AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.294
Data decisione, Autorità: 12.01.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00294
Lugano 12 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 ottobre 1998 di
__________, c/o __________, rappr. dal __________
contro
la risoluzione 13 ottobre 1998 (n. 4704) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 12 maggio 1998 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
4 novembre 1998 del Consiglio di Stato,
10 novembre 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (16 giugno 1940), cittadino italiano, ha ottenuto il permesso di dimora in Svizzera nel 1981. Precedentemente era al beneficio di permessi stagionali per svolgere l'attività di muratore. Dal 25 aprile 1985 è titolare di un permesso di domicilio con prossima scadenza fissata al 25 aprile 2000.
La moglie ed i cinque figli risiedono da sempre in Italia a __________ (prov. di __________) in un appartamento di sua proprietà.
Dopo un'occupazione fissa fino al 1994, egli ha in seguito controllato la disoccupazione e lavorato in modo discontinuo per la __________ in __________. Il 20 maggio 1998 ha iniziato un'attività tramite un programma occupazionale presso il comune di __________.
B. Il 23 settembre 1997 la Sezione degli stranieri ha richiesto alla Polizia cantonale di accertare se __________ soggiornasse effettivamente in Ticino in modo continuo e regolare.
Interrogato il 28 aprile 1998, l'interessato ha in sostanza affermato di recarsi in Italia ma di rientrare in Svizzera rimanendovi mediamente 3/4 giorni. La polizia ha steso il giorno successivo all'attenzione dell'autorità di prime cure un rapporto sull'interessato. Nello stesso ha indicato di aver tenuto sotto controllo a partire dall'ottobre 1997 per sette mesi la sua abitazione situata presso la proprietà del "", senza constatarne la presenza malgrado diversi controlli effettuati in differenti orari. Solo i giorni del controllo della disoccupazione risultava presente. Ha pure descritto l'abitazione come una vera e propria stamberga situata in un piccolo immobile-dipendenza dello stabile principale e adibita a magazzino e ripostiglio degli attrezzi del "".
C. Fondandosi sui predetti accertamenti di polizia, con decisione 12 maggio 1998 la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________ per aver risieduto per oltre sei mesi all'estero.
L'autorità di prime cure ha precisato che il recapito di __________ era ed è unicamente fittizio e che la sua presenza in Ticino era limitata a pochi giorni all'anno, segnatamente una volta la settimana per effettuare il controllo della disoccupazione.
D. Adìto dall'interessato, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione del 13 ottobre 1998.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, perché l'insorgente ha risieduto in modo effettivo all'estero presso i suoi famigliari per un periodo superiore a sei mesi. L'Esecutivo cantonale ha innanzitutto affermato che l'interrogatorio di polizia era insufficiente per suffragarne l'assenza all'estero. Ha nondimeno considerato attendibili gli accertamenti esperiti in quanto le dichiarazioni rilasciate dall'insorgente a quest'ultimo servizio, come pure in sede ricorsuale, contrasterebbero con il certificato di salario e l'elenco delle giornate lavorative svolte nel 1997 richiamati nel frattempo dalla __________.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento e postulando che sia riconosciuta la validità del suo permesso di domicilio in Svizzera.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti legali per ritenere decaduto il suo permesso in quanto la decisione impugnata sarebbe carente di sufficienti elementi probatori, a maggior ragione dal momento che l'autorità inferiore non si è espressa sui testi che egli ha notificato.
Adduce che la non presenza nel proprio alloggio - in cui vive da più di dieci anni - non significa necessariamente che fosse assente dal territorio elvetico. A suo dire la mancanza di bucalettere e il fatto di non pagare la pigione non sono sufficienti per giustificare il provvedimento adottato.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita 6 marzo 1997 in re D. consid. 1b e riferimenti). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c e rinvii). Va infine osservato che se entrano in considerazione più luoghi di residenza, è determinante quello in cui il ricorrente risiede maggiormente. Se la durata della residenza nei due luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF inedita 20 ottobre 1994 in re F. consid. 3b).
3.1. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha perso il posto di lavoro nel 1994. Ha in seguito trovato un'occupazione lavorando saltuariamente per la __________ a __________ e ha dovuto ricorrere alle indennità di disoccupazione.
Interrogato dalla Polizia cantonale il 28 aprile 1998 in merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha affermato che "dall'anno 1994 usufruisco della disoccupazione parziale. Infatti tutti gli anni ho sempre trovato occupazione in qualità di muratore presso la __________, via __________, __________ per una media annuale di quattro/cinque mesi. Dal mese di luglio 1997 praticamente usufruisco della totale disoccupazione percependo un mensile di fr. 3'000.– ca". Sollecitato dall'agente interrogante in merito alla sua abitazione, il ricorrente ha dichiarato che:
"Effettivamente non ho una bucalettere mia e non abito presso l'Istituto __________. Comunque, non ricordo bene, penso da circa dieci anni, tengo una camera nel vicino magazzino sempre di proprietà del __________. Nella camera c'è la luce e la riscaldo con una stufa elettrica. All'interno della stessa consumo i pasti. Dall'anno 1996 non pago la luce e l'affitto come ad accordo con i padri __________ ". Sul fatto che nell'arco degli ultimi sette mesi egli avrebbe abitato ben poco presso la camera, __________ ha negato indicando che "tutte le settimane, proveniente dall'Italia, giungevo a __________ rimanendovi almeno tre/quattro giorni alla settimana di media nell'arco di questi ultimi sette mesi". Sollecitato sul fatto che la sua abitazione era controllata regolarmente in diversi orari del giorno e vedendolo raramente se non soltanto nei giorni in cui doveva presentarsi all'Uffico di collocamento, normalmente il giorno precedente come pure lo stesso giorno ed il giorno successivo a tali obblighi, l'interrogato ha ancora negato: "Pure gli altri giorni delle altre settimane ero presente. Comunque presso il __________ non rimanevo mai. Facevo dei giri in __________, visitando il Rist. __________ e __________ e a __________ presso il Ristorante __________ e __________. Altre volte sono andato a far visita a mia sorella __________, domiciliata a __________ in vicinanza dello Stadio".
3.2. Ora, in base alle domande formulate dalla polizia e da quanto dichiarato dal ricorrente non risulta che quest'ultimo, dall'ottobre 1997 all'aprile 1998, abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo superiore a sei mesi. Ad analoga conclusione è pure giunto del resto il Consiglio di Stato, il quale ha nondimeno respinto il ricorso fondandosi su vari indizi.
Orbene, gli elementi ritenuti dall'Esecutivo cantonale non dimostrano l'assenza semestrale all'estero dell'interessato.
L'insorgente ha invero ribadito nei successivi ricorsi di aver lavorato nel 1997 - a volte in modo discontinuo - presso la cooperativa dal 1.1. al 31.7. e dal 1.10. al 30.11. Benché tali affermazioni sembrino urtare parzialmente con il richiamato certificato di salario e l'elenco delle giornate lavorative remunerate nel 1997, è indubbio che egli ha lavorato in Ticino saltuariamente da gennaio fino a fine aprile 1997 come pure e soprattutto durante quattro giorni in novembre. A torto quindi è stato ritenuto che egli era assente dal territorio svizzero almeno a partire dall'ottobre 1997 all'aprile 1998, quindi per un periodo superiore ad almeno sei mesi, a maggior ragione dal momento che non è stata dimostrato il suo trasferimento all'estero e che egli abbia mantenuto un appartamento nel cantone per trascorrervi brevi periodi alfine di evitare la decadenza del proprio permesso di domicilio.
Ma vi è di più. I controlli presso l'alloggio dell'insorgente effettuati in differenti orari del giorno e della sera nell'arco di diverse settimane ne dimostrano invero l'assenza, salvo i giorni dedicati alla timbratura della disoccupazione. Tuttavia, ciò non significa ancora che egli fosse costantemente assente dal territorio elvetico e che rientrasse unicamente per tale scopo. Del resto nel verbale d'interrogatorio la polizia sembra indicarne la presenza pure il giorno precedente e successivo alla bollatura. Va pure rilevato che l'insorgente, ancorché soltanto dopo lo scambio degli allegati, aveva notificato tra l'altro ben cinque testi per confermare la sua presenza in Ticino. Orbene l'Esecutivo cantonale non si è espresso al proposito, violando il suo diritto di essere sentito. Quanto all'alloggio del ricorrente simile ad una "stamberga", egli ha già dichiarato alla polizia di viverci da più di dieci anni, ossia quando ancora lavorava. Inoltre il fatto che egli non ne paghi la pigione dal 1996 non può essere assunto quale indizio a fondamento della decisione adottata.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28 43, 60, 61, 64, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. le decisioni 13 ottobre 1998 (n. 4704) del Consiglio di Stato, e 12 maggio 1998 (n. 8) della Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni, sono annullate.
Non si prelevano tasse né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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