AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.285
Data decisione, Autorità: 12.01.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00285
Lugano 12 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 ottobre 1998 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 23 settembre 1998, no. 4309, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 27 luglio 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ ed __________ e __________ per la ristrutturazione di una piscina (part. n. __________ RT);
viste le risposte:
20 ottobre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
28 ottobre 1998 del municipio di __________;
28 ottobre 1998 della __________ e liteconsorti;
3 novembre 1998 del Dipartimento del territorio, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Le parti sono comproprietarie di un fondo (part. n. __________ RT), situato a __________, fuori della zona edificabile, sul quale v'è una piscina interrata, posta al servizio delle loro tre case di vacanza.
Il manufatto, costruito una trentina d'anni orsono in cemento armato, misura m 4.50 x 9.50 e presenta sul lato verso monte una sorta di slargo a forma semicircolare. La profondità varia da m 1.10 a m 2.00. Il volume dell’invaso è di 84 mc. Lo stato di conservazione dell’opera è precario.
B. Il 24 aprile 1998 i comproprietari resistenti hanno chiesto al municipio di __________ per il tramite dello studio tecnico __________ il permesso di ristrutturare la piscina, inserendo nell'attuale bacino una vasca prefabbricata in materiale plastico, di dimensioni più ridotte (m 8 x 3.6 x 1.55) e riempiendo con calcestruzzo gli spazi interstiziali.
Alla domanda si è opposto __________, contestando la legittimità dell’intervento prospettato dagli altri comproprietari senza il suo consenso.
C. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 27 luglio 1998 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del comproprietario qui ricorrente.
D. Con giudizio 23 settembre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ che contestava la legittimazione degli altri comproprietari a chiedere il rilascio di un permesso per l'intervento in oggetto.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che i lavori previsti rientrassero nel novero degli interventi di riparazione e di manutenzione necessari per conservare il valore della cosa e mantenerla idonea all'uso. Ne ha quindi dedotto che la maggioranza dei comproprietari fosse abilitata a chiedere i permessi necessari.
E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza.
Secondo l'insorgente, l'intervento in contestazione sarebbe da configurare alla stregua di una nuova piscina. Non si tratterebbe di semplici lavori di manutenzione. La domanda di costruzione avrebbe quindi dovuto essere sottoscritta da tutti i comproprietari.
F. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti il municipio di __________ ed i comproprietari resistenti, contestando partitamente le tesi del ricorrente con argomenti che all'occorrenza verranno ripresi qui appresso.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dai resistenti non appare in effetti atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Scopo precipuo di queste disposizioni è quello di evitare che l'autorità sia chiamata ad esaminare domande di costruzione insuscettibili di tradursi in realizzazioni concrete, poiché all'istante fa difetto il diritto di disporre del fondo dedotto in edificazione (RDAT 1990 N. 50, 118). Esse tutelano quindi soprattutto gli interessi dell'autorità, permettendole di non dar seguito a domande di costruzione presentate da richiedenti che non dimostrano o rendono quantomeno verosimile il loro diritto di disporre del fondo oggetto dell'intervento (STA 29.4.93 in re __________; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 4 LE N. 737).
La legittimazione a chiedere il rilascio del permesso di costruzione è una questione pregiudiziale che l'autorità amministrativa deve risolvere in base alle regole del diritto civile. In questo contesto essa deve comunque tener presente che lo scopo principale della procedura di rilascio del permesso è quello di accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti e non quello di stabilire se l'istante ha effettivamente diritto di disporre del fondo. L'autorità amministrativa può quindi limitarsi ad un giudizio di apparenza, lasciando al giudice civile il compito di dirimere eventuali vertenze sul diritto di disporre del fondo (Scolari, op. cit., N. 744).
Considerato il bene giuridico protetto da queste disposizioni, l'autorità può quindi anche rinunciare a prevalersene e statuire nel merito di domande presentate da istanti che non dimostrano in modo inequivocabile di poter liberamente disporre del fondo.
La decisione che ne scaturisce resta comunque valida anche nel caso in cui dovesse risultare che l'istante non dispone di tale facoltà.
2.2. Nell'evenienza concreta, la domanda di costruzione avversata dall'insorgente è stata presentata dagli altri comproprietari del fondo. Il municipio l'ha comunque esaminata, rilasciando la licenza impugnata.
L'insorgente vi si oppone, contestando ai resistenti il diritto di disporre del fondo per l'intervento previsto.
La questione può rimanere indecisa, poiché anche nel caso in cui l'eccezione fosse fondata, il difetto non inficerebbe la validità della licenza, che rimane, come detto, un atto amministrativo mediante il quale l'autorità si limita ad accertare - impregiudicato il diritto dell'istante di disporre del fondo - che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti.
Da questo profilo, il ricorso va quindi respinto.
Allo scopo di permettere la conservazione della sostanza edilizia esistente fuori delle zone edificabili in contrasto con la funzione di zona, l'art. 24 cpv. 2 LPT ha tuttavia lasciato al legislatore cantonale la facoltà di autorizzare interventi minori su edifici o impianti versanti in questa situazione a condizione che appaiano compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
Avvalendosi di questa facoltà il legislatore cantonale ha definito attraverso gli art. 74-76 LALPT le condizioni alle quali potevano essere rilasciate autorizzazioni per simili interventi.
La rinnovazione, dispone l'art. 74 LALPT, può essere autorizzata se compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. Sono considerati tali gli interventi di manutenzione straordinaria, di riparazione, di ripristino della funzionalità originaria e di ammodernamento che lasciano intatto il volume, l’aspetto esteriore e la destinazione della costruzione preesistente (Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, N. 249; Scolari, op. cit., ad art. 1 LE, N. 651).
La trasformazione parziale, da attuare una volta tanto, può invece essere autorizzata, se indispensabile per la continuazione attuale e se compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 75 LALPT). La trasformazione è parziale se non modifica in misura rilevante l'identità della costruzione preesistente né dal profilo qualitativo, né dal profilo quantitativo (DTF 113 Ib 314, RDAT 1991 N. 100; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 24 N. 29; Bandli, op. cit., N. 250 seg.; Scolari, op. cit., ad art. 71/72 LALPT, N. 543).
L'art. 76 LALPT permette infine di autorizzare ricostruzioni di edifici o impianti arredati distrutti o demoliti a condizione che fossero ancora utilizzati prima della loro distruzione o demolizione. Per le costruzioni andate distrutte è sufficiente che non vi si oppongano interessi preponderanti. Per le costruzioni demolite occorre invece che la ricostruzione risponda ad un interesse pubblico. In entrambi i casi l'intervento deve inoltre essere compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. Devono infine essere mantenuti volume e destinazione precedenti.
3.2. Nell'evenienza concreta, è pacifco che la piscina non è conforme alla funzione della zona di utilizzazione in cui è ubicata. Torna quindi chiaramente applicabile l'art. 24 LPT.
Altrettanto incontestabile è che la destinazione dell'opera non esige un'ubicazione fuori della zona edificabile.
L’intervento non può quindi beneficiare di un permesso fondato sull'art. 24 cpv. 1 LPT, poiché non soddisfa la condizione posta dalla lett. b di tale norma.
Resta quindi da verificare se possa essere autorizzato in base all'art. 24 cpv. 2 LPT in combinazione con gli art. 74-76 LALPT.
Orbene, i lavori previsti eccedono chiaramente i limiti della semplice rinnovazione. Oltre al totale rifacimento degli impianti di filtraggio, essi comportano in effetti l'inserimento nel bacino esistente di una vasca in poliestere di foggia e dimensioni sostanzialmente diverse. Comportando una significativa modifica dell’aspetto esterno dell’opera, i lavori previsti vanno quindi ben oltre i limiti di un intervento di riparazione e di riattamento fissati dall'art. 74 LALPT. L'intervento non è nemmeno configurabile alla stregua di una ricostruzione di un impianto demolito o distrutto. Pur versando in condizioni precarie la vecchia piscina non è ancora ridotta ad un semplice rudere.
Considerati nel loro insieme, i lavori previsti vanno per principio classificati fra gli interventi di trasformazione, ovvero fra gli interventi che implicano una modifica più o meno significativa della sostanza edilizia preesistente.
Ferme queste premesse, ai fini del giudizio si tratta di stabilire se la trasformazione possa ancora essere considerata parziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT. Secondo l'art. 30 RLALPT, che codifica i principi stabiliti dalla dottrina e dalla giurisprudenza attorno alla menzionata norma di diritto federale, una trasformazione è parziale quando modifica in modo non rilevante la volumetria, l'aspetto esterno e la destinazione dell'edificio o dell'impianto (lett. a ) e non ingenera ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente (lett. b). Parziali sono quindi le trasformazioni che non sovvertono in misura apprezzabile l'identità della costruzione preesistente.
Ora, l'inserimento di una nuova vasca nel bacino esistente non modifica la destinazione dell'attuale impianto. Le condizioni di utilizzazione dell’opera rimangono immutate. Invariata resta pure la volumetria: viene soltanto ridotto lo spazio utilizzabile per la balneazione. L'intervento non ingenera nemmeno ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione e sull'ambiente. Da quest'ultimo profilo, viene anzi sensibilmente migliorata la situazione attuale, eliminando la dispersione di acqua clorata nel sottosuolo.
Le modifiche, circoscritte alle caratteristiche esteriori dell'impianto, non sovvertono in misura sostanziale la sua attuale fisionomia. Per quanto importanti ed onerose possano apparire, non alterano in misura intollerabile l’identità della costruzione preesistente. Dal profilo quantitativo e qualitativo non v’è soluzione di continuità tra la vecchia e la nuova piscina. Le condizioni poste dall’art. 30 RLALPT risultano quindi soddisfatte.
L’intervento è d’altro canto indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione attuale dell’opera. Esso risponde quindi anche al requisito della necessità posto dall’art. 75 LALPT. Un intervento meno costoso, di semplice riparazione della piscina esistente, è forse ipotizzabile, ma è da ritenere che offra minori garanzie di successo dal profilo della durata dell’investimento. Diversamente sarebbe stato sicuramente adottato dai resistenti, che avrebbero quantomeno evitato di ridurre l’invaso.
Incontestabilmente, la trasformazione appare infine compatibile con le importanti esigenze della pianificazione.
Sono quindi date le premesse per autorizzarla.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT; 74-76 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente che rifonderà fr. 1'000.-- ai resistenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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