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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.293
Data decisione, Autorità: 17.05.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00293
Lugano 17 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 ottobre 1998 di
contro
la decisione 5 ottobre 1998 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 1.12.1997 (LEPIC) che radia dall'albo delle imprese la ditta __________;
viste:
la risposta 30 ottobre 1998 della Commissione di vigilanza
la comunicazione 18 dicembre 1998 della stessa commissione
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, con decisione 5 ottobre 1998, la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha radiato la ditta __________ dall'albo delle imprese in applicazione dell'art. 16 LEPIC, in considerazione del fatto che la stessa era già stata multata due volte per non avere versato i contributi sociali per gli anni 1993 e 1994 e che nemmeno per i successivi 1995, 1996, 1997 aveva fatto fronte a tali obblighi;
che, avverso tale decisione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministativo, adducendo di essere in procinto di avere concordato con gli istituti di previdenza una piano di pagamento per far fronte a breve termine agli arretrati; obbiettivo che può conseguire solo continuando la sua attività professionale;
che la CV-LEPIC ha in buona sostanza confermato la sua precedente decisione, aggiungendo di non essere in grado di accertare gli arretrati effettivi e rilevando che tale lacuna è da ascrivere al comportamento del ricorrente, che non ha presentato la necessaria documentazione;
che, il 18 dicembre 1998, la CV-LEPIC ha trasmesso a questo Tribunale copia della lettera 15 dicembre 1998 del ricorrente, dai cui allegati risulta che egli è in regola con il pagamento dei premi relativi alla previdenza professionale, cassa malati, Suva e commissione paritetica, mentre per quanto concerne i contributi AVS/AI/IPG/AD sono stati pagati quelli relativi agli anni 1995 e 1997 e sussiste ancora uno scoperto di fr. 51'406.60 (compresi i premi per il 1998);
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date; il ricorso è dunque ricevibile in ordine (art. 15 LEPIC, 43, 46 PAmm);
che tra gli obblighi che incombono ad un'impresa di costruzione vi è pure quello di pagare i contributi all'AVS/AI/IPG, all'AD, alla LAINF e alle istituzioni sociali obbligatorie previste dai contratti collettivi di lavoro e di fornirne le prove (art. 6 cpv. 1 alla lett. a LEPIC);
che sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti di legge e che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni (art. 13 LEPIC);
che la violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla Commissione di vigilanza con l'ammonimento, la multa fino a 100'000.-- o la radiazione dall'albo, cumulabile con la multa (art. 16 cpv. 1 LEPIC);
che, pendente la procedura ricorsuale, __________ ha documentato di avere fatto fronte in larga misura agli obblighi sanciti dall’art. 6 LEPIC;
che tale circostanza deve essere tenuta in considerazione nell'ambito del presente ricorso (art. 63 Pamm);
che il ricorrente ha dato prova di buona volontà facendo in modo di sanare gli scoperti per contributi sociali e di concordare un piano di pagamento per gli arretrati AVS, in gran parte anche per contributi personali;
che alla luce di queste nuove circostanze il provvedimento della radiazione dall'albo delle imprese appare tutto sommato eccessivo; anche se con molte perplessità, si può ancora accordare al ricorrente una certa fiducia;
che il ricorrente va comunque avvertito che nel caso in cui non farà fronte agli impegni assunti nei confronti dell'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona, la commissione LEPIC potrà pronunciare senza indugio la radiazione della sua ditta dall'albo delle imprese.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 cpv. 1 lett. a, 13, 15, 16 cpv. 1 LEPIC, 3, 18, 28, 43, 46, 61, 63 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 5 ottobre 1998 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore è annullata.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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