AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.312
Data decisione, Autorità: 12.01.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00312
Lugano 12 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 novembre 1998 di
__________ patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 20 ottobre 1998 (n. 4809) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 12 febbraio 1998 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre per motivi di sicurezza;
vista la risposta 12 novembre 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 gennaio 1987 l'allora Dipartimento di polizia ha revocato ad __________ (1962) la licenza di condurre cat. B a tempo indeterminato per infrazione alla LStup. Il 4 marzo 1988 l’ha riammesso alla guida. Il 9 giugno 1989 la licenza gli è stata nuovamente revocata, sempre per infrazione alla LStup, nonché per aver circolato il 23 maggio precedente sul tratto __________ in stato di ebrietà e sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.
Il 18 dicembre 1996 l'autorità ha nuovamente riammesso __________ alla guida sotto la rigida condizione di presentarle ogni due mesi, e per la durata di un anno, un certificato medico attestante l'avvenuta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti. Il ricorrente si è limitato a inoltrare i risultati delle analisi delle urine con scarsa frequenza e a scadenze irregolari. Il 7 maggio 1997 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni lo ha dunque invitato a volersi sottoporre ad almeno 2-3 controlli mensili e di trasmettere il certificato ogni due mesi. Il 9 giugno 1997 __________ ha comunicato al dipartimento che la scarsa frequenza dei controlli dell'urina era dovuta ai lunghi soggiorni all'estero per motivi professionali. Il 13 dello stesso mese l'autorità gli ha comunicato la sua disponibilità ad attendere il suo rientro per la produzione della certificazione richiesta, rendendolo edotto che in caso di violazione dell’obbligo si sarebbe proceduto ad una nuova revoca della licenza. Ancora una volta il ricorrente non ha fatto fronte con regolarità agli obblighi impostigli dall'autorità cantonale. Il 6 ottobre 1997 l'autorità cantonale l’ha pertanto formalmente sollecitato a produrre la documentazione richiesta il 13 giugno precedente entro sette giorni, pena la revoca della licenza. Il 14 ottobre 1997 __________ ha nuovamente giustificato la sua inadempienza con gli impegni professionali all'estero. Si è nondimeno impegnato a sottoporsi ad un'analisi appena possibile.
Il 21 ottobre 1997 la Sezione della circolazione lo ha ancora invitato a voler trasmettere entro tre giorni un certificato medico ed a sottoporsi nel mese di dicembre all'analisi tossicologica del capello onde attestare l'asserita astinenza sul lungo periodo da sostanze stupefacenti, con la comminatoria della revoca immediata e senza preavviso della licenza in caso di inadempienza. __________ ha contestato l’obbligo di sottoporsi ad un'analisi tricologica.
Il 21 novembre 1997 il dr. __________ ha trasmesso all'autorità competente i risultati - negativi - di tre analisi effettuate sull'arco di 10 giorni e ha proposto ulteriori controlli al rientro del paziente, tra cui l'analisi del capello. Successivamente, la patrocinatrice dell'interessato ha più volte comunicato al dipartimento che il suo mandante non si era potuto sottoporre alle analisi sempre a causa dei frequenti impegni lavorativi all'estero e che i brevi soggiorni nel Cantone non gli permettevano di far fronte a quanto ordinatogli.
B. Il 12 febbraio 1998 la Sezione della circolazione, visto come gli scritti 6 e 21 ottobre 1997 non avessero sortito alcun effetto positivo, ha dunque risolto di revocare cautelativamente ad __________ la licenza di condurre a tempo indeterminato conferendo alla risoluzione effetto immediato e sottoponendo l'eventuale riesame della stessa alla presentazione della documentazione medica richiesta il 6 ottobre 1997.
La decisione è stata fondata sugli art. 16 cpv. 1, 25 cpv. 3 lett. a LCStr e 7 cpv. 3 OAC.
Nel frattempo, il medico curante ha trasmesso al dipartimento il referto d'analisi delle urine del ricorrente datato 28 gennaio 1998. Il 17 febbraio 1998 la Sezione della circolazione ha comunicato alla patrocinatrice che considerava insufficienti i controlli tossicologici di __________ dal giorno della sua riammissione alla guida, confermandole nondimeno che con l'analisi del capello il provvedimento di revoca nel frattempo adottato avrebbe potuto essere riesaminato. I referti di due ulteriori analisi delle urine datate 1 e 11 aprile 1998 sono state trasmesse dal medico curante il 16 aprile successivo.
C. Contro la predetta risoluzione dipartimentale __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
Con giudizio 20 ottobre 1998 il Governo cantonale ha respinto l'impugnativa e confermato il provvedimento. In sostanza, l'Esecutivo ha ritenuto che la documentazione medica presentata dal ricorrente non adempisse alla condizione imposta dall'autorità al momento della decisione 18 dicembre 1996. Pur ammettendo la sua frequente assenza all'estero per motivi professionali e considerata la disponibilità dimostrata dal dipartimento nel valutare la sua particolare situazione nell'ottica delle condizioni impostegli con la riammissione alla guida, il Consiglio di Stato ha rilevato che egli avrebbe potuto dimostrare la sua affrancazione dal consumo di sostanze stupefacenti sottoponendosi all'esame del capello.
Ha infine reputato la decisione dipartimentale legittima e giustificata dalle esigenze di tutela della sicurezza del traffico.
D. Contro la pronuncia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
L'insorgente sottolinea che per motivi di lavoro, egli deve portare i capelli cortissimi; aggiunge pure che l'esame tossicologico del capello non era previsto nella condizione della restituzione della licenza. Rileva che le analisi svolte in modo irregolare comprovanti la sua completa affrancazione dall'uso di sostanze stupefacenti sarebbero conformi alla giurisprudenza federale, tanto che l'autorità di prime cure le avrebbe accettate per dieci mesi senza obiettare alcunché.
Adduce infine l'assoluta necessità della licenza di condurre per la sua attività professionale; in caso contrario ritiene il suo posto di lavoro a rischio.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
Il gravame - tempestivo e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Sono sottoposti a una visita di controllo di un medico di fiducia i conducenti di veicoli a motore dopo gravi ferite dovute incidenti o dopo gravi malattie (art. 7 cpv. 3 lett. c OAC). Le revoche a scopo di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di tossicomania, o altre incapacità (art. 30 cpv. 1 OAC). La licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati appurati (art. 35 cpv. 3 OAC). Da quanto testé esposto discende che la decisione emanata nei confronti del ricorrente è una misura amministrativa cautelativa e preventiva a scopo di sicurezza, volta sia alla tutela dell'interessato medesimo sia alla protezione della circolazione contro i conducenti non idonei a guidare veicoli a motore (art. 30 cpv. 1 OAC).
2.2. Come si è detto in narrativa, la decisione di revoca impugnata dal ricorrente è stata adottata perché quest'ultimo non ha dato seguito all'ordine impartitogli dalla Sezione della circolazione di sottoporsi ad un breve periodo di intenso controllo medico atto a stabilire la sua totale astinenza dalla dipendenza da sostanze stupefacenti.
Quella resa dalla predetta autorità amministrativa è dunque una decisione di ritiro immediato della licenza a titolo preventivo e in quanto tale rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i motivi di esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 2.2. lett. e con riferimenti ivi menzionati).
Un provvedimento di questo genere si giustifica quando dal comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la sua attitudine alla guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti con la dovuta rapidità i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi casi le autorità devono poter quindi intervenire cautelativamente per tutelare la sicurezza del traffico, nonché del soggetto direttamente interessato dalla misura (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III Vol., n.1 996; DTF 122 II 364 consid. 3a).
Dopo una lunga e grave tossicodipendenza (segnatamente da eroina) iniziatasi nel 1979 e curata a più riprese con terapie metadoniche e in comunità di recupero, vista la prognosi "cautamente positiva", __________ è stato riammesso alla guida sotto la rigida condizione di presentare ogni due mesi e per la durata di un anno un certificato medico attestante l'avvenuta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti.
Ciononostante, l'insorgente si è sottoposto con notevole irregolarità al controllo delle urine: il 10 gennaio, 6 marzo, 26 maggio, 11 giugno, 7/13/18 novembre 1997, 27 gennaio, 1° e 10 aprile 1998. I relativi certificati medici sono datati 24 aprile, 16 giugno, 21 novembre 1997, 16 febbraio e 16 aprile 1998. Tale frequenza appare invero dovuta al fatto che l'interessato, dipendente presso la __________ di __________ in qualità di ingegnere di messa in servizio, deve spesso recarsi all'estero (v. doc. B e C prodotti col ricorso davanti al Consiglio di Stato). Benché l'analisi tossicologica del capello non fosse contemplata nella decisione 18 dicembre 1996 quale condizione per il mantenimento della licenza di condurre, del tutto giustificata appare la decisione 21 ottobre 1997 con cui la Sezione della circolazione ha imposto al ricorrente di sottoporsi all'analisi del capello onde accertare sul lungo periodo la sua astinenza dalle sostanze stupefacenti (cfr. Mangin, Médicaments, drogues et circulation routière, pagg. 14-15 in: Journées du droit de la circulation routière 1998).
I rimproveri che il ricorrente muove all'autorità per aver accettato, senza nulla obiettare, le sue analisi nell'arco di dieci mesi ossia sino all'ottobre 1997 sono infondati. Egli dimentica infatti non solo che già il 7 maggio 1997 era stato invitato a volersi sottoporre a maggiori controlli (almeno 2-3 al mese) e a trasmettere il certificato medico ogni due mesi, ma che il 13 giugno seguente gli si comunicò che al suo rientro dall'estero doveva mettersi immediatamente in contatto con il dipartimento e fare pervenire nel contempo un certificato medico attestante la mantenuta astinenza dal consumo di qualsiasi sostanza stupefacente.
Il ricorrente adduce inoltre che l'esame tricologico non sarebbe in tutti i casi eseguibile, in quanto porta i capelli cortissimi per ragioni professionali. Al fine di salvaguardare l’immagine di serietà della ditta nei cantieri dovrebbe presentarsi in modo impeccabile e non con le treccine o il codino. L’obiezione non è solo infondata, ma induce a sospettare che il taglio raso non sia altro che un espediente per sottrarsi ad un controllo più accurato. Considerato il normale ritmo di crescita dei capelli (un cm al mese), bastano in effetti pochi centimetri per raccogliere informazioni attendibili circa l’uso di stupefacenti.
Considerate le difficoltà incontrate dal ricorrente per sottoporsi con regolarità ai controlli dell'urina a causa dei suoi frequenti impegni professionali all'estero, la misura amministrativa adottata nei suoi confronti a titolo preventivo e cautelativo dalla Sezione della circolazione appare pienamente giustificata. Non va invero dimenticato che il ricorrente rimane comunque un soggetto a rischio. Lo comprova la ricaduta che ha avuto alla fine del 1995.
Tutto sommato, la decisione impugnata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla valutazione dell’adeguatezza della misura adottata. Il pericolo per la sicurezza della circolazione costituito da un conducente che si presume dedito al consumo di tali sostanze esige che le autorità intervengano tempestivamente con provvedimenti urgenti a tutela provvisoria di interessi giuridici minacciati durante il lasso di tempo necessario all'effettuazione dei dovuti accertamenti.
Il ricorrente infine non si può appellare in questa sede all'asserita necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali come pure del timore di perdere il posto di lavoro in caso di revoca. Questi fattori possono avere una qualche rilevanza unicamente nell'ambito delle revoche a scopo di ammonimento (cfr. art. 33 cpv. 2 OAC). Non entrano invece in considerazione nei casi di revoca a scopo di sicurezza dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli ( cfr. art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195).
Stante tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis, 25 cpv. 3 LCStr; 7 cpv. 3, 33 cpv. 2, 35 cpv. 3 OAC; 10 LACStr; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 10 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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