AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1998.304
Data decisione, Autorità: 23.11.1999, TRAM
Incarto n. 52.1998.00304 52.1998.00305 52.1998.00306
Lugano 23 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a)
3 novembre 1998 di
patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 13 ottobre 1998 (no. 4701) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 settembre 1998 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia in sanatoria per la posa di una recinzione in rete metallica e la costruzione di un pergolato sulla part. no. __________ situata in zona agricola;
b)
3 novembre 1998 di __________ patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 13 ottobre 1998 (no. 4703) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 gennaio 1998 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ e __________ il permesso di sistemare un muro di sostegno a secco e di terrazzare il terreno al mapp. no. __________ situato in zona agricola;
c)
3 novembre 1998 di __________ patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 13 ottobre 1998 (no. 4707) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 2 luglio 1998 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ il permesso di edificare una cantina vitivinicola al mapp. no. __________ situato in zona agricola;
viste le risposte:
10 novembre 1998 del municipio di __________,
13 novembre 1998 del consiglio parrocchiale di __________,
18 novembre 1998 del Consiglio di Stato,
20 novembre 1998 di __________,
26 novembre 1998 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC,
al ricorso sub a);
10 novembre 1998 del municipio di __________,
18 novembre 1998 del Consiglio di Stato,
19 novembre 1998 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC,
23 novembre 1998 di __________,
al ricorso sub b);
10 novembre 1998 del municipio di __________,
18 novembre 1998 del Consiglio di Stato,
19 novembre 1998 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC,
23 novembre 1998 __________,
al ricorso sub c);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dal giugno del 1992 __________ e ____________________ sono proprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. __________ di __________, un fondo in declivio (da N-O a S-E) di complessivi 40'987 mq posto in località __________ e così censito a RF:
e) prato mq 10'085
m) bosco mq 1'463
r) vigna mq 29'415
S) fabbricato mq 24
Con risoluzione 22 febbraio 1994 il Consiglio di Stato ha accertato che la particella è parzialmente di natura boschiva, segnatamente laddove confina verso S-E con il mapp. __________.
La proprietà appartiene agli "altri terreni idonei ad un utilizzo agricolo" del PD (scheda 3.2.) ed alla zona agricola, rispettivamente forestale e improduttiva, del PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato il 2 maggio 1984. E' inoltre toccata dalla zona di protezione I e II della palude di __________, oggetto no. __________ dell'inventario federale delle paludi d'importanza nazionale, definito come riserva naturale orientata nel PD. Tutto il comprensorio del __________ nel quale è inserita risulta peraltro censito dal 1977 quale oggetto no. __________ nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP).
B. Il 21 agosto 1992 __________ ha comunicato all'Ufficio federale dell'agricoltura d'essere intenzionato ad ampliare il vigneto esistente e chiesto l'inclusione della nuova piantagione nel catasto viticolo. Effettuato un sopralluogo e suddivisa l'area interessata in cinque sezioni, il 3 febbraio 1993 l'autorità federale ha evaso la domanda in modo differenziato, ammettendo nel catasto la vecchia vigna situata all'infuori della zona viticola, escludendo categoricamente la possibilità di estendere il vigneto nella porzione S del fondo e lasciando in sospeso la decisione per i tre settori restanti.
C. A dispetto di questa presa di posizione, __________ ha effettuato diversi interventi sul mapp. __________ nell'evidente intento di trasformare la proprietà in un vigneto modello. In particolare, ha installato una canalizzazione nella parte alta del fondo, ha sviluppato il vigneto a meridione previo disboscamento, livellamento del terreno e posa di opere volte all'incanalamento delle acque di scolo, ha terrazzato la parte occidentale impiantandovi nuove viti e riallineato i vecchi filari contigui, ha rifatto il muro di sostegno a confine con il mapp. __________, ha collocato una baracca metallica di 24 mq per il deposito degli attrezzi nell'angolo O, ha completato la recinzione dell'intero fondo con la messa in opera di una rete metallica dotata di cinque cancelli ed ha costruito un pergolato di 90 mq nell'estremità orientale del possedimento.
Tutte queste opere, ad eccezione della baracca metallica, sono state realizzate senza alcun permesso.
D. Al fine di regolarizzare la situazione, __________ ha quindi inoltrato al municipio di __________ una serie di domande di costruzione in sanatoria.
Il 9 ottobre 1993 per il disboscamento e il livellamento del terreno con relative opere di scolo eseguiti a S-E (1).
Lo stesso giorno, per il muro a secco ed il terrazzamento realizzati a N/N-O (2).
Il 22 settembre 1997 per il pergolato insediato a E e la recinzione del fondo con rispettivi cancelli (3).
Nell'aprile del 1998 il comproprietario del mapp. __________ ha infine chiesto il permesso di costruire una cantina vitivinicola laddove oggi insiste la baracca metallica per il deposito degli attrezzi (4). I progetti prevedevano l'edificazione di una costruzione di foggia tradizionale avente una superficie di circa 200 mq (m 18 x 11.10) nella quale trovavano spazio, su due livelli, un locale vinificazione di 82 mq e una cantina per l'invecchiamento di 90 mq (piano interrato), nonché un laboratorio-esposizione di 28 mq, uno spogliatoio con servizi igienici e un porticato a copertura del piazzale di caricamento delle botti sottostanti (piano terra).
Alla concessione di tutte le licenze richieste si è opposta __________, proprietaria del contermine mapp. __________, la quale ha sollevato diverse censure d'ordine formale e contestato la legittimità degli interventi dal profilo pianificatorio, ambientale e paesaggistico.
La Parrocchia di __________ ha dal canto suo sollevato obiezioni riguardo alla cinta, la cui realizzazione avrebbe provocato lo spostamento di un passo comunale sulle sue proprietà.
Il Dipartimento del territorio si è opposto invece alla domanda concernente la recinzione e il pergolato (3), preavvisando per contro favorevolmente tutte le altre.
Con risoluzione 12 settembre 1997 il municipio di __________ ha dunque negato il permesso per le opere (3) avversate dall'autorità cantonale. In data 20 gennaio 1998 ha per contro rilasciato le altre licenze (1+2) postulate in sanatoria il 9 ottobre 1993. Lo stesso dicasi per il progetto della cantina (4), autorizzato il 2 luglio 1998.
E. Mediante ricorso 28 novembre 1997 __________ ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato il diniego del permesso disposto il 12 settembre precedente dall'autorità comunale, invocando la conformità delle opere realizzate con la destinazione agricola del mapp. __________ e con la legislazione volta alla protezione dell'ambiente.
In data 5 febbraio 1998 __________ è insorta con gravami separati contro le due licenze edilizie rilasciate al vicino il 20 gennaio 1998, ribadendo l'incompatibilità di tutte le opere realizzate con il diritto pianificatorio, ambientale e di protezione della natura e delle foreste.
Argomentazioni analoghe sono state addotte il 20 luglio 1998 al fine di contestare davanti al Governo l'autorizzazione accordata il 2 luglio 1998 per la progettata edificazione della cantina vitivinicola.
F. Il Consiglio di Stato ha statuito sulle impugnative il 13 ottobre 1998, emanando quattro giudizi distinti.
Con risoluzione no. 4698 il Governo ha accolto il ricorso inoltrato da __________ avverso la licenza concernente il disboscamento e il livellamento del terreno con relative opere di scolo (1), ravvisando nella mancata acquisizione del necessario preavviso della Sezione vitivinicola dell'Ufficio federale dell'agricoltura un vizio procedurale suscettibile di giustificare l'annullamento dell'impugnata licenza in sanatoria.
Con decisione no. 4701 l'autorità di ricorso di prime cure ha invece respinto il gravame insinuatogli da __________, poiché la recinzione ed il pergolato (3) contrastavano insanabilmente con la destinazione agricola del fondo e non potevano beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT.
Con giudicati no. 4703 e 4707 il Consiglio di Stato ha parimenti respinto le altre due impugnative di __________, reputando che il muro a secco ed il terrazzamento (2) erano conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, mentre la prospettata cantina (4) soddisfaceva tutto sommato i severi requisiti esatti dall'art. 24 LPT, segnatamente quello del-l'ubicazione vincolata.
G. Contro le tre ultime pronunzie governative dianzi evocate i soccombenti si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
a) __________ ha attaccato la decisione no. 4701 del Consiglio di Stato siccome lesiva della garanzia costituzionale della proprietà, affermando che la recinzione posata è conforme alla destinazione della zona e necessaria per evitare pregiudizievoli invasioni del fondo da parte di malintenzionati ed animali. Quand'anche non fosse conforme, andrebbe comunque autorizzata in base all'art. 24 cpv. 1 LPT trattandosi di opera ad ubicazione vincolata. L'attuale attraversamento del riale e del bosco non giustificherebbe d'altronde il diniego totale della licenza, atteso che in quei punti il tracciato della cinta potrebbe essere spostato.
Quanto al pergolato, non soggiacerebbe al rilascio di una licenza edilizia non essendo qualificabile come costruzione. Ma anche se avesse tale carattere, sarebbe comunque conforme alla zona agricola e rispetterebbe la distanza dal bosco. Al pari della recinzione avrebbe dovuto pertanto essere autorizzato in sanatoria.
b) __________ ha avversato la risoluzione no. 4703 del Governo sostenendo che il muro a secco ed il terrazzamento realizzati a N/N-O del mapp. __________ non potevano essere posti al beneficio di un permesso a posteriori. La licenza andrebbe annullata vuoi perché sul formulario di domanda di costruzione non si accennava al muro di sostegno ed il municipio ha omesso di decidere entro il termine quindicinale sancito dall'art. 10 LE, vuoi perché le opere sono volte alla costruzione di un nuovo vigneto per il quale fa difetto la necessaria autorizzazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura. Gli interventi eseguiti dal vicino - ha soggiunto la ricorrente - non sarebbero per nulla conformi alla funzione agricola prevista per la zona di utilizzazione e contrasterebbero inesorabilmente con le norme federali vigenti in materia di protezione del paesaggio, delle paludi e delle foreste.
c) La proprietaria del mapp. __________ di __________ ha criticato la decisione no. 4707 del Consiglio di Stato contestando la sussistenza delle premesse per concedere al vicino un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT. A suo parere, l'edificio progettato dal vicino non esige un insediamento accanto al vigneto, trattandosi di costruzione che potrebbe benissimo essere ubicata all'interno della zona edificabile. Alla realizzazione della cantina si opporrebbero d'altronde interessi preponderanti legati alla conservazione della regione circostante, inserita nell'IFP e nell'elenco delle paludi di importanza nazionale.
H. Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno proposto la reiezione di tutti i gravami senza formulare particolari osservazioni.
Il Dipartimento del territorio si è riconfermato nelle sue precedenti prese di posizione, pur rimettendosi al giudizio di questo Tribunale .
Le parti si sono avversate vicendevolmente con argomenti che saranno ripresi - ove occorresse - in appresso.
Considerato, in diritto
I ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla scorta delle tavole processuali, senza procedere all'assunzione delle innumerevoli prove notificate dalle parti, insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio. La copiosa documentazione versata agli atti consente senz'altro di rinunciare al sopralluogo, alle audizioni testimoniali ed agli altri inutili mezzi di prova (ispezioni a registro, edizioni di documenti, perizie, interrogatori formali, ecc.) genericamente richiamati nei ricorsi (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 67 cpv. 2 LALPT).
Nelle zone agricole possono essere autorizzate solo costruzioni che siano in connessione sufficientemente stretta con l'utilizzazione agricola del terreno o destinate a consentire l'esercizio di certe attività agricole o di allevamento (DTF 116 Ib 134; 112 Ib 273; DFGP/UPT, Commento LPT, N. 1 ad art. 16; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 911 e giurisprudenza ivi citata). Edifici e impianti devono dunque essere adeguati, segnatamente per quanto riguarda dimensioni, ubicazione e destinazione, ai bisogni oggettivi di tale attività (DTF 114 Ib 131).
2.3. Se un'opera destinata alla zona agricola non può essere approvata tramite il rilascio di un permesso ordinario, è necessario verificare se la stessa non possa beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT.
Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5, 119 Ib 442 consid. 4a, 118 Ib 17 consid. 2b; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, p. 171).
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione di tale presupposto devono essere poste esigenze severe (v. Scolari, op. cit., N. 909 e rinvii). Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto fuori della zona edificabile per motivi tecnici, d'esercizio o di conformazione del terreno (DTF 119 Ib 442 consid. 4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c, 114 Ib 180 consid. 3ca).
L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT presuppone l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio che presiede alla valutazione degli opposti interessi in gioco ruota attorno alle finalità ed ai principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28 consid. 3, 114 Ib 268 consid. 3b); in particolare, quelli a mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee e a conservare i siti naturali (art. 3 cpv. 2 lett. a/d LPT).
Poste queste premesse d'ordine generale, occorre ora esaminare se le opere realizzate o previste sul mapp.__________ di __________ sono conformi alla destinazione agricola del fondo e possono quindi beneficiare di un permesso di costruzione ordinario. Caso contrario, se possono essere autorizzate in via eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT.
__________ ha chiesto a posteriori l'autorizzazione di completare la recinzione del mapp. __________ mediante la posa di una rete metallica alta 1.50 ml dotata di 5 cancelli manuali. Nel contempo ha domandato il permesso in sanatoria per il pergolato di 90 mq costruito nell'estremità orientale del possedimento.
3.1. Sono considerati edifici le costruzioni o simili manufatti di superficie o sotterranei come pure le costruzioni mobiliari e provvisorie (DFGP/UPT, op. cit., N. 7 ad art. 22). Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente Pasta, anche il pergolato eretto nella parte più orientale del mappale è una costruzione soggetta a licenza edilizia (cfr. pure art. 4 cpv. 1 RLE). D'altra parte, ogni intervento effettuato al di fuori della zona edificabile soggiace al rilascio di un permesso in procedura ordinaria (art. 5 cpv. 3 RLE).
3.2. Il mapp. __________ di __________ è incluso in zona agricola ed è in gran parte vignato. Questa utilizzazione non giustifica tuttavia la recinzione perimetrale di tutta la particella, trattandosi di opera non strettamente connessa con lo sfruttamento agricolo del podere. Nel processo produttivo che caratterizza la viticoltura, il recingimento integrale del terreno non appare invero come un elemento necessario ed insostituibile. Una cinta di tale ampiezza, ancorché munita di cancelli manuali, contrasta insanabilmente con la politica pianificatoria intrapresa dall'autorità cantonale e, attraverso il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 2.5.1984, dall'autorità comunale di __________. Il fondo in questione fa parte infatti degli altri terreni idonei all'utilizzazione agricola del PD (scheda 3.2.), che "rappresentano la premessa territoriale indispensabile per l'agricoltura, per il paesaggio e per la salvaguardia di spazi liberi per le future generazioni". L'art. 29 cpv. 1 e 2 NAPR dispone dal canto suo che la zona agricola comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola e che nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se indispensabili per l'attività agricola. La recinzione metallica non risulta per nulla indispensabile dal profilo agricolo. Il fondo può essere tranquillamente coltivato anche in assenza di una simile chiusura. D'altro canto, un tratto della recinzione invade l'area boschiva (v. ris. gov. no. 1438 del 22 febbraio 1994) ed è quindi incompatibile con gli art. 14 LFo e 10 LCFo.
La realizzazione del pergolato a E del mappale sembrerebbe consona alla funzione agricola del fondo. La costruzione, pur erigendosi in un comparto attualmente escluso dal catasto viticolo, potrebbe ancora rientrare nel novero delle costruzioni indispensabile per l'utilizzazione del suolo come fattore di produzione. Dubbiosa appare per contro la sua adeguatezza, per quanto concerne l'ubicazione e la destinazione, ai bisogni oggettivi dell'attività vitivinicola svolta dal ricorrente. La questione non necessita tuttavia di maggiori approfondimenti, poiché la pergola non può essere in ogni modo autorizzata dato che viola la distanza minima di 10 ml dal bosco sancita dalla legge (art. 17 cpv. 2 LFo; 6 LCFo; 19 NAPR di __________).
A dispetto di quanto afferma il ricorrente, le opere dedotte in licenza non possono essere quindi approvate mediante il rilascio di un permesso di costruzione ordinario. I contrattempi di cui si duole l'insorgente al fine di giustificare gli interventi operati, in particolare la recinzione dell'intera particella, non consentono di pervenire a conclusione diversa. Il fatto che l'opera di cinta sia stata posata nel comprensibile intento di proteggere l'integrità del fondo non consente ancora di considerarla siccome ammissibile dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 LPT.
3.3. Resta da esaminare se la recinzione, perlomeno laddove non tange la zona di natura boschiva, adempie i requisiti per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 cpv. 1 LPT.
Ponendo mente a quanto esposto al consid. 2.3., non si può certo sostenere che il manufatto sia ad ubicazione vincolata. In effetti, nulla esige che la cinta sorga fuori della zona edificabile e la sua destinazione non esclude affatto la possibilità di realizzarla all'interno delle zone edificabili. Le motivazioni addotte dall'insorgente non consentono di ritenere soddisfatte le esigenze richieste dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT (DTF 118 Ib 19 consid. 2b; 117 Ib 267 consid. 2, 505 consid. 5a con rinvii).
Al rilascio di un permesso eccezionale si oppongono d'altronde interessi preponderanti legati ad esigenze di protezione della natura e del paesaggio, così come alla necessità di salvaguardare il più possibile l'integrità del territorio e la sua pianificazione. L'opera litigiosa si trova infatti in una zona che interessa biotopi degni di protezione, segnatamente la palude __________ oggetto no. 2499 dell'inventario federale delle paludi di importanza nazionale tutelato ai sensi dell'art. 24 sexies cpv. 5 Cost. e dell'Ordinanza federale sulle paludi (art. 1). Contrasta in particolare con gli art. 5, 6 e 18 ss. LPN, con l'OIFP (Monte San Giorgio, no. 1804) e con i principi di protezione stabiliti dal PD (zona protetta e riserva naturale orientata; v. rappresentazione grafica n. 15). Ma non solo. La recinzione si pone in urto con la politica agraria che vuole i fondi agricoli liberi da ostacoli in modo da poter essere coltivati e sfruttati razionalmente. Anche l'interesse al mantenimento dell'integrità di una superficie agricola di primaria importanza si oppone dunque al rilascio dell'autorizzazione richiesta.
Se ne deve concludere che in quanto volta a contestare il diniego della licenza in sanatoria per il pergolato e la recinzione l'impugnativa di __________ si avvera infondata.
__________ avversa il permesso rilasciato al vicino per il muro a secco ed il terrazzamento eseguiti a N/N-O del mapp. __________, mettendo l'accento su presunti vizi procedurali suscettibili a suo parere di invalidare la licenza in sanatoria.
4.1. La descrizione delle opere, sia nella domanda di costruzione che nell'avviso di pubblicazione, deve essere il più possibile precisa, in modo da consentire un accertamento corretto dei fatti, un'esatta applicazione diritto materiale e la salvaguardia del diritto di essere sentito di potenziali opponenti. L'indicazione è sufficientemente chiara quando è idonea ad attirare l'attenzione degli interessati e a indurli ad esaminare gli atti in vista di un eventuale opposizione. La disattenzione di queste esigenze di precisione e chiarezza può incidere sulla validità della procedura solo se ha impedito agli interessati di far valere i propri diritti (cfr. Scolari, Commentario, N. 732 ad art. 4 e 782/83 ad art. 6 LE).
La domanda di costruzione presentata il 9 ottobre 1993 da __________ concerneva il terrazzamento della parte nordoccidentale del fondo, il riallineamento dei vecchi filari colà esistenti e la sistemazione del vecchio muro di sostegno a confine con il mapp. __________. Lo si desume con assoluta certezza, al di là delle imprecisioni contenute nel formulario ufficiale, da tutta la documentazione che vi era allegata (planimetria, sezioni, fotografie, relazione tecnica, ecc.). Questi atti permettevano di definire chiaramente la natura e l’estensione delle opere dedotte in licenza, nonché il loro impatto sul fondo. La ricorrente ha peraltro avuto modo di opporsi alla domanda in modo congruo e completo previa consultazione del relativo incarto.
Le sterili censure sollevate dalla ricorrente in ordine a gravi carenze formali della domanda di costruzione devono essere pertanto disattese.
4.2. La domanda di costruzione in oggetto e l'opposizione 2 novembre 1993 inoltrata da __________ sono state decise dal municipio ben oltre i 15 giorni dalla scadenza del termine di opposizione del Dipartimento previsti dall'art. 10 cpv. 1 LE. In effetti, raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale (del 4 agosto 1995), l'esecutivo comunale ha rilasciato la chiesta licenza e respinto l'opposizione in data 5 febbraio 1998.
A dispetto delle critiche avanzate dalla ricorrente, il ritardo accumulato dal municipio nell'evasione della pratica non è tuttavia suscettibile di invalidare il permesso. Il termine di cui all'art. 10 cpv. 1 LE non è di natura imperativa; trattasi invero di un semplice termine d'ordine la cui eventuale disattenzione non inficia il procedimento di rilascio del permesso (Scolari, op. cit., N. 818 ss. ad art. 10 LE). Se il Municipio omette di pronunciarsi sulla domanda di costruzione e sulle opposizioni contro di essa inoltrate entro un lasso di tempo ragionevole, può essere tutt'al più convenuto innanzi all'autorità di ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 45 PAmm). A dipendenza delle circostanze, può inoltre incorrere in una responsabilità civile per atto illecito giusta l'art. 5 LResp (cfr. Scolari, La nuova procedura della licenza di costruzione, RDAT II-1991 p. 419). Nella fattispecie, il ritardo accumulato dal municipio di __________ era peraltro dovute alle fondate ragioni illustrate nel giudizio governativo impugnato, cui si può senz'altro rinviare per brevità d'esposizione.
4.3. Richiamandosi nuovamente all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, la ricorrente ritiene che le opere non sono conformi alla funzione agricola assegnata al mapp. 148. A torto, tuttavia.
Non v'è infatti chi non veda come il restauro del vecchio muro a secco confinante con il mapp. __________ della Parrocchia ed il terrazzamento del pendio N-O del fondo, entrambi operati con cura e discernimento, siano volti a migliorare le possibilità di coltivazione della proprietà favorendo il suo sfruttamento agricolo.
Sotto questo aspetto, l'insorgente non può seriamente misconoscere la compatibilità degli interventi avversati con la destinazione agraria del terreno. Né può sostenere con successo che le opere eseguite necessitano dell'autorizzazione della Sezione vitivinicola dell'Ufficio federale dell'agricoltura, trattandosi con ogni evidenza di sistemazioni che giovano alla lavorazione della terra ed alla produzione del suolo indipendentemente dal genere di coltura effettivamente piantata. A prescindere dal fatto che interessano un'area già censita nel catasto viticolo e non abbisognano quindi dell'avallo delle autorità federali, verranno utili a fini agricoli anche nel caso in cui il proprietario del fondo dovesse rinunciare a sfruttarlo come vigneto.
Quanto alla presunta incompatibilità degli interventi con le norme che mirano alla tutela del bosco, del paesaggio e delle paludi, basti osservare che l'area boschiva si trova esattamente dalla parte opposta del fondo e che nessun disposto delle leggi genericamente invocate dall'insorgente proibisce l'insediamento di opere conciliabili con l'agricoltura come quelle eseguite dal resistente (cfr. art. 23d LPN).
L'assodata legittimità dell'autorizzazione in sanatoria concessa a __________ per il muro a secco ed il terrazzamento eseguiti a N/N-O del mapp. __________ trae seco la reiezione del gravame insinuato avverso quel provvedimento da __________.
La ricorrente __________ osteggia pure la licenza rilasciata per la costruzione della cantina vitivinicola, edificio che dovrebbe sorgere laddove oggi insiste la baracca metallica utilizzata come deposito degli attrezzi.
5.1. Stando al progetto presentato nell'aprile del 1998, la cantina troverebbe spazio in una costruzione di foggia tradizionale avente una superficie di circa 200 mq (m 18 x 11.10). Al piano interrato verrebbero realizzati un locale vinificazione di 82 mq e un vano per l'invecchiamento di 90 mq. Al piano terra, un laboratorio-esposizione di 28 mq, uno spogliatoio con servizi igienici e un porticato a copertura del piazzale di caricamento delle botti sottostanti.
Un edificio è conforme alla funzione prevista per la zona agricola, definita all'art. 16 cpv. 1 LPT, quando il suolo costituisce il fattore di produzione essenziale per l'attività che viene esercitata nello stesso. Non vi è quindi utilizzazione agricola quando si ottengono dei frutti indipendentemente dal suolo (RDAT I-1996 N. 57 consid. 2b; II-1996 N. 32 N. consid. 3.3.; Scolari, op. cit., N. 490 ad art. 67 LALPT). Ora, la lavorazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di frutta e uva, così come dei loro succhi non partecipano direttamente alla produzione agricola nel senso appena descritto. Trattasi piuttosto di attività che possono essere praticate indipendentemente dal suolo. I locali che devono essere approntati per questo scopo non possono pertanto essere considerati conformi alla funzione assegnata alla zona agricola (cfr. in particolare STA 7.4.1999 in re __________; Keller, Neubauten in der Landwirtschaftszone, 1987, p. 74; inoltre Bandli, op. cit., N. 224 p. 179 e relativi rinvii alle note 220 e 225; Schürmann/Hänni, op. cit., p. 149).
5.2. Il progetto può pertanto essere approvato solo se soddisfa i severi requisiti d'applicazione dell'art. 24 cpv. 1 LPT.
Come è stato appena spiegato, la lavorazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di frutta, uva e dei loro succhi costituiscono delle attività che possono essere praticate indipendentemente dal suolo. I locali approntati per questo scopo devono pertanto trovare posto nella zona edificabile e difettano, di conseguenza, del requisito dell'ubicazione vincolata sancito alla lett. a della predetta disposizione legale (cfr. i riferimenti di cui al considerando 5.1. in fine; inoltre, sul concetto di ubicazione vincolata RDAT I-1998 N. 55 consid. 6 e N. 69 consid. 3). Questa constatazione basta già in quanto tale all'accoglimento del ricorso ed al conseguente annullamento della licenza accordata a suo tempo.
Nel giudizio impugnato il Consiglio di Stato è nondimeno pervenuto a deduzioni opposte sulla scorta di una prassi adottata dall'autorità cantonale, la quale ispirandosi ad una sentenza del TF (DTF 117 Ib 270) è solita concedere autorizzazioni per la costruzione di cantine di vinificazione fuori zona edificabile a condizione che si tratti di un'azienda vitivinicola vitale di tipo famigliare, organizzata in modo razionale e con a disposizione vigneti di dimensioni proporzionate. Nella citata pronunzia la Corte federale ha ammesso - attraverso un’interpretazione estensiva del concetto di ubicazione vincolata ancorato all'art. 24 cpv. 1 LPT - la possibilità, per un'azienda agricola dipendente in misura preponderante dal suolo, di aggiungere un settore di produzione non dipendente dallo stesso, se ciò serve ad assicurare la sopravvivenza dell'azienda attraverso un incremento del suo reddito. In casu il quesito a sapere se la giurisprudenza federale abbia trovato una corretta applicazione nella prassi instaurata dall'autorità cantonale può restare indeciso, poiché quand'anche la risposta fosse positiva nulla muterebbe ai fini del presente giudizio. La fattispecie all'esame non adempie infatti neppur lontanamente le condizioni fissate a livello cantonale per autorizzare l'insediamento di una cantina di vinificazione fuori zona edificabile. __________ ha sempre operato nel ramo automobilistico e da qualche anno si occupa di viticoltura unicamente a titolo accessorio ed amatoriale. Non è un contadino che gestisce un'azienda agricola di stampo famigliare. Non è neppure un imprenditore del ramo che trae dalla vitivinicoltura una fonte indispensabile di sostentamento. In simili evenienze, l'edificazione della cantina sul mapp. __________ non può essere ammessa in via eccezionale sulla base dell'art. 24 cpv. 1 LPT.
Il ricorso della proprietaria del mapp. __________ dev'essere pertanto accolto, con il conseguente annullamento del giudicato governativo impugnato e della licenza edilizia 20 luglio 1998.
Lo stesso dicasi delle ripetibili, assegnate solo laddove non possono ritenersi compensate per reciproca soccombenza dei contendenti (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 ter Cost.; 1 ss. LPN; 16, 22, 24 LPT; 14, 17 LFo; 67 LALPT; 1 , 2, 10, 21 LE; 4, 5 RLE; 6, 10 LCFo; 3, 18, 28, 43, 46, 51, 60 e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso di __________ avverso la decisione 13 ottobre 1998, no. 4701, del Consiglio di Stato è respinto.
Il ricorso di __________ avverso la decisione 13 ottobre 1998, no. 4703, del Consiglio di Stato è respinto.
Il ricorso di __________ avverso la decisione 13 ottobre 1998, no. 4707, del Consiglio di Stato è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
3.1. la decisione 13 ottobre 1998, no. 4707, del Consiglio di Stato;
3.2. la licenza edilizia 2 luglio 1998 che il municipio di __________ ha rilasciato a __________.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'500.- sono a carico di __________ nella misura di fr. 1'000.- e di __________ per la differenza.
verserà a __________ fr. 800.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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