AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.313
Data decisione, Autorità: 27.01.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00313
Lugano 27 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 novembre 1998 di
____________________patrocinati dall'avv. __________
contro
la decisione 20 ottobre 1998 del Consiglio di Stato (no. 4826) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 6 agosto 1998 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per la trasformazione di un ristorante in locale notturno attuata nello stabile di loro proprietà (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
17 novembre 1998 del Municipio di __________;
20 novembre 1998 dell'Ufficio dei permessi e dei passaporti, Bellinzona;
25 novembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di uno stabile situato nella zona del centro storico di __________ (part. no. __________ RFD) in via __________. Al piano terreno vi è un esercizio pubblico, che sino al 1990 era attivo come ristorante senz'alloggio.
Il 2 febbraio 1990 __________ gerente del ritrovo, ha chiesto all'allora Dipartimento di Polizia di autorizzarla in via di massima a trasformarlo in un locale notturno (piano-bar).
Il 20 aprile 1990 l'autorità cantonale ha accolto l'istanza, garantendo il rilascio della patente richiesta alla condizione che i piani per la sistemazione dell'esercizio venissero approvati secondo la LE. Copia della decisione è stata notificata al municipio di __________.
B. Il 23 gennaio 1991 i ricorrenti hanno notificato al municipio di Locarno l'intenzione di procedere ad alcuni lavori interni di ristrutturazione dell'esercizio pubblico al fine di trasformarlo in locale notturno (piano-bar), come all'assicurazione di massima rilasciata loro dall'autorità cantonale.
Il 15 febbraio 1991 il municipio ha autorizzato i ricorrenti ad eseguire i lavori notificati, dichiarando di aver preso atto dell'intenzione di trasformare il ritrovo in un locale notturno e sollecitando alcune precisazioni relative all'eventuale posa di un orinatoio, rispettivamente al potenziamento dell’impianto di aerazione esistente.
Ottenuti i ragguagli richiesti, il 28 febbraio 1991 il municipio ha concesso il nullaosta alla trasformazione, dandone comunicazione ai confinanti con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
C. Negli scorsi anni l’attività del locale notturno ha dato luogo a reclami da parte del vicinato. Ritenendo che le licenze 15 e 28 febbraio 1991 fossero state rilasciate in modo irrito e fossero quindi viziate da nullità assoluta, il 6 agosto 1998 il municipio ha invitato i ricorrenti a presentare una domanda di costruzione in sanatoria per la trasformazione del ristorante in locale notturno attuata sette anni prima.
__________ e __________ hanno impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
D. Con giudizio 20 ottobre 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo che le autorizzazioni rilasciate nel 1991 avessero per oggetto unicamente i lavori interni. Il cambiamento di destinazione non sarebbe mai stato autorizzato. Il principio della buona fede, richiamato dai ricorrenti, non gioverebbe alla loro causa, poiché l'autorità cantonale non è mai stata interpellata.
E. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Rievocati i fatti salienti, i ricorrenti sottolineano la validità delle autorizzazioni ricevute, rimproverando al municipio di agire in violazione del principio della buona fede.
F. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di Locarno, che rinunciano a formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e concretamente toccati dal provvedimento impugnato, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
L'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria configura un provvedimento amministrativo mediante il quale l'autorità ingiunge al proprietario di un fondo di collaborare ai fini dell'accertamento della legittimità materiale di opere eseguite senza licenza o in contrasto con il progetto approvato, promuovendo l'avvio di una procedura di rilascio del permesso a posteriori. Siffatto ordine sottende il preventivo accertamento dell'inesistenza di un titolo autorizzativo che legittimi l’esistenza di una determinata opera edilizia dal profilo della sua conformità con il diritto edilizio materialmente applicabile.
Nell'evenienza concreta, il 23 gennaio 1991 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare il ristorante __________ in un locale notturno del tipo piano-bar. L'intervento configurava, a non averne dubbio, un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione. Esso comportava in effetti una significativa modifica delle condizioni di utilizzazione dello stabilimento preesistente.
Anziché essere trattata secondo la procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione, come richiesto dall'allora vigente LE 1973, la domanda è stata trattata secondo la procedura di semplice notifica. Essa non è quindi stata pubblicata e non è nemmeno stata trasmessa all'autorità cantonale per l'esame di quegli aspetti relativi all’applicazione della legislazione sulla protezione dell’ambiente, che a quel tempo erano di competenza del Dipartimento dell'ambiente. Prescindendo dalle formalità prescritte dalla LE a quel momento in vigore, il municipio ha accolto la domanda, autorizzando con decisioni del 15 e del 28 febbraio 1991 la trasformazione richiesta. Della licenza accordata, l'autorità comunale ha comunque informato i vicini, indicando loro mezzi e termini di ricorso.
Contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze, l'autorizzazione accordata vincola il municipio di __________ ed i vicini rimasti a suo tempo silenti. Lo esige il principio della buona fede, che a determinate condizioni, qui soddisfatte, tutela la fiducia riposta dal cittadino nelle assicurazioni rilasciategli dell'autorità (DTF 121 II 473 consid. 2c e rimandi). I difetti che affliggono la procedura di rilascio del permesso adottata dal municipio non sono in effetti talmente gravi ed evidenti da trarre inevitabilmente seco la nullità del provvedimento adottato. Essi non hanno invero impedito all'autorità comunale di esaminare compiutamente la domanda del profilo del diritto ad essa rimesso per l'applicazione. Né hanno precluso agli interessati la possibilità di esercitare i loro diritti di difesa. L'erronea procedura adottata ha soltanto sottratto l'intervento alle verifiche che avrebbero dovuto essere esperite da parte dell'autorità cantonale in punto alla sua conformità con il diritto federale e cantonale ad essa rimesso per l'applicazione.
In tali circostanze, appare del tutto ragionevole prescindere da una ripetizione dell'intera procedura e porre rimedio ai difetti riscontrati, recuperando gli atti procedurali mancanti a livello cantonale. Lo esigono da un lato il principio della buona fede, che vieta di rimettere in discussione a distanza di anni la licenza accordata dal municipio, e dall'altro il principio di proporzionalità, che impone di adottare unicamente i provvedimenti necessari per porre rimedio all'errore in cui è incorsa l'autorità comunale.
Ne discende che la decisione con cui il municipio ha imposto ai ricorrenti di ripetere l'intera procedura di rilascio del permesso di costruzione non può essere tutelata. Ammettere il contrario equivarrebbe a considerare priva di qualsiasi valore la licenza rilasciata in modo irrito dall'autorità comunale, rimettendo nel contempo in discussione aspetti, quali la conformità di zona dell’insediamento, che nessuno ha eccepito quando è stato autorizzato.
Entro questi limiti, il ricorso va quindi accolto, annullando il provvedimento, impugnato.
Nella misura in cui è volta a sanare il vizio riscontrato l'iniziativa assunta dall'autorità comunale va quindi condivisa. Per conseguire lo scopo divisato non occorre tuttavia ingiungere ai ricorrenti di inoltrare una nuova domanda di costruzione. A tal fine basta che la notifica inoltrata a suo tempo venga trasmessa al Dipartimento del territorio affinché - assunti eventualmente i necessari complementi d'informazione - verifichi se siano date le premesse per il rilascio dell'autorizzazione mancante e stabilisca, in particolare, se e quali misure devono essere adottate per rendere lo stabilimento conforme agli art. 11 LPAmb ed alle disposizioni dell’OIF.
In quest'ordine di idee, l'annullamento delle decisioni impugnate va quindi integrato da un provvedimento di rinvio degli atti al Dipartimento del territorio, affinché proceda nei suoi incombenti.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE 1993; 45 LE 1973; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm.
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 20 ottobre 1998 del Consiglio di Stato (no. 4826) e la decisione 6 agosto 1998 del municipio di __________ sono annullate e riformate nel senso che:
1.2. gli atti sono trasmessi al Dipartimento del territorio affinché proceda nel senso dei considerandi.
Non si prelevano nè spese nè tassa di giustizia.
Il comune di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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