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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.284
Data decisione, Autorità: 28.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00284
Lugano 28 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 1998 di
contro
la decisione 23 settembre 1998, no. 4297, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa dell'insorgente interposta contro la decisione 11/12 maggio 1998 (ris. mun. no. 204/1998) del municipio di __________ in materia di tasse di diffida;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Il 12 ottobre 1998 __________ ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione 23 settembre 1998 del Consiglio di Stato.
Al ricorso non era allegata la decisione impugnata.
B. Il 13 ottobre 1998 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:
"In possesso del vostro scritto citato a margine, vi comunichiamo che, conformemente alle norme stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative:
Il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.
Esso deve contenere:
la menzione della decisione querelata;
una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
una breve motivazione;
le conclusioni del ricorrente.
Al ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento.
Richiamato l'art. 9 PAmm. vi assegnamo un termine di 10 giorni per presentare il ricorso nella forma di legge, con l'avvertenza che scaduto infruttuosamente tale termine, lo stesso sarà dichiarato irricevibile.”
C. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente, in quanto non ha presentato la decisione impugnata.
D. La LPAmm all'art. 46 cpv. 3 obbliga il ricorrente ad allegare al ricorso la decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono ai requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità.
E. Detta norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è chiesta la produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato.
La presentazione immediata della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sulla immediata infondatezza della impugnazione (art. 48 PAmm.).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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