AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.302
Data decisione, Autorità: 12.01.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00302
Lugano 12 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 ottobre 1998 di
contro
la decisione 7 ottobre 1998, no. 4573, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la decisione 7 marzo 1997, con la quale la Sezione della circolazione gli ha inflitto un ammonimento;
vista la risposta 5 novembre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che il 29 gennaio 1997 __________, cittadino svizzero domiciliato in __________ dal 1985, è stato fermato in territorio di __________, per aver circolato a 126 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) laddove vige il limite di 100 km/h;
che a seguito di tale fatto, con decisione 7 marzo 1997 la Sezione della circolazione gli ha inflitto un ammonimento;
che contro tale risoluzione il 19 marzo 1997 il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, asserendo che l'autorità ticinese non sarebbe competente ad emanare la misura amministrativa in oggetto, in quanto egli è domiciliato in __________ e l'infrazione è stata commessa nel canton Lucerna; pertanto giusta l'art. 22 cpv. 3 LCStr sarebbero competenti le autorità lucernesi;
che con risoluzione 7 ottobre 1998 il Governo ha respinto il gravame, ritenendo che la misura amministrativa inflitta adempiesse i presupposti per la sua adozione, essendo proporzionata alla fattispecie;
che contro tale decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in sostanza le censure già sollevate in precedenza;
che giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm ogni decisione dev'essere motivata per iscritto;
che il ricorrente ha il diritto di sapere, per quale motivo l'autorità non ha accolto le sue richieste;
che l'ampiezza della motivazione non può peraltro essere stabilita in modo uniforme; essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della persona toccata ed applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale per l'art. 4 Cost.; in ogni caso la motivazione di una decisione è sufficiente unicamente se permette all'interessato di impugnarla con cognizione di causa; in questo senso devono essere almeno indicate le considerazioni che l'autorità ha posto a fondamento della propria decisione;
che il Governo ha sì menzionato l'art. 22 cpv. 3 LCStr nella propria decisione, senza però poi procedere alla sussunzione del caso;
che di conseguenza l'autorità esecutiva non ha spiegato in alcun modo per quale motivo ritiene che le autorità ticinesi siano territorialmente competenti nella fattispecie;
che pertanto il Consiglio di Stato ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente, in quanto la decisione impugnata è carente di motivazione;
che il ricorso va dunque accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione;
che il Tribunale cantonale amministrativo rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese; considerato che il ricorrente non si è avvalso del patrocinato di un avvocato, non si assegnano ripetibili;
visti gli art. 4 Cost., 22 cpv. 3 LCStr, 1 ss. PAmm, in particolare 26 cpv. 1 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 7 ottobre 1998, no. 4573, del Consiglio di Stato è annullata e gli atti gli sono rinviati per emanare una nuova decisione.
Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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