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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.300
Data decisione, Autorità: 07.12.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00300
Lugano 7 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 ottobre 1998 di
Contro
la decisione 13 ottobre 1998, no. 4685, del Consiglio di Stato che ordina in via provvisionale l'immediata sospensione dei lavori in corso sulla part. no. __________ RFD di __________, di proprietà degli insorgenti;
viste le risposte:
17 novembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
19 novembre 1998 di __________;
20 novembre 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 24 marzo 1998 __________ ed __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di risanare la casa d'abitazione che sorge sulla part. no. __________ RFD sub. D;
che a quell’epoca lo stabile presentava sul lato E un corpo aggiunto, strutturato su due piani e ricoperto da un tetto a due falde, costruito a ridosso del corpo principale, più alto di un piano;
che i piani presentati indicavano che al terzo piano del corpo principale sarebbe stata creata un'apertura nel muro E del soggiorno per accedere ad un tetto/terrazza fungente da copertura del corpo aggiunto esistente su quel versante;
che nel periodo di pubblicazione della domanda non sono state inoltrate opposizioni;
che, raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 20 maggio 1998 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta;
che il 10 settembre 1998 __________, proprietario di due appartamenti situati sul fondo contermine (part. no. __________ RFD; PPP no. __________ e __________), ha chiesto al municipio di ordinare la sospensione dei lavori per la formazione della terrazza, che i ricorrenti avevano nel frattempo iniziato a costruire demolendo il tetto a falde del corpo aggiunto;
che il 17 settembre 1998 il municipio di __________ ha respinto l'istanza, ritenendo che la licenza edilizia rilasciata ai ricorrenti avesse per oggetto anche la formazione della terrazza avversata dal vicino qui resistente;
che __________ ha impugnato questo provvedimento davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che venisse fatto ordine ai ricorrenti di presentare una domanda di costruzione contemplante i lavori di formazione della controversa terrazza;
che in via provvisionale ha pure chiesto che venisse ordinata la sospensione dei lavori a quel momento in corso;
che con decisione 13 ottobre 1998 la Presidente del Consiglio di Stato ha accolto la domanda di misure cautelari, ordinando la sospensione dei lavori relativi alla formazione della terrazza;
che la Presidente del Governo ha in sostanza ritenuto che i piani approvati non indicassero con sufficiente precisione e chiarezza se la terrazza in questione fosse preesistente oppure costituisse un'opera nuova;
che contro la predetta risoluzione della Presidente del Governo __________ ed __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di essere autorizzati a posare la ringhiera mancante, a tutela della sicurezza delle persone;
che i ricorrenti rilevano come i piani presentati indicassero chiaramente che al posto del tetto a falde sarebbe stata realizzata una terrazza;
che all'accoglimento del ricorso si è opposta la Presidente del Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
che il municipio di __________ condivide invece l'impugnativa;
che __________ ne chiede per contro il rigetto con argomenti che verranno semmai ripresi nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 e 45 LE, rispettivamente 21 PAmm;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dell'oggetto della contestazione emerge invero chiaramente dai piani e dalle fotografie prodotte dal resistente;
che giusta l'art. 42 LE il municipio deve ordinare la sospensione dei lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia;
che l'ordine di sospensione dei lavori non autorizzati è un provvedimento cautelare volto ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto nell'attesa che l'autorità conceda un permesso in sanatoria per le opere eseguite senza autorizzazione o in contrasto con il permesso accordato, oppure ordini il ripristino di una situazione conforme al diritto (Scolari, Commentario, II ed., ad. art. 42 LE, N. 1261);
che nell'evenienza concreta l'ordine di sospensione dei lavori, emanato dalla Presidente del Governo su richiesta del resistente, aveva per oggetto un intervento che il municipio, contrariamente al resistente, riteneva di aver autorizzato con la licenza 20 maggio 1998 rilasciata ai ricorrenti;
che il giudizio sulla legittimità del controverso provvedimento cautelare presuppone una sommaria verifica dell'effettiva estensione della licenza accordata dal municipio ai ricorrenti; questione, questa, che dovrà comunque essere chiarita con la decisione di merito che il Consiglio di Stato deve ancora rendere;
che i piani inoltrati indicavano chiaramente la presenza, a livello del terzo piano, di una terrazza accessibile attraverso l'apertura che avrebbe dovuto essere praticata nel muro E del soggiorno e fungente da copertura del corpo aggiunto esistente su questo lato dell’edificio;
che al momento dell'inoltro della domanda di costruzione questa terrazza non esisteva, poiché quella parte di costruzione era ricoperta da un tetto a falde;
che questa situazione doveva necessariamente essere nota anche al resistente oltre che al municipio;
che il confronto tra i piani presentati e la situazione preesistente obbligava chiunque a dedurre che su questa parte dello stabile i ricorrenti intendevano realizzare una terrazza al posto del tetto a falde;
che la sommaria verifica dell'estensione della licenza avrebbe pertanto dovuto portare alla conclusione che il municipio avesse effettivamente autorizzato anche la formazione della controversa terrazza;
che in tali circostanze appare poco comprensibile l'affermazione della Presidente del Consiglio di Stato secondo cui non sarebbe "di facile momento stabilire se la terrazza in questione" fosse "preesistente oppure" fosse da intendere "come opera nuova";
che la terrazza non c’era e non c’è mai stata; la lettura dei piani, integrata dalla conoscenza della situazione preesistente, imponeva di dedurre che si trattasse di un’opera nuova;
che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il provvedimento impugnato nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto in seguito alla posa della ringhiera mancante, effettuata nel frattempo in barba allo stesso;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 21, 45 LE; 3, 18, 21, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione 13 ottobre 1998 della Presidente del Consiglio di Stato, no. 4685, è annullata.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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