AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.287
Data decisione, Autorità: 13.11.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00287
Lugano 13 novembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi ed Efrem Beretta, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 ottobre 1998 di
contro
la risoluzione 30 settembre 1998 (n. 4484) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 27 agosto 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di decadenza del permesso di domicilio;
viste le risposte:
28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato,
29 ottobre 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1943), cittadino italiano, ha lavorato in Svizzera dal 1963 in qualità di stagionale (muratore). Nel 1971 ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato. Il 25 gennaio 1973 si è sposato a __________ (__________) con la connazionale __________ (1951). La moglie si è in seguito trasferita in Svizzera, ottenendo un permesso di dimora per vivere con il marito. Durante il matrimonio sono nati __________ (1973), __________ (1974) e __________ (1976). Nel 1977 la __________ ha ottenuto il domicilio in Svizzera, con ultimo termine di controllo fissato al 1° maggio 1998. Il 14 dicembre 1990 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato tra i coniugi __________ la separazione personale per tempo indeterminato; il 13 gennaio 1995 ha sciolto per divorzio il loro matrimonio. Dopo aver frequentato vari corsi di riformazione professionale (giardiniere presso il relativo centro __________ a partire dalla fine degli anni 80; cuoco presso la Federazione esercenti e albergatori nel 1992) e beneficiato delle indennità di disoccupazione, il ricorrente è passato stabilmente a carico dell'assistenza pubblica dal 1994.
B. Il 27 agosto 1998 la Sezione degli stranieri - fondandosi sugli art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b/d, 11 cpv. 3, 12 LDDS; 16 ODDS - ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________ decidendone il rimpatrio invece dell'espulsione a seguito del lungo soggiorno in Svizzera.
L'autorità amministrativa ha dato rilievo alla condotta in generale dell'interessato. Ha pure sottolineato che malgrado fosse stato ammonito il 16 luglio 1993 per mancato pagamento dei contributi alimentari ai figli, egli aveva continuato ad ottenere dall'allora Ufficio cantonale dell'assistenza sociale (UCAS) sussidi per complessivi fr. 111'000.– e contratto un debito di fr. 18'264.05 presso l'Ufficio recuperi dell'assistenza sociale per mancato pagamento degli alimenti ai figli. La Sezione degli stranieri ha pure indicato che il ricorrente può risiedere in un Paese dell'Unione Europea, segnatamente nella fascia di confine italiana dove esiste un tenore di vita analogo a quello ticinese, avendo sempre la possibilità di entrare in futuro in Svizzera in qualità di turista a condizione di un comportamento ineccepibile. Ha infine fissato allo straniero il 13 novembre 1998 quale ultimo termine per lasciare il territorio cantonale.
C. Adito da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 30 settembre 1998. Secondo l'Esecutivo cantonale, il ricorrente è caduto nell'indigenza e ha interessato in maniera continua e rilevante l'assistenza sociale senza dimostrare di poter uscire da tale situazione. Con il suo comportamento in generale egli avrebbe pure dimostrato di non potersi adattare alla realtà elvetica. Il Governo cantonale ha quindi reputato la decisione di rimpatrio legittima, adeguata alle circostanze, nonché ossequiosa del principio di proporzionalità. Ha infine respinto la domanda del ricorrente di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. a) Contro la predetta pronuncia governativa, __________ è insorto davanti al Tribunale federale chiedendone l'annullamento.
In sostanza egli sottolinea di non essere mai stato sentito né convocato prima dell'emanazione della decisione governativa. Sostiene che l'autorità giudicante non sarebbe competente a decidere sul proprio permesso. Censura le considerazioni addotte dal Consiglio di Stato a fondamento della risoluzione impugnata, non escludendo denuncie penali. Chiede che gli venga concessa l'assistenza giudiziaria.
b) Il 21 ottobre 1998 il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo il ricorso di __________ per motivi di competenza.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D. consid. 1b con riferimenti; per quanto concerne l'espulsione v. art. 100 cpv. 1 lett. b n. 4 OG a contrario).
Come del resto è stato già indicato dal Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Va nondimeno rilevato che il Tribunale cantonale amministrativo non è competente a dirimere le questioni di carattere penale esposte nel gravame. Le relative denuncie dovranno - se del caso - essere sporte presso le competenti autorità e sono pertanto irricevibili in questa sede.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Va osservato che la natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale (art. 18 cpv. 1 PAmm). Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF inedita 7 giugno 1996 in re M.). Orbene, non risulta dall'incarto che le autorità inferiori abbiano violato il diritto del ricorrente di essere sentito. Del resto, un'eventuale violazione di tale diritto è in tutti i casi stata sanata con il presente gravame grazie al quale l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi davanti alla scrivente autorità giudiziaria munita di piena cognizione.
Di conseguenza la violazione di essere sentito risulta infondata.
Se si verificano più cause di espulsione di cui nessuna singolarmente, in virtù del principio della proporzionalità, autorizza tale misura, si procederà ad un apprezzamento generale; Il provvedimento adottato sarà dunque considerato adeguato solo dopo aver esaminato nel complesso tutti i fatti emergenti suscettibili di giustificare l'allontanamento dello straniero (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
L'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS dispone che lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone se non quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica; tale provvedimento può essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (cpv. 2). Secondo l'art. 11 cpv. 3 LDDS, per evitare rigori inutili, potrà essere ordinato solo il rimpatrio. Per rimpatrio s'intende il trasferimento dello straniero indigente dall'assistenza pubblica del Paese ospitante a quella del Paese d'origine (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). Tale misura di allontanamento non impedisce, contrariamente all'espulsione, l'entrata in Svizzera; lo straniero può difatti nuovamente recarsi nel nostro Paese allorquando è accertato che non è più a carico dell'assistenza. Nei casi in cui manca l'accordo del Paese d'origine per mettere a carico dell'assistenza pubblica il proprio cittadino, il rimpatrio può essere paragonato, nel suo risultato, ad un'espulsione senza interdizione di entrata in Svizzera.
Nell'evenienza concreta, l'insorgente è stato ammonito il 16 luglio 1993 dall'allora Dipartimento di Polizia, provvedimento confermato su ricorso dal Consiglio di Stato il 4 agosto successivo, siccome non procedeva al regolare versamento dei contributi alimentari ai figli stabiliti dal Pretore nella sentenza di separazione, i quali hanno dovuto ricorrere all'assistenza pubblica per una somma complessiva a quel momento di oltre fr. 10'000.–. In tale occasione egli è stato reso attento che in caso di sua recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di sanzionarlo con un'espulsione amministrativa.
A titolo abbondanziale, va osservato che egli si era già fatto ammonire, il 22 marzo 1976, a seguito della condanna del 3 febbraio 1976 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona alla pena di 4 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, siccome ritenuto autore colpevole di atti di libidine su minore di oltre 16 anni.
L'insorgente, che aveva già fatto capo a prestazioni assistenziali nel periodo luglio-dicembre 1988, ha nuovamente fatto capo a tali sussidi a partire dal luglio 1994 ininterrottamente sino ad oggi. Gli arretrati sono ora lievitati a complessivi fr. 120'138.95, oltre al debito di fr. 18'263.05 per gli alimenti anticipati dallo Stato ai figli (v. scritti 29 aprile e 22 settembre 1998 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento). Inoltre, il 18 giugno 1998 gli sono stati accordati ulteriori sussidi mensili di complessivi fr. 2'185.– per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1998 e meglio fr. 850.– a titolo di pagamento della pigione direttamente al locatore e fr. 1'335.- per sostentamento, spillatico, radio TV, telefono, cablecom, indumenti, elettricità, cassa malati e AVS. Il debito è quindi destinato ad incrementarsi ulteriormente. Ne risulta che l'interessato è da almeno 4 anni in maniera continua e rilevante a carico della pubblica assistenza. Egli non rende nemmeno verosimile di volersi affrancare definitivamente in futuro dall'attuale situazione di grave indigenza. Non risulta neppure, contrariamente a quanto indicato nel suo attuale permesso di domicilio, che egli sia effettivamente pensionato AI. Del resto egli ben difficilmente potrebbe, tramite tali prestazioni di invalidità, iniziare a rimborsare ed estinguere il forte debito accumulato. Infatti sino ad oggi egli non ha nemmeno mai tentato di ridurne l'importo.
Va notato che la Sezione degli stranieri si è limitata a pronunciare una decisione di rimpatrio, come previsto in caso di persone cadute in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica.
Ora, è vero che l'autorità dipartimentale non ha provveduto a collaborare con le autorità italiane onde verificare la possibilità di porre quest'ultimo al beneficio dell'assistenza pubblica italiana con la conseguente sicurezza di essere colà assistito (cfr. DTF 119 Ib 4 consid. 2c). Del resto, anche in mancanza di tale accordo il rimpatrio resta possibile, ma sarà paragonato nel suo risultato ad un'espulsione senza interdizione di entrata in Svizzera. In tale evenienza però, le condizioni relative all'espulsione - segnatamente il rispetto del principio della proporzionalità - dovranno essere scrupolosamente verificate (Wisard, Les renvois et leur exécution droit des étrangers et en droit d'asile, pag. 112 nel mezzo). Va pure osservato che l'Italia ha sottoscritto la riaccettazione dei propri cittadini (v. Dichiarazione tra la Svizzera e l'Italia per la reciproca riaccettazione dei cittadini ed attinenti di ciascuno degli Stati contraenti in caso di espulsione dei medesimi dal territorio dell'altra Parte, del 2/11 maggio 1890; RS 0.142.114.541.4).
7.2. In concreto, il comportamento tenuto dall'insorgente durante la sua residenza in Svizzera non è dei più esemplari.
Egli ha beneficiato dei sussidi dall'assistenza pubblica. In più di quattro anni egli ha accumulato un debito, rilevante, di oltre fr. 138'000.– non dimostrando minimamente di voler provvedere ad evitare nel futuro di rimanere in qualche modo in tale situazione, tanto che durante la presente procedura ricorsuale continua ad essere a carico dell'assistenza pubblica.
Come ha correttamente considerato il Consiglio di Stato, il comportamento assunto dall'insorgente durante tutti questi anni è più che censurabile, ritenuto che quest'ultimo non ha dimostrato o reso oggettivamente verosimile di voler cambiare stile di vita.
Va sottolineato che l'insorgente è divorziato dal 1995 e che i suoi figli sono oramai tutti maggiorenni. Tenuto conto della sua permanenza in Svizzera dal 1971, limitandosi a deciderne il rimpatrio, l'autorità di prime cure ha adottato un provvedimento tutto sommato proporzionato al caso specifico.
Il ricorrente non rende nemmeno verosimile la sua impossibilità di ritornare in Italia dove è nato e cresciuto e dove il tenore e lo stile di vita, in particolare nella fascia di confine, è analogo a quello esistente nel Cantone Ticino. In tal modo egli non interromperà le proprie relazioni sociali, segnatamente con i figli maggiorenni potendo render loro visita in futuro in qualità di turista a condizione di tenere un comportamento ineccepibile.
Giusta l'art. 8 CEDU, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib 145). In concreto non occorre accertare se il ricorrente abbia il diritto di richiamarsi a tale trattato e se esista perlomeno con i figli domiciliati in Svizzera (DTF 118 Ib 167 consid. c) un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto, dal momento che quest'ultimi sono maggiorenni ed il padre non apporta nemmeno argomenti sull'esistenza di un rapporto di dipendenza da essi a causa di un suo handicap fisico o psichico oppure di malattia grave (STF 29 ottobre 1997 inedita in re E. consid. 2c).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, la decisione impugnata risulta legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Tutto ben ponderato, la Sezione degli stranieri non ha disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. Ancorché severa, le decisione non appare insostenibile.
La richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta dal momento che il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tuttavia, dato che il ricorrente soccombente risulta totalmente a carico dell'assistenza pubblica, si prescinde dal prelevare tassa e spese di giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 6, 9 cpv. 3,10 cpv. 1, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ (4 dicembre 1943), cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15 dicembre 1998 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria è respinta.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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