AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.309
Data decisione, Autorità: 01.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00309
Lugano 1 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 novembre 1998 del
contro
la decisione 13 ottobre 1998, no. 4697, del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa inoltrata da __________ e __________ contro la decisione 5 agosto 1998 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di avviare una procedura di rilascio del permesso di costruzione per la trasformazione di un posteggio pubblico;
viste le risposte:
26 novembre 1998 di __________ e __________;
23 dicembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel corso del mese di febbraio del 1998 il municipio di __________ ha rimosso per motivi di sicurezza i platani secolari che adombravano il posteggio pubblico situato in piazza __________, di fronte all'entrata principale del __________. Estirpate le ceppaie, il sedime è stato sistemato in modo da aumentare da 53 a 93 il numero dei posteggi esistenti. All’entrata sono state posate delle barriere, si è proceduto all’asfaltatura del sedime, è stata istallata una cassa automatica e verso la strada è stata posata una nuova illuminazione ed una siepe.
Parallelamente, il municipio ha avviato una procedura di variante del PR volta a creare le basi pianificatorie necessarie alla costruzione di un autosilo di 260 posti su quel sedime, sopprimendo il posteggio all'aperto esistente sul lato E del __________.
B. Con scritto 19 giugno 1998 __________, consigliere comunale residente al n. __________ di __________, in uno stabile situato a meno di 100 m in linea d’aria dal posteggio, è insorto davanti all'autorità comunale per denunciare il mancato esperimento della procedura di rilascio del permesso di costruzione per la sistemazione del posteggio.
Il 5 agosto 1998 il municipio di __________ ha comunicato al reclamante di non aver ritenuto necessario promuovere una simile procedura, poiché l'intervento era di natura provvisoria. La comunicazione non indicava né mezzi, né termini di ricorso.
C. Con ricorso 8 settembre 1998 __________ e __________ si sono aggravati davanti al Consiglio di Stato, chiedendo fra l'altro che venisse fatto ordine al municipio di __________ di avviare la procedura di rilascio del permesso per gli interventi attuati in
D. Con giudizio 13 ottobre 1998 il Governo ha parzialmente accolto l'impugnativa, ingiungendo al municipio di promuovere la procedura suddetta.
Ammessa la tempestività del ricorso, il Consiglio di Stato ha anzitutto ritenuto che la sistemazione attuata soggiacesse all’obbligo del permesso di costruzione. Ha poi escluso che potesse essere considerata di natura provvisoria. Lo confermerebbero i materiali impiegati ed i lunghi tempi necessari alla realizzazione dell'autosilo.
E. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Eccepita la tardività dell'impugnativa inoltrata da __________ e __________ in prima istanza, l'insorgente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di aver statuito ultra petita pronunciandosi sugli interventi eseguiti sui mappali __________ e __________ RFD, allorché il ricorso sollecitava l'avvio di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria soltanto per il secondo mappale.
Nel merito, l'insorgente nega poi che le modifiche apportate al posteggio preesistente costituiscano una trasformazione rilevante soggetta a permesso di costruzione. A suo avviso si tratterebbe di una semplice ristrutturazione provvisoria, destinata a lasciare il posto all'autosilo una volta completate le procedure di variante del PR e di rilascio della licenza necessaria.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che con giudizio 1º dicembre 1998 ha nel frattempo respinto un'istanza di revisione inoltratagli dal comune di __________.
Ad identica conclusione pervengono __________ e __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
Considerato, in diritto
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Ogni decisione, dispone l'art. 26 PAmm, deve essere motivata e munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
La mancata, inesatta o incompleta indicazione dei rimedi giuridici non deve arrecare pregiudizio alle parti. Il ricorrente può prevalersi del difetto nei limiti del principio della buona fede. Può quindi insorgere anche dopo la scadenza del termine di ricorso se il ritardo non è imputabile a sua negligenza (DTF 117 Ia 298 seg.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, N. 5).
La prova dell'avvenuta intimazione incombe all'autorità decidente. Al fine di assicurarla le decisioni vengono di regola notificate mediante invio raccomandato.
2.2. Nell'evenienza concreta, l’insorgente eccepisce la tardività dell'impugnativa inoltrata dai qui resistenti al Consiglio di Stato contro la risoluzione 5 agosto 1998 con cui il municipio si è rifiutato di sottoporre l'intervento di sistemazione del posteggio di __________ alla procedura di rilascio del permesso di costruzione.
L'eccezione va respinta senza che occorra far capo ai principi che regolano la notifica difettosa o carente degli atti amministrativi, richiamati dal giudizio governativo impugnato.
Il municipio di __________ non ha in effetti dimostrato di aver intimato la decisione al qui resistente __________ prima del 25 agosto 1998, data oltre la quale il ricorso da questi inoltrato il 9 settembre al Consiglio di Stato risulterebbe comunque tempestivo. La decisione non è infatti stata notificata per raccomandata, ma mediante lettera semplice (posta A). Non è quindi possibile stabilire quando sia stata effettivamente intimata al ricorrente.
D’altro canto il municipio non ha nemmeno reso verosimile che la qui resistente __________, madre del liteconsorte, abbia preso conoscenza del provvedimento censurato prima di tale data. Il ricorso al Consiglio di Stato era quindi tempestivo anche nella misura in cui é stato inoltrato da questa ricorrente.
La contestazione si estende infatti all'intera opera. L’oggetto della lite è stato peraltro chiaramente identificato dal municipio sin dall'inizio della procedura ricorsuale.
La licenza edilizia è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE).
L'art. 4 RLE precisa in modo esemplificativo gli interventi soggetti all'obbligo del permesso di costruzione.
Secondo l'art. 1 cpv. 3 LE, la licenza edilizia non è necessaria per opere disciplinate da altre leggi (lett. a) o dal diritto federale (lett. c), nonché per lavori di manutenzione, piccole costruzioni e costruzioni provvisorie (lett. b), ossia le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per il deposito di materiali ed attrezzi, le tende da circo e per manifestazioni (art. 3 cpv. 1 lett. i RLE).
Per stabilire se si tratta di una costruzione provvisoria o mobiliare esente da permesso, bisogna in primo luogo tener conto dell'elemento oggettivo, cioè della natura della costruzione, dei materiali impiegati e del suo scopo. Oltre a questo aspetto, va considerato l'elemento soggettivo, ossia l'intenzione di incorporarla durevolmente nel terreno o di lasciarvela stabilmente (cfr. Scolari, Commentario, ad art.1 LE, N. 660 seg. e rimandi). Per essere considerate provvisorie le costruzioni devono presentare caratteristiche di precarietà che le rendono inidonee ad un'utilizzazione duratura (Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, § 155 N 8; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrungsrecht, N 180 e nota 27 a piè di pagina).
4.2. Nell'evenienza concreta, la sistemazione del posteggio di __________ attuata dal municipio di __________ soggiace chiaramente all'obbligo del permesso di costruzione. Si tratta in effetti di una trasformazione rilevante del posteggio preesistente, che ha comportato il raddoppio della capienza, l'asfaltatura di estese superfici, la messa in opera di una siepe di recinzione e di un impianto di illuminazione, nonché la posa di barriere di controllo. Il costo dell’intervento è valutabile in diverse centinaia di migliaia di franchi. Sicuramente supera di gran lunga la cifra di 165’000.- fr. indicata dal ricorrente.
Dal profilo oggettivo, non v’è dubbio che l’intervento doveva essere preventivamente sottoposto alle verifiche previste nell’ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione.
A torto pretende l'insorgente di assimilare l'intervento ad una costruzione provvisoria esente da permesso giusta l'art. 1 cpv. 3 LE e 3 cpv. 1 lett. i RLE.
L'opera realizzata non presenta connotazioni di precarietà. E' stata realizzata con i materiali tipici di questo genere di costruzioni ed è atta a resistere nel tempo, assicurando un'utilizzazione duratura del posteggio.
E' senz'altro possibile che negli intendimenti dell'autorità comunale sia destinata a lasciare il posto ad un autosilo. Tale prospettiva non è tuttavia di imminente realizzazione, poiché fanno ancora difetto le necessarie basi pianificatorie, notoriamente lente a concretizzarsi.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 1 LE; 3, 4, RLE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Il comune di Lugano rifonderà fr. 1'500.-- ai resistenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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