertanto stati accertati, a suo giudizio, in maniera incompleta.
La ricorrente ha inoltre domandato che il suo ricorso 12 ottobre 1998 contro la risoluzione 24 settembre 1998 della presidente del Governo venga dichiarato privo di oggetto, poiché superato dal giudizio di merito del 28 ottobre 1998. Essa ha chiesto nel contempo al presidente del Tribunale di conferire in via provvisionale al suo ricorso l'effetto sospensivo; richiesta cui essa ha però rinunciato con scritto 23 dicembre 1998.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE, 208 cpv. 1 LOC, 21 cpv. 4 PAmm), i ricorsi sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm). Essi sono pertanto ricevibili in ordine. Possono inoltre essere decisi sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm): l'assunzione delle prove di cui la ricorrente chiede l'assunzione, oltretutto previa retrocessione della causa al Consiglio di Stato, non appare difatti necessaria.
Il problema alla base delle controverse decisioni municipali, avallate da parte del Consiglio di Stato, é costituito dallo svolgimento di attività musicali presso il ristorante __________, intraprese in sostanza immediatamente dopo la sua apertura provvisoria, che ha avuto luogo il 16 maggio 1998. Come risulta dai documenti versati agli atti dalla ricorrente innanzi al Governo, queste esibizioni sono state offerte da un'orchestra di quattro elementi, la __________, ingaggiata dalla ricorrente per il periodo 1 giugno-30 novembre 1998. Dopo aver ordinato la sospensione di ogni attività musicale (decisione 3 giugno 1998), il municipio di __________ l'ha transitoriamente autorizzata fino alle ore 23.00 con risoluzione 10 giugno 1998, che esso ha però revocato il 15 luglio successivo. Quest'ultimo atto é stato completato con decisione 11 agosto 1998. Il Governo ha tutelato quelle decisioni in applicazione della clausola generale di polizia. Il giudizio dell'istanza inferiore deve essere condiviso, se non nella motivazione, sicuramente nel risultato.
3.1. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale. Queste funzioni hanno specialmente per oggetto, a tenore dell'art. 107 cpv. 2 LOC (cfr. inoltre art. da 23 a 26 RALOC): il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità (lett. a); la tutela della pubblica salute ed igiene (lett. b); le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo (lett. c); le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale, riservate le norme della legge federale e cantonale (lett. d); le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi (lett. e).
3.2. Questo Tribunale ha ripetutamente avuto modo di spiegare che l'art. 107 LOC é essenzialmente una norma attributiva di competenze. Essa si limita infatti di principio a designare, all'interno del comune, l'organo (municipio) al quale é demandato il compito di tutelare i cosiddetti beni di polizia. Esso non determina invece né la natura, né le modalità degli interventi ammissibili. Il contenuto delle singole misure deve invece essere fissato da ulteriori, specifiche norme di diritto materiale. E' tuttavia riservato il caso in cui ricorrono i requisiti per far capo alla cosiddetta clausola generale di polizia: rimedio di natura sussidiaria che, in caso di urgenza, permette al municipio di adottare misure atte a prevenire rispettivamente eliminare un pericolo grave e diretto per i beni di polizia fondandosi direttamente sull'art. 107 LOC (RDAT I-1993 N. 2 consid. 2.1. con numerosi rinvii).
3.3. La costruzione e la gestione di un esercizio pubblico soggiace al rispetto di svariate disposizioni di diritto pubblico. Per quanto interessa più particolarmente il contenimento del disturbo che un esercizio pubblico é atto ad arrecare sulle sue adiacenze entrano in linea di conto - segnatamente - la legislazione edilizia, pianificatoria, ambientale, quella concernente gli esercizi pubblici e quella di tutela della quiete pubblica. Trattasi pertanto di un complesso di norme assai esteso, la cui applicazione permette - di principio - di regolamentare rispettivamente ridurre efficacemente la molestia derivante dal funzionamento di un locale pubblico, senza dover far capo ad un rimedio di natura sussidiaria, tale la clausola generale di polizia. Né, in realtà, il municipio __________ si é appoggiato - e comunque non doveva nemmeno appoggiarsi - su questo istituto d'emergenza per legittimamente colpire la ricorrente. In effetti la revoca dell'autorizzazione provvisoria a far musica al ristorante __________ é stata disposta con risoluzione 13 luglio 1998, notificata il 15 luglio successivo, ovvero in coincidenza con il rilascio della licenza di costruzione "in sanatoria per la trasformazione con parziale cambiamento di destinazione in ristorante e pasticceria e parcheggi" concernente l'esercizio pubblico, parimenti disposta con risoluzione del 13 luglio 1998 e notificata il 16 successivo. Quell'atto rilevava come la domanda di costruzione non contemplasse lo svolgimento di un'attività musicale all'interno del locale, per cui le condizioni particolari della licenza precisavano che l'installazione di un impianto fisso per la riproduzione di musica o la tenuta di serate danzanti regolari con un'orchestra presupponevano l'inoltro di una domanda di costruzione ed il conseguimento di una licenza edilizia. La licenza edilizia richiamava inoltre le restrizioni imposte con l'avviso dipartimentale 3 luglio 1998, giusta il quale non poteva essere svolta alcuna attività musicale: nell'eventualità appena accennata (trasformazione del locale in piano-bar, disco-bar, dancing o simili) quell'avviso specificava che si sarebbe dovuto preliminarmente presentare una perizia fonica. Nella lettera 15 luglio 1998 di revoca dell'autorizzazione provvisoria allo svolgimento di attività musicali il municipio aveva pertanto espressamente specificato che questa fosse ordinata "nel rispetto" della testé ricordata licenza edilizia. Il fatto poi che questa revoca fosse totale, volta cioè ad impedire qualsiasi attività musicale, e prescindesse pertanto dagli orari entro i quali simile attività poteva essere considerata lecita a tenore degli art. 22 del regolamento comunale di polizia locale e 3 cpv. 1 dell'ordinanza municipale sugli esercizi pubblici, ovvero sino alle ore 23.00, convalida ulteriormente la dipendenza di quella misura dal permesso di costruzione. La completazione della revoca in discussione con l'ulteriore decisione municipale 11 agosto 1998, che ribadiva il divieto di tenere concerti presso il ristorante __________, minacciando le sanzioni previste dall'art. 292 CPS e togliendo nel contempo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, ricordava parimenti che l'attività svolta nel locale pubblico non era conforme a quanto approvato mediante la menzionata licenza edilizia. E' ben vero che quella risoluzione municipale rilevava come lo svolgimento di attività musicali creasse disturbo alla quiete notturna e che ciò era attestato da numerosi rapporti di polizia, i quali riferivano circa la tenuta di concerti fin ben oltre le 23.00: disturbo comunque contestato dalla ricorrente. Ma questo nulla toglie al fatto che il municipio avesse in primo luogo negato la possibilità di tenere ogni sorta di manifestazioni a carattere musicale presso l'esercizio pubblico in parola per motivo di contrasto con il permesso edilizio che lo concerneva. In ogni caso, poiché l'attività autorizzata dell'esercizio pubblico era stata predefinita e circoscritta in sede di licenza edilizia in applicazione del diritto pianificatorio e di tutela dell'ambiente, la legittimità dei controversi divieti doveva essere necessariamente esaminata in funzione di quanto specificatamente autorizzato in quella sede, non invece della clausola generale di polizia, ovvero di un (generico) diritto sussidiario.
3.4. Ferme queste premesse il ricorso deve essere respinto, poiché le decisioni emesse dal municipio di __________ sono semplicemente volte a far rispettare alla ricorrente, gestore del ristorante __________, la licenza edilizia rilasciata da codesta autorità il 13/16 luglio 1998 ai proprietari dello stabile, __________ e __________, rimasta inimpugnata e pertanto regolarmente cresciuta in giudicato. Invano la ricorrente pretende di poter comunque far musica (nel senso sopradescritto, ovvero mediante orchestra) sino alle ore 23.00 appellandosi agli art. 111 cpv. 1 RLespubb, 22 del regolamento comunale sulla polizia locale e 3 dell'ordinanza municipale sugli esercizi pubblici: l'applicazione di queste disposizioni non pregiudica quella del diritto pianificatorio (RDAT 1995 N. 36, consid. 2c in fine) e di tutela dell'ambiente (URP 1997 495 segg., consid. 6d) che devono essere considerati in sede di rilascio di una licenza edilizia.
Nel ricorso inoltrato il 18 novembre 1998 la ricorrente ha chiesto che il suo gravame inoltrato il 12 ottobre 1998 contro la decisione cautelare della presidente del Governo del 24 settembre precedente venga stralciato dai ruoli siccome reso privo di oggetto dalla decisione di merito emessa dal Governo il 28 ottobre 1998. Questa richiesta deve essere accolta.
La tassa di giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 107 LOC, 21 LE, 3, 18, 21, 28, 31, 43, 46, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso 12 ottobre 1998 é stralciato dai ruoli.
Il ricorso 18 novembre 1998 é respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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